Alle province; 
                            Ai comuni  con  popolazione  superiore  a
                            1.000 abitanti; 
                            Agli      organi       di       revisione
                            economico-finanziaria degli  enti  locali
                            soggetti al patto di stabilita' interno; 
                            Alle  regioni  e  province  autonome   di
                            Trento e di Bolzano; 
                            e, per conoscenza: 
                            Alla  Corte  dei  conti  -   Segretariato
                            generale - Sezione autonomie locali; 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri - Segretariato generale; 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri - Dipartimento  per  gli  affari
                            regionali; 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri - Dipartimento della  protezione
                            civile; 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri -  Dipartimento  della  funzione
                            pubblica; 
                            Al   Ministero    della    giustizia    -
                            Dipartimento          dell'organizzazione
                            giudiziaria, del personale e dei servizi; 
                            Al Gabinetto del Ministro; 
                            All'Ufficio legislativo-economia; 
                            All'Ufficio legislativo-finanze; 
                            All'ISTAT; 
                            All'U.P.I.; 
                            All'A.N.C.I.; 
                            Alle Ragionerie territoriali dello Stato 
                            Al CINSEDO. 
  
Premessa. 
  Gli articoli 30, 31 e 32 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012) disciplinano il nuovo patto di  stabilita'
interno per il triennio 2012-2014 volto  ad  assicurare  il  concorso
degli enti locali  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica nel rispetto dei principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione e conformemente agli impegni  assunti  dal  nostro
Paese in sede comunitaria. 
  Per il triennio 2012-2014, il  concorso  alla  manovra  di  finanza
pubblica degli enti locali e' individuato dal comma  1  dell'art.  14
del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78  (1)  ,  e  dal  comma  5,
dell'art. 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (2) , cosi' come
modificato dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138 (3) , che anticipa all'anno 2012 le misure  previste,  per  il
2013 e il 2014, dalle disposizioni di cui alle lettere c)  e  d)  del
citato comma 5, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011. 
  Tali misure hanno disposto un ulteriore concorso  alla  manovra  di
finanza pubblica in termini di fabbisogno e  di  indebitamento  netto
pari a: 
  a) 700 milioni di euro per l'anno 2012 e  800  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013 per le province; 
  b) 1.700  milioni  di  euro  per  l'anno  2012  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e  2.000  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013 per i comuni  con  popolazione  superiore  a
1.000 abitanti. 
  L'entita' complessiva del predetto concorso, pertanto,  in  termini
di indebitamento netto e  di  fabbisogno,  e'  quantificata,  per  le
province, in 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1.300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013 e, per i comuni, nella  misura  di
4.200 milioni di euro per l'anno 2012  e  4.500  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2013. 
  Il comma 12 dell'art. 1 del richiamato  decreto-legge  n.  138  del
2011 prevede, inoltre, che l'importo complessivo  della  manovra  sia
ridotto, per l'anno 2012, di  un  importo  pari  al  maggior  gettito
atteso dall'aumento dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel
settore energetico (cosiddetta «Robin Tax»), di cui all'art. 7, commi
da 1 a 6, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. 
  In particolare, il comma 12, in prima  istanza,  prevedeva  che  la
ripartizione fra gli enti territoriali fosse operata con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  Conferenza
unificata. Successivamente,  l'art.  30,  comma  1,  della  legge  di
stabilita' 2012, ha eliminato la previsione del ricorso al decreto ed
ha disposto che la  riduzione  sia  attribuita  alle  province  nella
misura di 150 milioni di euro ed ai comuni con popolazione  superiore
a 5.000 abitanti nella misura di 520 milioni di euro. 
  Infine, il comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 98  del
2011, come modificato  dal  comma  2,  dell'art.  30  del  richiamato
decreto-legge  n.  183  del  2011,  ha  previsto,  per  l'anno  2012,
un'ulteriore riduzione del contributo alla manovra, pari a 20 milioni
di euro per le province e  65  milioni  di  euro  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
  La novita' piu' significativa  delle  regole  che  disciplinano  il
patto   di   stabilita'   interno   del   2012    e'    rappresentata
dall'introduzione di un  meccanismo  di  riparto  dell'ammontare  del
concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato
su criteri di virtuosita'. In particolare, il comma  2  dell'art.  20
(4) del citato decreto-legge n. 98 del  2011,  ha  disposto  che  gli
obiettivi del patto di  stabilita'  interno,  a  decorrere  dall'anno
2012,  siano  attribuiti  ai  singoli  enti  locali  in   base   alla
virtuosita' misurata operando una valutazione ponderata dei  seguenti
quattro parametri: 1) rispetto del patto di  stabilita'  interno;  2)
autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente;  4)  rapporto
tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. 
  Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione  del  patto
di stabilita' interno, e' prevista l'estensione dei vincoli del patto
ad una platea piu' ampia  di  enti.  A  partire  dal  2013,  infatti,
saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province
ed ai comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  anche  i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonche' le
aziende speciali e le istituzioni (art. 114, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) (5) . Inoltre,  a  decorrere  dal
2014, saranno  assoggettate  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno le unioni  di  comuni  formate  dagli  enti  con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell'art.  16
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). 
  Infine, in applicazione dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge n.
138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le societa' cosiddette
«in house» affidatarie dirette della  gestione  di  servizi  pubblici
locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e per i rapporti con  le  regioni,  sentita  la
Conferenza unificata. 
  Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di  spesa  dal
saldo finanziario valido ai fini  della  verifica  del  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si fa presente  che,  per  rispondere  a
specifiche esigenze,  sono  state  introdotte  ulteriori  deroghe  ai
vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle gia' previste
per il patto 2011. 
  Infine, sono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di
«patto regionalizzato verticale ed orizzontale» grazie alle quali  le
province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori
spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri
enti  locali.  A  partire  dall'anno  2013,  inoltre,   e'   prevista
l'introduzione del cosiddetto «patto regionale integrato», in base al
quale le regioni possono concordare con  lo  Stato  le  modalita'  di
raggiungimento dei propri obiettivi  e  degli  obiettivi  degli  enti
locali del proprio territorio. 
  
A. Enti soggetti al patto di stabilita' interno. 
  Come anticipato nella premessa, per l'anno 2012  sono  assoggettati
al patto di stabilita' interno le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti. A decorrere dall'anno 2013, come disposto
dal comma 1, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 sono  soggetti
al patto anche i comuni con popolazione compresa tra  1.001  e  5.000
abitanti. 
  La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata
sulla  base  del  criterio  previsto  dall'art.   156   del   decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento  degli   enti   locali),   ossia   considerando   la
popolazione residente alla  fine  del  penultimo  anno  precedente  a
quello di riferimento, secondo i dati ISTAT. 
  Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2012 i comuni
la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2010, risulti superiore a
5.000 abitanti e, a partire dal 2013, i comuni  la  cui  popolazione,
rilevata al 31 dicembre 2011, risulti superiore a 1.000 abitanti. 
  A decorrere dal 2014, il comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge  n.
138 del 2011 prevede, altresi',  l'assoggettamento  alle  regole  del
patto di stabilita' interno delle sole unioni di comuni formate dagli
enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ai sensi del comma  1
dell'art. 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011. 
  In particolare, tale comma dispone che  i  comuni  con  popolazione
fino a 1.000 abitanti devono esercitare in forma associata  tutte  le
funzioni amministrative e tutti i  servizi  pubblici  loro  spettanti
sulla base della legislazione vigente mediante un'unione  di  comuni.
Il successivo comma 2 dispone,  inoltre,  che  a  tale  unione  hanno
facolta' di aderire anche i comuni con popolazione superiore a  1.000
abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte  le  funzioni
fondamentali loro spettanti e i servizi ad esse inerenti. 
  Gli enti locali che, a partire dal 2012, sono soggetti per la prima
volta al patto di stabilita' interno e,  quindi,  alla  comunicazione
degli obiettivi, al monitoraggio semestrale  e  alla  certificazione,
devono accreditarsi al sistema  web  appositamente  previsto  per  il
patto   di   stabilita'    interno    al    nuovo    indirizzo    web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,  richiedendo   una   utenza
caratterizzata da un codice identificativo (User ID  ovvero  il  nome
utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalita'  di
accreditamento  si  veda  l'allegato  ACCESSO  WEB/12  alla  presente
circolare. Per gli  altri  enti  locali  gia'  accreditati  non  sono
previsti nuovi  adempimenti,  salvo  la  comunicazione  di  eventuali
aggiornamenti (richieste di cancellazioni  o  di  nuove  attivazioni)
delle proprie utenze. 
  Si segnala che la password scade dopo  novanta  giorni  dall'ultimo
accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se  entro
novanta giorni l'utente non avvia la procedura digitando  le  proprie
User ID  e  password,  quest'ultima  scade  per  una  protezione  del
sistema. 
  
A.1. Enti di nuova istituzione. 
  Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012  stabilisce
che gli  enti  locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno  2009  sono
soggetti alla disciplina del patto di stabilita'  interno  dal  terzo
anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se  l'ente
e' stato istituito nel 2009, sara' soggetto alle regole del patto  di
stabilita' interno a decorrere dall'anno 2012. 
  Ai fini della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  tali
enti assumono, come base  di  riferimento,  le  risultanze  dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Quindi,  l'ente  istituito  nel
2009 assumera' come base di riferimento le spese correnti  registrate
nell'anno 2010. 
  Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008  adottano  come  base  di
riferimento su cui applicare le regole per  la  determinazione  degli
obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009
e le risultanze dell'anno 2009. 
  
