IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito  denominato  «codice  della
strada»; 
  Visto in particolare l'art. 122, comma 5-bis, del  predetto  codice
della strada, come introdotto dall'art.  20,  comma  2,  lettera  b),
della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, ai  fini  del  conseguimento
della patente  di  guida  di  categoria  B,  prescrive  esercitazioni
obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di
visione notturna presso un'autoscuola  con  istruttore  abilitato  ed
autorizzato, demandandone la disciplina e le modalita' di svolgimento
delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti; 
  Visto, altresi', il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  recante  «regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada», ed in  particolare  l'art.
372, comma 2, che, tra l'altro, demanda ad un  decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, ora assorbiti nel Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada; 
  Visto, inoltre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti 11 novembre 2011, n. 213, recante «disciplina del  rilascio
dell'autorizzazione a minore  ai  fini  della  guida  accompagnata  e
relativa modalita' di esercizio», ed in particolare l'art.  3,  comma
4, nella parte in cui rinvia, ai fini dei contenuti della  formazione
obbligatoria  del  minore   istante   l'autorizzazione   alla   guida
accompagnata, ai contenuti di cui all'allegato 4 allo stesso decreto,
i cui  punti  C,  D  ed  E  prescrivono  esercitazioni  di  guida  in
condizioni  di  visione  notturna,  su  strade   extraurbane   o   su
autostrade; 
  Visto, in particolare, l'art. 9,  comma  1,  del  predetto  decreto
ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, che prevede che  il  candidato
che presenti istanza per il  conseguimento  della  patente  di  guida
della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal  compimento  della
maggiore  eta',  gia'   titolare   di   autorizzazione   alla   guida
accompagnata, e'  esonerato,  tra  l'altro,  dall'applicazione  della
disciplina di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada; 
  Visto l'art. 11-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo»,  che  prevede  che,  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, siano disciplinate le condizioni alle
quali il minore, nell'esercizio della guida accompagnata,  ovvero  il
titolare  di  autorizzazione  ad  esercitarsi  alla  guida,   possono
esercitarsi in autostrada o su strade  extraurbane  principali  o  in
condizioni di visione notturna; 
  Considerato che il citato art. 11-bis  prescrive,  in  particolare,
che  ai  predetti  conducenti  sia  fatto  divieto  di  circolare  in
autostrade con carreggiate a  tre  o  piu'  corsie  impegnando  altre
corsie all'infuori delle  due  piu'  vicine  al  bordo  destro  della
carreggiata e che al titolare di autorizzazione ad  esercitarsi  alla
guida sia fatto divieto di trasportare un  passeggero  diverso  dalla
persona in funzione di istruttore,  al  di  fuori  delle  ipotesi  di
esercitazione con veicolo di un'autoscuola; 
  Ritenuto, quindi, di procedere alla disciplina delle  esercitazioni
in autostrada, su strade extraurbane principali o  in  condizioni  di
visione notturna, tanto ai  fini  dell'art.  122,  comma  5-bis,  del
codice della strada, quanto  ai  fini  del  decreto  ministeriale  11
novembre 2011, n. 213; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la disciplina dell'attivita'
delle autoscuole»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che dal combinato disposto degli articoli 333, comma 1,
335, comma 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 ed art. 6, commi 3  e  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n.  317,  deriva  che  le  esercitazioni
svolte da autoscuole o centri di  istruzione  automobilistica  devono
essere svolte su veicoli dei  quali  gli  stessi  devono  disporre  a
titolo di proprieta' o leasing, muniti di  doppi  comandi;  che,  con
riferimento  ai  soli   veicoli   multiadattati,   e'   prevista   la
possibilita' che gli stessi,  sempreche'  muniti  di  doppi  comandi,
possano essere messi a disposizione di un'autoscuola o di  un  centro
di istruzione automobilistica da parte di un terzo  proprietario  che
ne autorizzi l'uso e che,  infine,  solo  per  l'esame  di  guida,  i
veicoli allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati
e minorati fisici, possono essere esonerati  dall'obbligo  dei  doppi
comandi; 
  Ritenuto che la molteplicita' degli adattamenti che possono  essere
prescritti su di un veicolo, in ragione  delle  varie  minorazioni  o
mutilazioni del conducente che  intenda  conseguire  una  patente  di
categoria  B  speciale,  possono  comportare   l'impossibilita'   per
quest'ultimo di ottemperare all'obbligo di cui  all'art.  122,  comma
5-bis, del  codice  della  strada,  per  non  essere  il  veicolo  in
disponibilita'  presso  l'autoscuola  o  il  centro   di   istruzione
automobilistica, ancorche' multiadattato, congruo con le prescrizioni
specifiche di allestimento richieste; 
  Ritenuto, quindi, di dover procedere, con  successivo  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a  disciplinare  le
esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis,
del codice della strada, all'esito delle  necessarie  modifiche  agli
articoli 334 e 335 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e del decreto ministeriale 17 maggio  1995,  n.
317, giusta, peraltro, il  disposto  dell'art.  123,  rispettivamente
commi 13 e  10,  del  codice  della  strada,  per  gli  aspiranti  al
conseguimento di patente di categoria B speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Esercitazioni  di  guida  obbligatorie  per  il  conseguimento  della
                       patente di categoria B 
 
  1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del  codice  della  strada,
l'aspirante al conseguimento della patente di guida  di  categoria  B
deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida
presso un'autoscuola, con istruttore  abilitato  ed  autorizzato,  in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna  lezione  non  puo'  avere
durata superiore a due ore giornaliere. 
  3.  Al  fine  di  favorire  le  modalita'  di  certificazione   del
prescritto percorso didattico  le  autoscuole  adottano  un  libretto
delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto,
e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi. 
  4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di  guida  e'  in  doppio
esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a
ricalco. Il libretto ha pagine numerate  in  ordine  progressivo,  e'
vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima  del  suo
utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato
dall'autoscuola per almeno 5 anni. 
  5. Prima dell'inizio di ciascuna  lezione  di  guida,  l'istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di
cui al comma 3, in originale e copia, sul  quale  appone  la  propria
firma ed acquisisce quella dell'allievo. 
  6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma  1,  l'autoscuola
rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme  al  modello
di cui all'allegato 3, corredato degli originali del  libretto  delle
lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione  deve  essere
esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione  della  prova
pratica di guida. 
  7. Le esercitazioni di  guida  svolte  ai  sensi  del  comma  1,  e
comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono  utili
ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di  guida
di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata
entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova
pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta,  di  scadenza
dell'autorizzazione  ad  esercitarsi   alla   guida   precedentemente
rilasciata. 
  8. Al fine  di  ottimizzare  le  modalita'  di  certificazione  del
prescritto percorso didattico, il libretto  delle  lezioni  di  guida
puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo
a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di  guida.
Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni
di guida, deve  essere  conforme  alle  caratteristiche  tecniche  da
stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  9. Per quanto non diversamente disciplinato dal  presente  decreto,
si fa rinvio alle disposizioni del  decreto  ministeriale  17  maggio
1995, n. 317.