IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l' art. 2545-septiesdecies codice civile; Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 24 settembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dall'Unione Italiana Cooperative e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La Cooperativa «Fraschetteria Fori Porta Societa' Cooperativa a r.l.» con sede in Ariccia (Roma), costituita in data 29.01.03 n. REA RM-1028525, C.F. 07386331008, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'Avv. Giuseppina Gasparri nata a Roma il 17 aprile 1958, con studio in Roma, Via della Grande Muraglia n. 214 ne e' nominato commissario liquidatore.