A.2. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL. 
  Come per l'anno precedente,  le  regole  del  patto  di  stabilita'
interno  per  gli  enti  locali   commissariati   per   fenomeni   di
infiltrazione e di condizionamento di tipo  mafioso  o  similare,  ai
sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo n.  267  del  2000
(TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo  a  quello  della
rielezione degli organi istituzionali (comma 24, art. 31, della legge
n. 183 del 2011). 
  Ai fini della determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  anche
tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media
sostenuta nel periodo 2006-2008. 
  Si segnala che la mancata comunicazione  alla  Ragioneria  generale
dello Stato, tramite il sistema web  appositamente  previsto  per  il
patto   di   stabilita'    interno    al    nuovo    indirizzo    web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,   della    situazione    di
commissariamento  ai  sensi  del  summenzionato  art.  143  del  TUEL
determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del
patto. 
  
A.3. Roma capitale. 
  Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'art.  24  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e' stabilita  una  procedura  particolare
per la determinazione delle modalita' di partecipazione al  patto  di
stabilita' interno del  comune  di  Roma  in  quanto  capitale  della
Repubblica. 
  In particolare, il comma 22 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del
2011  prevede  che  il  comune  di  Roma  concordi  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le
modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica. A tal fine, entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  il
Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e
delle finanze. 
  
B. Determinazione  degli  obiettivi  programmatici  per  il  triennio
  2012-2014. 
B.1. Indicazioni generali. 
  Come indicato nella premessa, l'ammontare del concorso alla manovra
degli enti locali per il triennio 2012-2014 e' stato quantificato dal
decreto-legge n. 78  del  2010  e,  successivamente,  dai  richiamati
decreti legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011. 
  Ai   fini   della   determinazione   dello   specifico    obiettivo
programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012
ripropone, quale parametro di riferimento  del  patto  di  stabilita'
interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese  finali  (al
netto delle riscossioni  e  concessioni  di  crediti),  calcolato  in
termini di competenza mista (assumendo, cioe', per la parte corrente,
gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli
incassi e i pagamenti). 
  I dati da considerare per il calcolo  del  saldo  finanziario  sono
solo ed esclusivamente quelli  riportati  nei  certificati  di  conto
consuntivo. 
  Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono  da  considerare
ne' l'avanzo  (o  disavanzo)  di  amministrazione  ne'  il  fondo  (o
deficit)   di   cassa.    Infatti,    l'utilizzo    dell'avanzo    di
amministrazione,  nell'ambito  del  saldo  del  patto  di  stabilita'
interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle  regole
europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che
si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati  ai
fini dell'indebitamento netto  delle  amministrazioni  pubbliche,  al
contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento. 
  Ai fini del concorso di ogni  ente  alla  manovra  complessiva  del
comparto, il saldo finanziario obiettivo,  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e successivi, e' ottenuto moltiplicando la spesa  corrente
media registrata  nel  periodo  2006-2008,  rilevata  in  termini  di
impegni, cosi' come desunta dai certificati di conto  consuntivo  per
una  percentuale  fissata  per  i  predetti  anni  dal  comma  2  del
richiamato art. 31 della legge di stabilita' 2012. 
  Le percentuali sono le seguenti: 
  per le province, per l'anno 2012, pari a 16,5% e, per gli anni 2013
e successivi, pari a 19,7%; 
  per i comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti,  pari  a
15,6%, per l'anno 2012 e, per i comuni con  popolazione  superiore  a
1.000 abitanti, pari a 15,4% per gli anni 2013 e successivi. 
  Ogni ente dovra' conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini
di competenza mista,  non  inferiore  al  valore  cosi'  determinato,
diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali
operata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n.  78  del
2010 (art. 31, comma 4), complessivamente pari, a decorrere dall'anno
2012, a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro
per i comuni. 
  Le  percentuali   sopra   riportate   si   applicano   nelle   more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
previsto dal comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98  del  2011,
concernente il riparto degli enti locali in due  classi  al  fine  di
individuare gli enti virtuosi. 
  A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma  5  dell'art.
31,  gli  enti  che,  sulla  base  dei  summenzionati  parametri   di
virtuosita', risultano collocati nella classe  degli  enti  virtuosi,
conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso  in  termini  di
competenza mista pari a zero, ovvero pari ad  un  valore  compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta
«clausola di salvaguardia» di cui al successivo comma 6 dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni  risultanti  non
virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate
dal decreto di cui al comma 2 del citato art. 20 del decreto-legge n.
98 del 2011 (art.  31,  comma  6);  percentuali  che,  comunque,  non
potranno  essere  superiori  dello  0,4  rispetto  alle   percentuali
originarie di cui al comma 2 del richiamato art. 31  della  legge  n.
183 del 2011. Piu' precisamente i valori massimi che  le  percentuali
potranno assumere sono i seguenti: 
  per le province, 16,9% per l'anno 2012, e 20,1% per gli anni 2013 e
successivi; 
  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0%  per
l'anno 2012 e,  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti, 15,8% per gli anni 2013 e successivi. 
  Per supportare gli enti locali  nell'individuazione  dell'obiettivo
programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilita'
interno 2012-2014, la Ragioneria generale  dello  Stato,  nelle  more
dell'emanazione del relativo decreto del  Ministero  dell'economia  e
finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilita'
interno  «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,  un   modello   di
calcolo degli obiettivi programmatici in formato  Excel,  in  cui  e'
indicata la procedura  da  seguire  per  l'individuazione  dei  saldi
obiettivo 2012-2014. Le amministrazioni interessate potranno, quindi,
come per gli anni scorsi, calcolare il proprio  obiettivo,  inserendo
nelle caselle attive (non  colorate)  i  dati  richiesti  dal  citato
modello di calcolo. La procedura  per  la  determinazione  dei  saldi
obiettivi per il triennio 2012-2014 e' costituita da quattro fasi, di
seguito elencate e schematizzate negli  allegati  OB/12/P  e  OB/12/C
relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti. 
  
B.2. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole. 
Fase 1: determinazione del  saldo  obiettivo  come  percentuale  data
  della spesa media. 
  Il comma 2, lettere a) e b), dell'art. 31 della legge di stabilita'
2012 prevede che, per gli anni 2012,  2013  e  successivi,  gli  enti
soggetti al patto di stabilita' interno applicano  alla  media  degli
impegni  della  propria  spesa  corrente  registrata   nel   triennio
2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le
percentuali summenzionate e schematicamente riportate  nella  tabella
sottostante: 
    

---------------------------------------------------------------------
                                                   Anno    Anno 2013
                                                   2012    e seguenti
---------------------------------------------------------------------
Province                                           16,5%     19,7%
---------------------------------------------------------------------
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  15,6%     15,4%
---------------------------------------------------------------------

