Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  questa  Agenzia
rende noto che, a decorrere dal 3 maggio 2012  e  fino  al  2  luglio
2012, sono  pubblicati,  tramite  affissione  all'albo  pretorio  dei
comuni, gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta, di
cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010. 
    Al  presente  comunicato  e'   allegato   l'elenco   dei   comuni
interessati dall'attivita' di attribuzione della rendita presunta. 
    In caso di variazione circoscrizionale da attivare o  attivata  a
partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non  conclusa  alla
data di pubblicazione degli  elenchi  delle  particelle  relative  ai
fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti e'  effettuata
sia nella sede dei comuni in cui sono state pubblicate le  particelle
di catasto terreni, sia presso la sede dei comuni  in  cui  risultano
ubicate le unita' immobiliari oggetto di attribuzione  della  rendita
presunta al momento della produzione dell'atto. 
    Il presente comunicato e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, presso gli uffici provinciali dell'Agenzia
del  territorio,  presso  i  comuni  interessati,  nonche'  sul  sito
internet            dell'Agenzia             alla             pagina:
http://www.agenziaterritorio.gov.it/ 
    Sul  sito  internet  dell'Agenzia  del  territorio   e'   inoltre
disponibile per la  consultazione,  a  partire  dal  3  maggio  2012,
l'elenco delle particelle di  catasto  terreni  e  le  corrispondenti
unita' immobiliari urbane del catasto  edilizio  urbano,  oggetto  di
attribuzione di rendita presunta per tutti i comuni interessati. 
    I termini per la proposizione del ricorso  avverso  gli  atti  di
attribuzione  della  rendita  presunta  dinnanzi   alla   commissione
tributaria provinciale competente iniziano a decorrere  trascorsi  60
giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  comunicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Per le unita' immobiliari  alle  quali  e'  stata  attribuita  la
rendita presunta, stante il disposto di cui all'art. 11, comma 7, del
decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  i  soggetti  obbligati  devono
provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento  catastale,
con le modalita' previste dall'art. 1 del decreto del Ministro  delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro 120 giorni dalla pubblicazione,
nella  Gazzetta  Ufficiale,  del  presente  comunicato.  La   mancata
presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale termine, comporta
l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma
12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.