IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le piccole e medie imprese 
                       e gli enti cooperativi 
  
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo  1942  n.
267; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  24
settembre  2011  effettuate  dal  revisore   incaricato   dall'Unione
Italiana Cooperative  e  relative  alla  societa'  cooperativa  sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Centrale  per   le
Cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  codice  civile,  con   contestuale   nomina   del
commissario liquidatore; 
  
                              Decreta: 
  
                               Art. 1 
  
  La Cooperativa «Fraschetteria Fori  Porta  Societa'  Cooperativa  a
r.l.» con sede in Ariccia (Roma), costituita in data 29.01.03 n.  REA
RM-1028525, C.F. 07386331008, e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'Avv. Giuseppina  Gasparri
nata a Roma il 17 aprile 1958, con studio in Roma, Via  della  Grande
Muraglia n. 214 ne e' nominato commissario liquidatore.