    
  Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con  le  lettere  (a),
(b) e (c)  dei  richiamati  allegati,  e'  inserito  l'importo  degli
impegni di spesa corrente  registrato,  rispettivamente,  negli  anni
2006, 2007 e 2008. 
  Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente  l'applicazione,
automaticamente, determinera'  i  saldi  obiettivi  «provvisori»  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,  effettuando  il  calcolo  del
valore medio della spesa corrente  e  applicando  a  quest'ultimo  le
percentuali di cui sopra. 
  Si ribadisce che, ai fini della determinazione  dell'obiettivo  per
l'anno  2012  e  seguenti,  la  normativa  vigente  prevede  che  sia
considerata la spesa registrata nei  conti  consuntivi  senza  alcuna
esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila  non
e' esclusa la quota di spesa  gestita  per  conto  degli  altri  enti
locali, etc.). Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali  da
garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il  triennio
2012-2014 nella misura quantificata dai decreti-legge n. 78 del 2010,
n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di  salvaguardare  i  saldi
obiettivo  di  finanza  pubblica,  non  possono   essere   prese   in
considerazione  richieste  di  rettifica  di  eventuali   errori   di
contabilizzazione  effettuati  nei  documenti  di  bilancio  di  anni
passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi  certificati
di conto consuntivo,  che  abbiano  effetti  sul  calcolo  del  saldo
obiettivo. E', altresi', da escludere la possibilita' di modificare i
dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono
restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. 
Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto  della  riduzione
  dei trasferimenti. 
  Il successivo comma 4 dell'art. 31 dispone che il  valore  annuale,
determinato secondo la procedura descritta nella fase 1, e'  ridotto,
per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla  riduzione  dei
trasferimenti  erariali  disposta  dal  comma  2  dell'art.  14   del
decreto-legge n. 78 del 2010. 
  Il  calcolo  dell'obiettivo,  sterilizzato  dagli   effetti   della
riduzione dei  trasferimenti,  e'  effettuato  automaticamente  dalla
procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene cosi'
il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti. 
  In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2  prevede  che
le riduzioni dei trasferimenti per le  province  ed  i  comuni  siano
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro dell'interno. 
  Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti e' stata attuata con
il decreto del Ministro  dell'interno  9  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, mentre  per  il
2012, non e'  ancora  noto  l'ammontare  della  riduzione  che  sara'
operata  per  ciascun  ente  a  valere  sulla  manovra  di  riduzione
complessiva prevista, essendo in corso di definizione il decreto  del
Ministro, al quale, pertanto, si rinvia. 
Fase  3:  determinazione   del   saldo   obiettivo   in   base   alla
  «virtuosita'». 
  Gli obiettivi definiti con le fasi 1 e 2 sono validi sino alla data
di emanazione del piu' volte richiamato decreto interministeriale, di
cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, in base
al quale saranno annualmente individuati gli enti  «virtuosi»  e  gli
enti non «virtuosi». 
  In particolare, gli enti locali sono ripartiti  in  due  classi  di
virtuosita' sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi del comma 5
dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012,  agli  enti  locali  che
risultano collocati nella classe  dei  virtuosi  e'  attribuito,  per
l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in  termini  di  competenza
mista, pari a zero, ovvero pari ad  un  valore  compatibile  con  gli
spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta «clausola
di salvaguardia». 
  I maggiori  spazi  finanziari  concessi  agli  enti  virtuosi  sono
compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per
evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi  di  difficile
realizzazione, il comma 6 dell'art.  31  introduce  una  clausola  di
salvaguardia in base alla quale il  contributo  aggiuntivo  richiesto
agli enti locali non virtuosi non puo'  essere  superiore  allo  0,4%
della spesa media registrata nel triennio 2006-2008. 
  Pertanto, gli enti virtuosi potranno avere un saldo obiettivo  pari
a zero solo qualora la  clausola  di  cui  al  comma  6  consenta  il
reperimento  di  adeguati  spazi  finanziari  compensativi;  in  caso
contrario, agli stessi enti sara' attribuito un obiettivo maggiore di
zero, comunque inferiore a quello ottenuto applicando le  percentuali
di cui al comma 2 dell'art. 31,  commisurato  agli  spazi  finanziari
derivanti  dall'applicazione  della  clausola  di  salvaguardia.   La
definizione dei  richiamati  parametri  di  virtuosita',  nonche'  il
riparto degli enti nelle  due  classi  di  virtuosita'  e  i  criteri
adottati verranno individuati, ai sensi del citato comma 2  dell'art.
20 del decreto-legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli  affari  regionali  e  per  la
coesione territoriale, d'intesa con  la  Conferenza  unificata.  Tale
decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosita'
per il  solo  anno  di  riferimento  e  non  per  tutto  il  triennio
2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si  ritiene
opportuno,  in  via  prudenziale,  che  tutti   gli   enti   assumano
l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e  che  l'eventuale
riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi  sia  operata
solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. 
  Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima,  la  fase
3-A, sono  individuati  gli  obiettivi  da  attribuire  nel  triennio
2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase  3-B,
relativa agli enti locali virtuosi, viene  rideterminato  l'obiettivo
2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari  a  quello
degli enti non virtuosi. 
  Per l'anno 2012, come disposto  dall'ultimo  periodo  del  comma  2
dell'art. 31, nelle  more  dell'adozione  del  suddetto  decreto,  il
concorso di  ciascun  ente  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica e' determinato individuando l'obiettivo di ciascun  ente  in
base alla spesa  corrente  media  sostenuta  nel  periodo  2006-2008,
secondo le modalita' indicate alle  fasi  1  e  2.  Al  riguardo,  si
richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risultera'
inferiore a quello che sara'  successivamente  attribuito  agli  enti
locali che risulteranno, sulla base del piu'  volte  citato  decreto,
non virtuosi.  Cio'  premesso,  si  suggerisce  che,  ai  fini  della
redazione del bilancio di previsione  (che  ai  sensi  del  comma  18
dell'art. 31 deve  essere  approvato  garantendo  il  rispetto  delle
regole  che  disciplinano  il  patto)   sia   considerato,   in   via
prudenziale,  come  obiettivo  del  patto,  il  saldo   programmatico
previsto per gli enti non virtuosi e cioe'  calcolato  applicando  le
percentuali di cui al comma 6 del citato  art.  31.  Ovviamente,  una
volta emanato il decreto sulla virtuosita' sara' operata la riduzione
dell'obiettivo  prevista  per  gli  enti   virtuosi   e   l'eventuale
rideterminazione  delle  percentuali,  di  cui  al  citato  comma   2
dell'art. 31, per gli enti non virtuosi. 
Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato  (patto
  regionalizzato). 
  L'obiettivo  individuato  con  le  prime  tre  fasi  e'  definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia  coinvolto  dalle  variazioni
previste  dalle  norme  afferenti  al  Patto   regionalizzato.   Come
anticipato nella premessa, il comma 17 dell'art. 32  della  legge  di
stabilita' 2012  ripropone,  per  l'anno  2012,  le  disposizioni  in
materia di «Patto regionalizzato verticale ed orizzontale» di cui  ai
commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, trattate,
nel dettaglio, al successivo paragrafo F. 
  Il saldo  obiettivo  2012  da  considerare  sara',  dunque,  quello
risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base  alle
prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base  al
Patto regionalizzato «verticale»  e/o  «orizzontale».  L'applicazione
calcolera'  automaticamente  il  valore  obiettivo   per   il   2012,
rideterminato in virtu' del citato Patto regionalizzato,  sulla  base
dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia  e
delle finanze, inerenti alle variazioni  dell'obiettivo  definite  ai
sensi dei commi 138 e 141 (cella (an)) dell'allegato OB/12/P, per  le
province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni). Il saldo  obiettivo
finale 2012, cosi' rideterminato, verra' indicato  nella  cella  (aq)
dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C,  per
i comuni. 
  
B.3. Comunicazione dell'obiettivo. 
  Le province e i comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti
soggetti al patto di stabilita' interno e, a decorrere  dal  2013,  i
comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e   5.000   abitanti,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni  concernenti
gli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno  per  il
triennio 2012-2014 con le  modalita'  ed  i  prospetti  definiti  dal
decreto di cui al  comma  19  del  richiamato  art.  31.  La  mancata
trasmissione   via   web   degli   obiettivi   programmatici    entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del  predetto  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  nella  Gazzetta  Ufficiale
costituisce inadempimento al  patto  di  stabilita'  interno  (ultimo
periodo del comma 19). 
  Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento,  non  e'  piu'
consentito variare le  voci  determinanti  l'obiettivo  del  medesimo
anno. Per l'anno 2012,  quindi,  eventuali  rettifiche  o  variazioni
possono essere apportate,  esclusivamente  tramite  il  sistema  web,
entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro  che,
terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra'  piu'  essere
comunicato. 
  L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web  appositamente
previsto per il  patto  di  stabilita'  interno  al  nuovo  indirizzo
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it». 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria generale dello  Stato,  provvede  all'aggiornamento  degli
allegati al citato decreto a seguito di nuove  disposizioni  volte  a
prevedere  esclusioni  e/o  modifiche  del   saldo   utile   per   la
determinazione dell'obiettivo o  modifiche  alle  regole  del  patto,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI. 
  
B.4. Riduzione degli obiettivi annuali. 
  Anche per il 2012  continua  ad  operare  la  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010,  come  sostituito
dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011,  che
autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali,  in
base ai criteri definiti con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno  e  d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella misura pari
agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di
cui al comma 2, lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149
del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per
gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e a  valere  sui
trasferimenti erariali per gli enti delle regioni Sardegna e Sicilia. 
  Inoltre, per il solo anno 2012,  il  comma  2  dell'art.  30  della
citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione,  per  un
importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti
che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili di cui  all'art.  36  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n.  118.  L'importo  della  riduzione  da  attribuire  a
ciascun ente e' definito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata. 
  
C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto. 
  I commi da 7 a  16  dell'art.  31  della  legge  n.  183  del  2011
dispongono l'esclusione, dal  saldo  valido  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno, di specifiche tipologie di entrate  e  di  spese,
alcune delle quali gia' previste dalla normativa previgente. 
  Il successivo comma  17  abroga  le  disposizioni  che  individuano
esclusioni di entrate o di spese dai  saldi  rilevanti  ai  fini  del
patto di stabilita' interno non previste espressamente dalla legge di
stabilita' 2012. 
  Pertanto, non sono consentite esclusioni dal  patto  di  stabilita'
interno di  entrate  o  di  spese  diverse  da  quelle  previste  dai
richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede  uno  specifico
intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le  adeguate
risorse  compensative  a  salvaguardia  degli  equilibri  di  finanza
pubblica. 
  
C.1. Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza. 
  Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'art. 31  della  legge  n.
183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse  provenienti  dallo
Stato e le relative spese di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per  l'attuazione   delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza. 
  In particolare, le esclusioni operano distintamente per le  entrate
e per le spese nel modo di seguito indicato: 
  1) Entrate. Sono escluse  dal  saldo  finanziario  di  riferimento,
valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno,
le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche  da
altre fonti) purche' registrate successivamente al 31 dicembre  2008.
L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il
tramite delle regioni; 
  2) Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i  pagamenti
in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse  statali
-  effettuati  per  l'attuazione  di  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri a seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza,  purche'  effettuati  a  valere  su   risorse   registrate
successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si  sottolinea  che
sono escluse dal patto di stabilita' interno le sole spese effettuate
a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e  non  anche  le
altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune  a
valere su risorse proprie). 
  L'esclusione  delle  correlate  entrate  e'  stata   prevista   per
compensare gli effetti negativi sugli equilibri di  finanza  pubblica
indotti dall'esclusione delle spese. 
  L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in  piu'  anni
e, comunque, nei  limiti  complessivi  delle  risorse  assegnate  e/o
incassate. 
  Si precisa che le spese sono  escluse  anche  successivamente  alla
revoca dello stato di emergenza, purche' nei  limiti  delle  relative
entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per  la  parte
capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del  Consiglio
dei Ministri. 
  L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed  ai  prestiti
con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi,  la
stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a
carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine
alla natura statale delle risorse da escludere,  nonche'  l'effettiva
emanazione delle ordinanze. 
  Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della protezione civile, di  valutare  la  natura  delle
spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che  l'elenco  che
gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di  gennaio
dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8  dell'art.  31,
contenga, oltre all'indicazione delle  spese  escluse  dal  patto  di
stabilita' interno, ripartite nella  parte  corrente  e  nella  parte
capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere  il
riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e  le  suddette
risorse statali. 
  La presentazione di detto elenco costituisce un  obbligo  a  carico
dell'ente  beneficiario.  Pertanto,  la  sua   omessa   o   ritardata
comunicazione, rappresentando una violazione ad una  disposizione  di
legge, impedisce  il  perfezionamento  dell'iter  che  consente  allo
stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni. 
  Infine, si ritiene opportuno segnalare che  l'individuazione  delle
spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli
enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione
in merito alle opere e alla tipologia  di  finanziamenti  oggetto  di
esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
(punto M della presente circolare). 
  
C.2. Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento. 
  Il comma 9 dell'art. 31  della  legge  n.  183  del  2011  equipara
espressamente,  ai  fini  del  patto  di  stabilita'   interno,   gli
interventi realizzati direttamente dagli  enti  locali  in  relazione
allo svolgimento delle iniziative per  le  quali  e'  intervenuta  la
dichiarazione di grande evento  e  rientranti  nella  competenza  del
Dipartimento della protezione civile - di cui all'art.  5-bis,  comma
5, del decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli  interventi
di cui alla dichiarazione di stato di emergenza vista  al  precedente
punto C.1. 
  Si rammenta che l'esclusione delle entrate e delle  relative  spese
connesse ai grandi  eventi,  sebbene  effettuate  in  piu'  anni,  e'
operata nei soli limiti dei  correlati  trasferimenti  a  carico  del
bilancio  dello  Stato,  purche'  registrati  successivamente  al  31
dicembre 2008. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi  per
calamita' naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguarda  solo
gli interventi effettuati  a  valere  sulle  risorse  trasferite  dal
bilancio dello Stato. 
  Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti  riferiti
ai grandi eventi oggetto di esclusione, si  ribadisce  l'opportunita'
che i chiarimenti in  materia  vengano  indirizzati  al  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
(punto M della presente circolare). 
  
C.3. Risorse provenienti dall'Unione europea. 
  Come gia' previsto dalla normativa  previgente  con  riguardo  alle
risorse provenienti dall'Unione europea, il  comma  10  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini
di  competenza  mista,  le   risorse   provenienti   direttamente   o
indirettamente  dall'Unione  europea  (intendendo  tali  quelle   che
provengono dall'Unione europea per  il  tramite  dello  Stato,  della
regione o della  provincia),  nonche'  le  relative  spese  di  parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e  dai  comuni.
L'esclusione non opera  per  le  spese  connesse  ai  cofinanziamenti
nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di  cofinanziamento
a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune. 
  La ratio dell'esclusione dal  patto  di  stabilita'  interno  delle
spese  sostenute  dagli  enti  locali   per   realizzare   interventi
finanziati con fondi U.E. risiede nella necessita' di  non  ritardare
l'attuazione  di  interventi  realizzati  in  compartecipazione   con
l'Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi  che  vengono
poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione. 
  Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto  di  stabilita'
interno, ai sensi del  citato  comma  10,  le  spese  finanziate  con
risorse  provenienti  da   prestiti   accordati   dalle   Istituzioni
comunitarie che, dovendo essere restituite  all'U.E.,  devono  essere
considerate a tutti gli  effetti  risorse  nazionali.  Si  ribadisce,
comunque, che la  valutazione  specifica  nel  merito  delle  risorse
assegnate rimane di competenza  dell'ente  beneficiario,  sulla  base
degli atti di assegnazione delle  risorse  stesse  e  delle  relative
spese, nonche' sulla base delle informazioni  fornite  dall'ente  che
assegna le risorse stesse. 
  Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione  dal  patto  di  stabilita'
interno delle  spese  connesse  alla  realizzazione  di  un  progetto
cofinanziato dall'Unione  europea  opera  nei  limiti  delle  risorse
comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale  per
la sua  realizzazione  e  non  riguarda,  pertanto,  le  altre  spese
comunque  sostenute  dall'ente  per  la  realizzazione  dello  stesso
progetto e non coperte dai fondi U.E. 
  L'esclusione  delle  spese,  infine,  opera  anche  se  esse   sono
effettuate in  piu'  anni,  purche'  la  spesa  complessiva  non  sia
superiore all'ammontare  delle  corrispondenti  risorse  assegnate  e
purche' relativa ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre
2008. Qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori  a  quelli
considerati  ai  fini  dell'applicazione  di  quanto   previsto   dal
summenzionato comma  10,  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in
quello  dell'anno  successivo,  se  la  comunicazione  e'  effettuata
nell'ultimo quadrimestre (comma 11, art. 31, legge n. 183 del 2011). 
  
C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui  ai  punti  C.1,
  C.2 e C.3. 
  Per  rendere  piu'  agevole  l'applicazione   del   meccanismo   di
esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi  e  risorse
provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune
possibili fattispecie: 
Risorse di parte corrente: 
  1) l'ente nel triennio 2009-2011 ha accertato 100;  gli  impegni  a
valere sui 100 sono  esclusi  nei  rispettivi  anni  in  cui  vengono
assunti (2012, 2013, 2014, etc.); 
  2) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a  fronte  di  impegni  gia'
assunti  a  valere  su  altre   risorse   nel   triennio   2009-2011;
l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2012  mentre  non  possono
essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 
  3) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100  a  fronte  di  impegni  che
saranno assunti negli anni  2013,  2014;  l'accertamento  di  100  e'
escluso dal saldo 2012 mentre gli impegni saranno esclusi  dai  saldi
del 2013, 2014. 
Risorse in conto capitale: 
  1) l'ente nel triennio 2009-2011  ha  incassato  100;  le  spese  a
valere sui 100 sono escluse negli anni in cui  vengono  effettuati  i
rispettivi pagamenti (2012, 2013, 2014, etc.); 
  2) l'ente, nell'anno 2012, incassa  100  a  fronte  di  spese  gia'
effettuate  a  valere  su  altre  risorse  nel  triennio   2009-2011;
l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2012 mentre non possono  essere
escluse ulteriori spese a valere sui 100; 
  3) l'ente, nell'anno 2012,  incassa  100  a  fronte  di  spese  che
saranno effettuate negli anni 2013, 2014; l'incasso di 100 e' escluso
dal saldo 2012 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi
del 2013 e 2014. 
  Si ribadisce, infine, che le  deroghe  di  cui  ai  precedenti  tre
paragrafi non considerano le entrate relative ad anni  precedenti  al
2009. Pertanto, sono escluse solo le spese,  annuali  o  pluriennali,
relative ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008. 
  
C.5. Risorse connesse al Piano generale di censimento. 
  Il comma 12 dell'art. 31  della  legge  n.  183  del  2011  prevede
l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della  verifica
del patto, delle risorse trasferite dall'ISTAT e delle spese  per  la
progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti  delle  stesse
risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali  individuati
dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art.  50  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari  di  fasi  delle
rilevazioni  censuarie.  Le  spese  sostenute  dagli  enti   per   il
censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT,  vanno  considerate
in entrata come un trasferimento e quindi codificate  con  il  codice
SIOPE  2599  «Trasferimenti  correnti  da  altri  enti  del   settore
pubblico». 
  Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate  secondo
la loro collocazione in bilancio che  tiene  conto  ovviamente  della
loro natura. 
  Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate
alle operazioni di  censimento,  si  segnala  che  tali  non  possono
ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad
acquisti di beni durevoli la cui pluriennale  utilita'  va  oltre  il
periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. 
  Le disposizioni contenute nel citato comma 12  si  applicano  anche
agli enti locali individuati dal Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui al comma  6,  lettera  a),  del  citato  art.  50  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
  
C.6. Altre esclusioni. 
a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila. 
  Per i comuni dissestati della provincia de L'Aquila  e'  confermata
la possibilita' di  escludere  dal  saldo  del  patto  di  stabilita'
interno del 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati  entro
il 31 dicembre 2010, anche a valere  sui  contributi  gia'  assegnati
negli anni precedenti. La deroga  e'  concessa  fino  ad  un  importo
massimo di 2,5 milioni di euro. 
  Alla ripartizione del  beneficio  tra  gli  enti  si  provvede  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012,
sulla base di criteri che tengano conto  della  popolazione  e  della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente  locale  (comma  13,
art. 31, legge n. 183 del 2011). 
b) Risorse connesse all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
  (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma. 
  Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo  rilevante  ai  fini
della  verifica  del  patto  di  stabilita'   interno,   le   risorse
provenienti dallo Stato e le spese  sostenute  per  la  realizzazione
degli interventi straordinari volti all'adeguamento  delle  dotazioni
infrastrutturali  di  carattere   viario   e   ferroviario   e   alla
riqualificazione  urbana  della  citta'   di   Parma   connessi   con
l'insediamento dell'Autorita' europea  per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA) nonche' quelle per la realizzazione della Scuola per  l'Europa
di Parma. 
  L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 (comma 14, art. 31, legge n. 183  del
2011). 
c) Federalismo demaniale. 
  Il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011,  confermando
quanto  gia'  previsto  dalla  previgente  normativa,  dispone,   con
riguardo ai beni trasferiti in attuazione del  federalismo  demaniale
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai
vincoli del patto di stabilita' interno di un importo  corrispondente
alle  spese  gia'  sostenute  dallo  Stato  per  la  gestione  e   la
manutenzione dei beni trasferiti. 
  I criteri e le modalita' per la  determinazione  dell'importo  sono
demandati ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 85 del
2010. 
d) Investimenti infrastrutturali. 
  Il comma 16 dell'art. 31, della legge n.  183  del  2011  introduce
un'ulteriore deroga ai  vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,
limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per  investimenti
infrastrutturali degli enti locali nei limiti  definiti  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1,  dell'art.
5,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il citato  art.
5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture,  nel
limite delle disponibilita' di bilancio a legislazione vigente e fino
ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni
di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali  effettuati
dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro  il  31
dicembre 2012 ed entro il  31  dicembre  2013,  alla  dismissione  di
partecipazioni in  societa'  esercenti  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. La norma, pertanto,
prevede l'esclusione dai vincoli del patto delle spese  effettuate  a
valere su tali risorse. 
  
D. Riflessi delle regole del patto sulle previsioni di bilancio. 
  Come gia' previsto  dalle  disposizioni  ordinamentali  vigenti  in
materia di predisposizione del  bilancio  di  previsione  degli  enti
sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 18  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il  bilancio  deve  essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e  di  spesa  di  parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e  di  spese  in  conto  capitale,  al  netto  delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. 
  Tale disposizione mira a far si' che il rispetto delle  regole  del
patto di stabilita'  interno  costituisca  un  vincolo  all'attivita'
programmatoria dell'ente, anche  al  fine  di  consentire  all'organo
consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. 
  L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una
grave irregolarita' finanziaria e  contabile  alla  quale  l'ente  e'
tenuto a porre rimedio con  immediatezza  (6)  .  A  tale  scopo,  il
legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di  previsione  un
prospetto contenente le previsioni di competenza  e  di  cassa  degli
aggregati rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'  interno.  Tale
prospetto e' conservato a cura dell'ente medesimo. 
  Si  rammenta  che  il  prospetto,  contenente  le   previsioni   di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto  di
stabilita'  interno,  non  e'  meramente  dimostrativo  di  poste  di
bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del  rispetto
del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in
maniera diretta sul bilancio, e' da considerarsi elemento costitutivo
del bilancio preventivo stesso, inteso come documento  programmatorio
complessivo adottato dall'ente (7) . 
  Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente
che l'eventuale  sforamento  dei  vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno puo' essere oggetto di verifica da parte  della  magistratura
contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli  organi
elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire  in  tempo  utile
per porre rimedio. L'obbligo del rispetto  dell'obiettivo  del  patto
deve intendersi esteso anche alle successive variazioni  di  bilancio
nel corso dell'esercizio. 
  Con l'occasione, si ricorda che, per quanto  concerne  la  gestione
della  spesa,  l'art.  9,  comma  1,  lettera  a),  numero   2,   del
decreto-legge n. 78 del 2009  (8) , dispone che  il  funzionario  che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti  di  bilancio  e  con  le
regole di finanza pubblica». Ne  discende,  pertanto,  che,  oltre  a
verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista  dall'art.
151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL),  come  richiamato
anche nell'art. 183 dello stesso TUEL, il predetto  funzionario  deve
verificare  anche  la  compatibilita'  della  propria  attivita'   di
pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita'  interno  ed,
in particolare, deve verificarne la coerenza  rispetto  al  prospetto
obbligatorio  allegato  al  bilancio  di   previsione   di   cui   al
summenzionato comma 18 dell'art. 31. La  violazione  dell'obbligo  di
accertamento in questione comporta  responsabilita'  disciplinare  ed
amministrativa a carico del predetto funzionario. 
  Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 14, comma  1,  lettera
d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  il  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  in  virtu'  delle  esigenze   di
controllo e di monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,
provvede ad  effettuare,  tramite  i  Servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica,    verifiche    sulla    regolarita'     della     gestione
amministrativo-contabile  delle   amministrazioni   pubbliche.   Tali
Servizi, peraltro, essendo chiamati a svolgere verifiche  presso  gli
enti  territoriali  volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
obiettivi   di   finanza   pubblica,   effettuano   controlli   anche
sull'andamento della gestione  finanziaria  rispetto  agli  aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita'  interno  e  sull'eventuale
superamento dei vincoli imposti dallo stesso. 
  Come ricordato, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti saranno assoggettati alle regole  del  patto  di  stabilita'
interno a decorrere dall'anno 2013. Tali comuni, pertanto, in fase di
predisposizione del bilancio pluriennale  dovranno  tener  conto  dei
vincoli  alla  dinamica  del  loro  saldo  espresso  in  termini   di
competenza mista che saranno posti nel biennio 2013-2014. A tal fine,
la Ragioneria generale  dello  Stato  ha  predisposto  sul  sito  web
dedicato       al       patto       di       stabilita'       interno
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» un modello di calcolo  degli
obiettivi programmatici in formato Excel con cui tali  enti  potranno
calcolare il proprio saldo obiettivo seguendo le  modalita'  indicate
nel paragrafo B. 
  
E. Altre misure di contenimento. 
E.1. Misure di contenimento del debito. 
  L'art. 8 della citata legge  n.  183  del  2011  reca  disposizioni
dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione  del
debito pubblico degli enti locali (inclusi  quelli  non  soggetti  al
patto di stabilita' interno). 
  In particolare, il comma 1, modificando il comma  1  dell'art.  204
del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL),  dispone  che  l'ente
locale puo' assumere  nuovi  mutui  e  accedere  ad  altre  forme  di
finanziamento reperibili sul mercato solo se  l'importo  annuale  dei
correlati interessi, sommati agli  oneri  (9)  gia'  in  essere,  non
superi l'8% per l'anno 2012,  il  6%  per  l'anno  2013  e  il  4%  a
decorrere dall'anno 2014, del totale relativo  ai  primi  tre  titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello  in
cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 
  Quindi, la modifica introdotta determina la riduzione, rispetto  ai
livelli attuali, dei limiti fissati per il  ricorso  ai  mutui  e  ad
altre forme di indebitamento da parte degli enti locali. 
  Il successivo comma 3, nel sancire che le disposizioni  di  cui  al
richiamato   art.   8   costituiscono   principi   fondamentali    di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,  dispone  che,
ai fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica,  a
decorrere dall'anno 2013, gli  enti  locali  riducono  l'entita'  del
debito pubblico. 
  Le modalita' attuative, da individuare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata,
dovranno in particolare stabilire: 
  1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio  pro-capite,
oltre la quale i singoli  enti  hanno  l'obbligo  di  procedere  alla
riduzione del debito; 
  2) la percentuale annua di riduzione del debito; 
  3) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto  l'obiettivo  di
riduzione del debito. 
  A tal fine, la  norma  considera  equivalente  alla  riduzione  del
debito il trasferimento di immobili al fondo o alla societa'  di  cui
al comma 1 dell'art. 6 della richiamata legge n. 183 del 2011. 
  Infine, il comma 4 del citato art. 8 dispone che, agli enti che non
adempiono a quanto previsto dal comma 3, si  applicano  alcune  delle
sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno  e  cioe'  la  limitazione  delle  spese  correnti  e   delle
assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo  I  alle
lettere b) e d). 
  
E.2. Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria. 
  Il comma 21 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011  riproduce  la
norma  gia'  presente  nelle  previgenti  discipline  del  patto   di
stabilita' interno che autorizza il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  ad
adottare misure di contenimento  dei  prelevamenti  effettuati  dagli
enti locali sui conti di tesoreria  statale,  qualora  si  registrino
prelevamenti non coerenti con gli obiettivi  di  debito  assunti  con
l'Unione europea. 
  
F. Facolta' delle regioni di rivedere il patto di stabilita'  interno
  per i propri enti locali. 
  L'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge n. 183  del  2011,
conferma, per l'anno 2012,  il  Patto  regionalizzato  «verticale»  e
«orizzontale» disciplinato dai commi da 138 a 143 dell'art.  1  della
legge n. 220 del 2010. 
  Tali norme stabiliscono che, nel corso dell'esercizio  finanziario,
gli obiettivi di cui all'art.  31  della  legge  di  stabilita'  2012
possono essere variati, con  deliberazione,  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e Bolzano, in relazione  alla  diversita'
delle situazioni finanziarie esistenti. 
  Le regioni possono intervenire, infatti, a favore degli enti locali
del proprio territorio, secondo due modalita': 
    a) la  prima  modalita'  (c.d.  Patto  regionale  «verticale»)  -
disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010,  n.  220  -  prevede  che  la  regione  possa
riconoscere  maggiori  spazi  di  spesa   ai   propri   enti   locali
compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo  in  termini
di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano,
per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in  conto  capitale;
contestualmente le regioni  rideterminano  il  proprio  obiettivo  di
cassa e di competenza attraverso una riduzione dei  pagamenti  finali
in conto capitale e una riduzione degli  impegni  di  parte  corrente
soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma  138-bis
(10) , le regioni definiscono i criteri di  virtuosita'  e  modalita'
operative previo confronto  in  sede  di  consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come  sostituito  dall'art.
2, comma 33, lettera e), del decreto-legge n. 225 del 2010, gli  enti
locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e alle  regioni
e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita'
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le  regioni
e le province autonome, entro il termine perentorio del  31  ottobre,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica. Entro  lo  stesso  termine  la  regione  comunica  i  nuovi
obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. 
  In favore delle regioni che peggiorano  il  proprio  obiettivo,  e'
autorizzato lo  svincolo  di  destinazione  del  triplo  delle  somme
statali alle  stesse  spettanti  purche'  non  esistano  obbligazioni
sottostanti gia' contratte ovvero non si tratti di somme relative  ai
livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a
carico delle regione di farvi  fronte.  Le  risorse  svincolate  sono
utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilita' interno,  solo
per spese d'investimento. Del loro  utilizzo  e'  data  comunicazione
all'amministrazione statale che ha erogato le somme. 
  Infine,  le  regioni  e  le   province   autonome,   in   sede   di
certificazione (comma 19 dell'art. 32 della legge n. 183  del  2011),
dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo  di
cassa e' stata realizzata  attraverso  una  riduzione  dei  pagamenti
finali in conto capitale soggetti  ai  limiti  del  patto  e  che  la
rideterminazione  del  proprio  obiettivo  di  competenza  e'   stata
realizzata attraverso una riduzione degli impegni  correnti  soggetti
ai limiti del patto; 
    b) la seconda modalita' (c.d. «Patto  regionale  orizzontale»)  -
disciplinata dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della legge 13  dicembre
2010, n. 220 - prevede, invece, che sulla base dei criteri  stabiliti
con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  intesa
con la Conferenza unificata, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali  del  proprio
territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti  dal
legislatore  nazionale,  in   relazione   alle   diverse   situazioni
finanziarie esistenti, ferme  restando  le  disposizioni  statali  in
materia di monitoraggio e  di  sanzioni  e  l'importo  dell'obiettivo
complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal
fine, ogni regione definisce e comunica  ai  propri  enti  locali  il
nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno,  determinato
anche sulla base dei criteri stabiliti in  sede  di  consiglio  delle
autonomie  locali.  La  regione  comunica   altresi'   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il  termine  perentorio  del  30
giugno di ogni anno, con  riferimento  a  ciascun  ente  locale,  gli
elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del  mantenimento
dell'equilibrio dei saldi  di  finanza  pubblica.  Entro  gli  stessi
termini la regione  comunica  i  nuovi  obiettivi  agli  enti  locali
interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri di  attuazione
del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309. 
  Appare opportuno segnalare che il richiamato  comma  142  introduce
due differenti scadenze entro  cui  la  regione  deve  comunicare  al
Ministero dell'economia e delle finanze i nuovi obiettivi dei  propri
enti locali; piu' precisamente le scadenze sono  il  31  ottobre  con
riferimento al patto del 2011 e il 30 giugno con riferimento al patto
del 2012. Pertanto, le scadenze riportate  nel  citato  decreto,  che
disciplina  le   modalita'   attuative   del   patto   regionalizzato
orizzontale per l'anno 2011, sono da intendersi, in coerenza  con  la
normativa vigente, sostituite con la data del 30 giugno. 
  Il decreto chiarisce che le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano  possono  modificare  gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in
senso peggiorativo  o  in  senso  migliorativo,  nel  rispetto  degli
obiettivi aggregati. Pertanto, i comuni e le province  che  prevedono
di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo (o
negativo) rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa  nazionale,
possono comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento  e
Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali l'entita'  degli  spazi
finanziari  che  sono  disposti  a  cedere  (o  di  cui  necessitano)
nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero  (o  di  cessione)
dei medesimi spazi nel biennio successivo.  Tali  comunicazioni  sono
facoltative. La mancata comunicazione da parte dell'ente comporta  la
sua esclusione dalla compensazione. I criteri stabiliti dalle regioni
e dalle province autonome privilegiano le spese in conto capitale, le
spese inderogabili e quelle che incidono  positivamente  sul  sistema
economico di riferimento. La  rimodulazione  non  e'  autorizzata  se
finalizzata  alla  realizzazione  di  spesa  corrente  di   carattere
discrezionale. 
  Infine,  agli  enti  che  hanno   ceduto   spazi   finanziari,   e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica  migliorativa  del
loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari  ceduti,
fermo restando l'obiettivo complessivo a  livello  regionale,  mentre
agli  enti  che  hanno  acquisito  spazi  finanziari,   nel   biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo
complessivamente pari alla quota acquisita. 
  Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al  patto
regionalizzato «orizzontale» sono attribuiti negli anni 2012  e  2013
contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o  acquisiti
nel 2011 (come previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 6
ottobre 2011, n. 0104309). A tali  contributi  saranno  aggiunti  gli
eventuali ulteriori importi  conseguenti  alla  partecipazione  degli
stessi enti al patto regionalizzato  orizzontale  del  2012.  Per  il
2012, quindi, le regioni e le  province  autonome  comunicheranno  le
informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e  acquisite  da
ciascun ente senza tener conto dei crediti  e  dei  debiti  di  spazi
finanziari gia'  esistenti  e  rinvenienti  dall'adozione  del  patto
regionalizzato orizzontale del 2011. 
  Premessa, dunque, la possibilita' di effettuare  rimodulazioni  dei
singoli obiettivi  secondo  le  modalita'  sopra  esposte,  il  saldo
obiettivo 2012 da considerare sara' quello risultante dalla somma fra
saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata  in
base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale. Si sottolinea che
l'anzidetto termine perentorio,  entro  il  quale  le  regioni  e  le
province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia
e delle finanze le modifiche regionali agli  obiettivi  assegnati  ai
propri enti locali,  mira  a  consentire  al  Ministero  medesimo  di
verificare, attraverso il monitoraggio  semestrale,  il  mantenimento
dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la
disciplina regionale del patto di stabilita' interno che non  tenesse
conto di  tale  termine  entro  il  quale  modificare  gli  obiettivi
programmatici si  configurerebbe  come  una  disciplina  elusiva  del
regime  sanzionatorio  previsto  a  livello  nazionale,   in   quanto
renderebbe  possibili   interventi   «a   sanatoria»   ad   esercizio
sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente  a  far  risultare
adempienti  il  maggior  numero  di  enti  locali.  Considerato  che,
confidando nella  «sanatoria  a  chiusura  dell'esercizio»  gli  enti
potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari  poco  virtuosi,
la disciplina regionale del  patto  di  stabilita'  interno  potrebbe
rendere sempre piu'  difficile  nel  tempo  il  raggiungimento  degli
obiettivi del patto medesimo, comportando  effetti  peggiorativi  sui
saldi di finanza pubblica. 
  Infine, a decorrere dal 2013,  operera',  ai  sensi  dell'art.  32,
comma 17, della  legge  di  stabilita'  2012,  il  cosiddetto  «Patto
regionale integrato» che prevede che le singole regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con  lo  Stato  le
modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica,
espressi in termini di saldo «eurocompatibile», esclusa la componente
sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio,  previo
accordo concluso in sede di consiglio delle autonomie locali  e,  ove
non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. 
  La norma prevede, inoltre, che la regione a la  provincia  autonoma
che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto  degli
obiettivi attraverso  un  maggior  concorso  nell'anno  successivo  a
quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo
complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano  ferme  le
vigenti  sanzioni  a  carico  degli  enti  responsabili  del  mancato
rispetto degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  e  le
disposizioni in materia di monitoraggio a livello  centrale,  nonche'
il termine perentorio del  31  ottobre  per  la  comunicazione  della
rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a  ciascun  ente.  Con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2012,  saranno
stabilite le modalita' per l'attuazione del patto integrato,  nonche'
le modalita' e le condizioni per l'eventuale  esclusione  dall'ambito
di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre
anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilita' interno o
siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. 
  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano in via esclusiva le  funzioni  in  materia  di
finanza locale definiscono - ai sensi del comma 13 dell'art. 32 della
citata legge n. 183 del 2011 - per gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori,  nell'ambito  degli  accordi  assunti  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze (commi 11 e 12 del citato art. 32),  le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno,  fermo  restando
l'obiettivo complessivamente  determinato  per  gli  enti  locali  di
appartenenza,  ai  sensi  del  richiamato  art.  31  della  legge  di
stabilita' 2012. In caso di  mancato  accordo,  per  gli  enti  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano si applicano le disposizioni previste in materia di patto  di
stabilita' interno  per  gli  enti  locali  del  restante  territorio
nazionale. 
  
G. Monitoraggio. 
  Come per gli anni passati, il monitoraggio del rispetto dei vincoli
del patto di stabilita' interno 2012  prevede  la  rilevazione  delle
risultanze finanziarie delle province e dei  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, anche dei  comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti assoggettati alle
regole del patto. 
  A tal fine, gli enti in  questione  inviano  semestralmente,  entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni
sulle gestioni di competenza e  di  cassa  alla  Ragioneria  generale
dello Stato. Piu' precisamente, le informazioni richieste sono quelle
utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza
mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti e
gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la
parte in conto capitale, le entrate derivanti  dalla  riscossione  di
crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e  le  altre
esclusioni previste dalla norma. 
  In aggiunta alle informazioni predette, gli  enti  locali  che,  in
base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti  al
patto di stabilita'  interno  comunicano,  alla  Ragioneria  generale
dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento  nazionale  e  correlati  ai
finanziamenti dell'Unione europea. Tale comunicazione e'  finalizzata
alla disapplicazione della sanzione, di  cui  all'art.  7,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, che  dispone  la
riduzione del fondo  sperimentale  di  riequilibrio  (cfr.  paragrafo
I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione
non  si  applica  agli  enti  locali  per  i  quali  il   superamento
dell'obiettivo del patto di stabilita' interno e'  stato  determinato
dalla maggiore spesa  per  interventi  realizzati  con  la  quota  di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al
citato art. 7, comma 2, previste per  gli  enti  non  rispettosi  del
patto di stabilita' interno. 
  Le  modalita'  di  trasmissione   dei   prospetti   contenenti   le
informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto  dal  comma
19 del richiamato art. 31, con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
Con  lo  stesso  decreto  e'  definito  il   prospetto   dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei  commi  2  e
seguenti del citato art. 31. 
  La  trasmissione  dei  dati  semestrali  del  monitoraggio  e,   in
generale, di tutte le informazioni relative al  patto  di  stabilita'
interno, deve avvenire  utilizzando  esclusivamente  il  sistema  web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», appositamente previsto  per
il patto di stabilita' interno. 
  In caso di mancata emanazione del citato  decreto  ministeriale  in
tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al
monitoraggio del patto  nessun  dato  dovra'  essere  trasmesso  (via
e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto. 
  Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del
monitoraggio relativi al secondo  semestre  (dati  annuali),  essendo
cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori  o
uguali ai corrispondenti dati  relativi  al  monitoraggio  del  primo
semestre; in caso contrario occorrera'  modificare,  nel  sistema,  i
dati relativi al primo semestre. 
  
H. Certificazione. 
  Come per gli anni precedenti, anche per il 2012, le  province  e  i
comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  e,  a  decorrere
dall'anno 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra  1.001  e
5.000 abitanti, sono tenuti ad inviare le risultanze al  31  dicembre
del patto di stabilita' interno con cui si dimostra il raggiungimento
o meno degli obiettivi del patto di stabilita' (art.  31,  comma  20,
della legge n. 183 del 2011). 
  A tal fine gli enti, dopo  aver  verificato  la  correttezza  delle
informazioni  fornite  al  sistema,  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
a questa Ragioneria generale  dello  Stato,  una  certificazione  del
saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista,  secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011. Gli enti che in  base  a  tale  certificazione
risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno
trasmettono, altresi', un prospetto utile per valutare se il  mancato
raggiungimento dell'obiettivo e'  stato  determinato  dalla  maggiore
spesa  per  interventi  realizzati  con  la  quota  di  finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione  europea  rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio  precedente  (art.
7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 149 del 2011). 
  Si segnala che la predetta certificazione  e  il  citato  prospetto
devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione
economico-finanziario. 
  Al riguardo, si sottolinea che la richiamata  documentazione  priva
delle tre citate sottoscrizioni non e' ritenuta valida ai fini  della
attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. 
  La documentazione deve essere  spedita  a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e,  ai
fini della verifica del rispetto del termine di  invio,  la  data  e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  Si sottolinea che non possono essere inviate documentazioni diverse
da quelle prodotte dal sistema web. 
  Si rammenta che l'ente che  non  trasmette  la  certificazione  nei
tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto. In  tal
caso, si applicano le sanzioni di cui al comma 2,  dell'art.  7,  del
citato decreto legislativo n. 149 del 2011 (trattate diffusamente  al
paragrafo I). Con riferimento alla sanzione relativa  alla  riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio o dei  trasferimenti  erariali
per gli enti della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna,  si
evidenzia che la stessa e' operata nel limite massimo del 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi l'ente e' tenuto  a  versare  le  somme
residue, presso la competente sezione di tesoreria provinciale  dello
Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al  capitolo
3509 (denominato «versamento delle somme derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  149  del
2011 riferite al mancato rispetto del patto di stabilita'  interno»),
art. 2 (denominato  «somme  versate  da  parte  dei  comuni  e  delle
province»). 
  Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa  in  ritardo,
attesti il rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  a  decorrere
dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma
2, lettera d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149  del  2011
(divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). 
  Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella  certificazione  del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili
risultanti dal conto consuntivo dell'anno  di  riferimento.  L'ultimo
periodo del citato comma 20 dispone che decorsi quindici  giorni  dal
termine  stabilito  per  l'approvazione  del  conto  consuntivo,   la
certificazione non puo' essere rettificata e, pertanto,  non  saranno
accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine. La
predetta scadenza, peraltro, consente  di  commisurare  la  riduzione
degli obiettivi annuali degli enti locali - di cui all'art. 1,  comma
122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 7,  comma
5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 - agli effetti  finanziari
determinati dall'applicazione della  sanzione,  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, operata a valere sul  fondo
sperimentale di riequilibrio  e  sul  fondo  perequativo  di  cui  al
richiamato art. 7,  comma  2,  lettera  a).  Pertanto,  affinche'  la
riduzione  degli  obiettivi  di  cui  al  citato  comma   122   possa
determinare  benefici  sui  bilanci  degli  enti,  non  e'  possibile
derogare al limite temporale sopra evidenziato. 
  Si soggiunge, infine, che il comma 32 dell'art. 31 della  legge  n.
183 del 2011 introduce una disposizione in virtu'  della  quale,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono  essere
modificati i termini riguardanti gli adempimenti  degli  enti  locali
relativi  al  monitoraggio  e  alla  certificazione  del   patto   di
stabilita' interno, qualora intervengano modifiche  legislative  alla
relativa disciplina. 
  
I. Mancato rispetto del patto di stabilita' interno. 
I.1. Le sanzioni per il mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
  interno. 
  Il comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011,  conferma  le
misure di carattere sanzionatorio  di  cui  all'art.  7,  commi  2  e
seguenti, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  149.  Tali
disposizioni prevedono, a carico  dell'ente  inadempiente,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in  misura
pari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore
al  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo. La norma precisa che la  sanzione  in  questione  non  si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto  sia
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente. In caso di incapienza  dei  predetti  fondi,
l'ente e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
somme residue presso la competente sezione di  tesoreria  provinciale
dello Stato, al capo X dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al
capitolo  3509  (denominato   «versamento   delle   somme   derivanti
dall'applicazione delle  sanzioni  di  cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo n. 149 del 2011 riferite al mancato rispetto del patto di
stabilita' interno»), art. 2 (denominato «somme versate da parte  dei
comuni e delle province»). 
  Il  comma  27  del  citato  art.  31  introduce  una  modifica   al
summenzionato art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  n.
149 del 2011, stabilendo  che  per  gli  enti  locali  della  regione
Sicilia e della regione  Sardegna,  in  caso  di  inadempienza  delle
regole del patto  di  stabilita'  interno,  la  riduzione  opera  con
riferimento ai trasferimenti erariali; 
    b) il limite agli impegni per  spese  correnti  che  non  possono
essere assunti in misura  superiore  all'importo  annuale  medio  dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea
che le predette spese sono identificate  dal  titolo  I  della  spesa
(secondo la classificazione di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono  il
triennio immediatamente precedente  (per  l'anno  2012,  in  caso  di
mancato rispetto del patto  di  stabilita'  2011,  non  e'  possibile
impegnare spese correnti  in  misura  superiore  all'importo  annuale
medio dei corrispondenti impegni effettuati nel  triennio  2009-2011,
cosi' come risultano dal  conto  consuntivo  dell'ente  senza  alcuna
esclusione); 
    c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per  finanziare  gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da  cui
risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente.  In  assenza
della    predetta    attestazione,    l'istituto    finanziatore    o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o  al
collocamento del prestito (comma 7, art. 30, legge n. 183 del  2011).
Ai fini dell'applicazione della  sanzione  in  parola,  costituiscono
indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della  legge
n. 350 del 2003. Il divieto non opera,  invece,  nei  riguardi  delle
devoluzioni di mutui gia' in carico all'ente locale contratti in anni
precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di  una  diversa
finalizzazione del mutuo originario. Non  rientrano  nel  divieto  le
operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i  mutui  e  le
emissioni   obbligazionarie,   il   cui   ricavato    e'    destinato
all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di  indebitamento,
che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'.
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni  di
mutui  la  cui  rata  di  ammortamento  e'  a  carico   di   un'altra
amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e 76,  della
legge n. 311 del 2004. 
  In considerazione  dei  quesiti  pervenuti  sulla  materia,  appare
opportuno chiarire le seguenti fattispecie: 
  a) se il  prestito  e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale),  le  somme
per il pagamento delle rate e il debito sono  iscritti  nel  bilancio
della regione; 
  b) se il  prestito  e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
dall'ente locale medesimo (con contributo  totale  o  parziale  della
regione), le somme per il pagamento  delle  rate  e  il  debito  sono
iscritti nel bilancio dell'ente locale; 
  c) se il  prestito  e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due
enti  iscrive  nel  proprio  bilancio  le  somme  occorrenti  per  il
pagamento della quota di rata a proprio carico  e  la  corrispondente
quota di debito. 
  Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte  alla
ristrutturazione  di  debiti  verso  fornitori   che   prevedano   il
coinvolgimento diretto o  indiretto  dell'ente  locale  nonche'  ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione  alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si  traduca  in
un  onere  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per   l'ente
locale. 
  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing
finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene  al  termine
del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del  ricorso
all'indebitamento, non occorre  considerare  l'attivita'  istruttoria
posta in essere unilateralmente  dall'ente  locale  (ad  esempio,  la
deliberazione  di  assunzione  del  mutuo)  ma  e'  necessario   fare
riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta'  delle  parti
(sottoscrizione  del  contratto).  Pertanto,  un  ente  che  non   ha
rispettato il patto di  stabilita'  interno  per  il  2011  non  puo'
ricorrere  all'indebitamento  nel  2012  anche  se  ha  adottato   la
deliberazione di assunzione prima del 2012 e cosi' via. 
  Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project
financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento; 
    d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche  con  riguardo
ai processi di stabilizzazione in  atto  (11)  .  E'  fatto  altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. 
  Si evidenzia che analoga sanzione e' prevista - in caso di  mancato
rispetto della norma recata dall'art. 1, comma 557,  della  legge  n.
296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento  delle
dinamiche di crescita della spesa di personale - dall'art.  1,  comma
557-ter della citata legge. 
  Si evidenzia, altresi', che il divieto di assunzione,  per  effetto
dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive
modificazioni, sussiste per tutti gli enti in  cui  il  rapporto  tra
spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50%. 
  In merito a tale ultima disposizione,  si  sottolinea  come  -  per
effetto della norma recata dall'art. 20, comma 9,  del  decreto-legge
n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del
2011 - per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche  le
spese di personale delle societa' a  partecipazione  pubblica  locale
totale o di controllo, puntualmente individuate  dalla  citata  norma
(12) . 
  Nel contesto regolativo delineato,  in  un'ottica  di  sistema,  si
conferma quanto gia'  affermato  nella  circolare  n.  15/2010  dello
scrivente, in ordine alla riconducibilita' alla  spesa  di  personale
degli enti locali  delle  spese  sostenute  da  tutti  gli  organismi
variamente  denominati  (istituzioni,  aziende,   fondazioni,   ecc.)
caratterizzati  da  minore  autonomia  rispetto   ad   un   organismo
societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali
da  attestare  una  sostanziale  posizione  di   autonomia   rispetto
all'amministrazione controllante; 
    e) la riduzione delle indennita' di funzione  e  dei  gettoni  di
presenza indicati nell'art. 82 del TUEL (decreto legislativo  n.  267
del 2000), che vengono rideterminati con una  riduzione  del  30  per
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
  Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli  importi
effettivamente erogati nel 2010 (e  quindi  comprensivi  anche  della
eventuale riduzione del 30 per  cento  operata  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di  stabilita'  interno  del  2009).  Pertanto,  a
titolo esemplificativo, per un ente che non ha  rispettato  il  patto
nel 2012 e nel 2009, si ritiene  che  la  sanzione  in  parola  debba
essere applicata nel seguente modo: 
  l'indennita' y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto
nell'anno 2009 e' pari a: y =  x  -30%  x,  dove  x  e'  l'indennita'
corrisposta al 30 giugno 2008; 
  l'indennita' z spettante nel 2013 per il mancato rispetto del patto
nell'anno 2012 e' pari a: z = y  -  30%  y  dove  y  e'  l'indennita'
corrisposta al 30 giugno 2010. 
  Tale interpretazione trova  fondamento  nell'inciso  «all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'art. 7, comma
2, lettera e), del decreto legislativo n. 149 del 2011  che  -  anche
secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione  regionale  di
controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si riferisce  non
all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio. 
  Si segnala, infine, che la sanzione in parola si  applica  ai  soli
amministratori  in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la
violazione dei vincoli del patto di stabilita' interno. 
  Con riferimento alla durata delle sanzioni,  si  ritiene  opportuno
ribadire che le stesse si applicano per il  solo  anno  successivo  a
quello di accertamento del mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno.  Conseguentemente,  il  mancato  rispetto  del  patto   2012
comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2013 e cosi' via. 
  Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di
cui all'art. 77-bis, comma 22, del decreto-legge  n.  112  del  2008.
Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto  di
stabilita' interno, gli effetti finanziari positivi  derivanti  dalle
sanzioni concorrono al perseguimento degli  obiettivi  assegnati  per
l'anno in cui le misure vengono attuate. 
  
I.2. Sanzioni connesse  all'accertamento  del  mancato  rispetto  del
  patto in periodo successivo all'anno di riferimento. 
  I commi 28 e 29,  dell'art.  31,  della  legge  n.  183  del  2011,
disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui la violazione si riferisce. 
  In particolare, il comma 28, stabilisce che agli enti locali per  i
quali la violazione del  patto  di  stabilita'  sia  accertata  oltre
l'anno successivo  a  quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  si
applicano, nell'anno successivo a  quello  in  cui  e'  accertato  il
mancato rispetto del patto di stabilita', le sanzioni di cui all'art.
7, commi 2 e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.  149  del  2011
(richiamate al precedente paragrafo I.1). La  rideterminazione  delle
indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al  comma  2,
lettera e), dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del  2011,  e'
applicata ai soggetti di cui all'art. 82 TUEL (sindaco, presidente di
provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali  e
provinciali, componenti degli  organi  esecutivi  dei  comuni,  delle
province, delle citta' metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio
in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. 
  Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui
al citato comma 28  devono  comunicare  l'inadempienza  entro  trenta
giorni dall'accertamento della violazione  del  patto  di  stabilita'
interno al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello  Stato.   La   comunicazione,   da
effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento,  e'  corredata
della certificazione delle risultanze delle poste  di  entrata  e  di
spesa rilevanti ai  fini  della  verifica  del  patto  di  stabilita'
interno  redatta  in  conformita'  con  i   prospetti   appositamente
predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza. 
  
I.3. Expo Milano 2015 - sanzioni patto di stabilita' interno. 
  Il comma 37 dell'art. 33 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,
detta disposizioni a favore della provincia e del  comune  di  Milano
coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.  La
norma in parola e'  diretta  ad  attenuare  per  tali  enti,  in  via
straordinaria e solo per l'anno 2012, le sanzioni previste dal  comma
2, lettere a), b) e c) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del
2011 in caso di mancato rispetto del patto. 
  Pertanto, i due enti locali, in caso di mancato rispetto del  patto
di stabilita' interno, nell'anno 2012: 
  a) sono assoggettati ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio  in  misura  pari  alla  differenza  tra  il   risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque  per
un importo non superiore all'1,5 per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo  (la  norma  generale  prevede  una
percentuale del 3%). Come previsto per tutti gli  enti,  in  caso  di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
  b)  non  possono  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore
all'importo  dei  corrispondenti   impegni   registrati   nell'ultimo
consuntivo; 
  c) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti,  a
meno che non si tratti di indebitamento  legato  esclusivamente  alle
opere  essenziali  connesse  al  grande  evento  Expo  Milano   2015,
ricomprendendovi    altresi'    eventuali     garanzie     accessorie
all'indebitamento principale. Sono  poi  confermate  le  disposizioni
applicabili alla generalita' degli enti locali, in base alle quali  i
mutui ed i prestiti obbligazionari posti in  essere  con  istituzioni
creditizie o finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento  degli  obiettivi  del  patto  per  l'anno  precedente.
L'istituto  finanziatore  o  l'intermediario  finanziario  non   puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in  assenza
della predetta attestazione, salvo  quanto  sopra  previsto  per  gli
investimenti indispensabili per la realizzazione  del  grande  evento
Expo Milano 2015. 
  
I.4. Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno. 
  I commi  30  e  31  dell'art.  31  della  legge  n.  183  del  2011
introducono misure volte ad assicurare il rispetto  della  disciplina
del patto di stabilita' interno da parte degli enti locali  impedendo
comportamenti elusivi. 
  In generale, si configura una  fattispecie  elusiva  del  patto  di
stabilita' interno ogni qualvolta siano  attuati  comportamenti  che,
pur   legittimi,   risultino   intenzionalmente   e   strumentalmente
finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza  pubblica.  Ne  consegue
che risulta fondamentale, nell'individuazione  della  fattispecie  di
cui    ai    richiamati    commi    30    e    31,    la    finalita'
economico-amministrativa del provvedimento adottato. 
  In particolare, il comma 30 dispone la nullita'  dei  contratti  di
servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che  si
configurino elusivi delle regole del patto. 
  L'elusione delle regole del patto di stabilita' interno  realizzata
attraverso l'utilizzo dello strumento societario,  si  configura,  ad
esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori
del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza  in  quello
delle societa' da esso partecipate e create con  l'evidente  fine  di
aggirare i vincoli del patto medesimo. 
  Sempre a fini esemplificativi, appaiono  riconducibili  alle  forme
elusive anche  le  ipotesi  di  evidente  sottostima  dei  costi  dei
contratti di servizio tra l'ente e le sue  diramazioni  societarie  e
para-societarie  nonche'  l'illegittima  traslazione   di   pagamenti
dall'ente a societa' esterne  partecipate,  realizzate,  ad  esempio,
attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e  riscossioni  di
crediti. 
  Il  comma  31,  invece,  introduce  sanzioni   pecuniarie   per   i
responsabili di atti elusivi delle regole del patto  o  del  rispetto
artificioso dello stesso. 
  In  particolare,  il  comma  in   parola   assegna   alle   sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti -  qualora  accertino
che  il  rispetto  del  patto  di   stabilita'   interno   e'   stato
artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta  imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti  capitoli  di  bilancio  o
altre forme elusive - il compito di  irrogare  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
  1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino
a  dieci  volte  l'indennita'  di  carica  percepita  al  momento  di
commissione dell'elusione; 
  2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino  a  tre
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali. 
  Al riguardo, si segnala che le  verifiche  della  Corte  dei  conti
dirette ad accertare il rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e
delle  spese  escluse  dai  vincoli  in  applicazione  del  principio
generale di prevalenza della sostanza sulla forma. 
  A titolo di esempio, una  comune  modalita'  di  elusione  potrebbe
essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio
- in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del  patto  che,  al
contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce,
ad esempio, all'allocazione tra le spese per  servizi  per  conto  di
terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra
le spese  correnti,  sulla  base  di  quanto  indicato  nei  principi
contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza  e  contabilita'
degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per  conto
di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere  pubbliche
finanziate, anche integralmente,  da  contributi  in  conto  capitale
ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima
fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale  ricevuto
da parte dello Stato, della regione  o  da  altro  ente  pubblico  va
contabilizzato al titolo IV dell'entrata, mentre  le  relative  spese
vanno contabilizzate al titolo  II  della  spesa,  cosi'  come  vanno
contabilizzati ai medesimi  titoli  le  riscossioni  ed  i  pagamenti
effettuati. Non e' consentito in alcun modo imputare i pagamenti  tra
i servizi per conto di terzi,  anche  quando  esiste  uno  sfasamento
temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il  pagamento
delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando  un
ente locale anticipa «per cassa» i pagamenti a causa  di  un  ritardo
nell'erogazione della  provvista  economica  da  parte  del  soggetto
finanziatore. 
  Peraltro, l'impropria gestione delle cosiddette «partite  di  giro»
non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione  delle  regole  del
patto di stabilita' si associa ad  una  non  corretta  redazione  dei
documenti di bilancio. 
  Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva  ricorre  nei  casi  di
evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti
effettuati in assenza dei  presupposti  indicati  dall'art.  179  del
testo unico degli enti locali. 
  Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive
l'imputazione delle spese di competenza di un  esercizio  finanziario
ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi  successivi  ovvero  quali
oneri straordinari della gestione corrente (debiti  fuori  bilancio).
Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste  di  cui
l'ente  era  a  conoscenza  entro  il   termine   dell'esercizio   di
riferimento (da cui  l'obbligo  giuridico  di  provvedere  alla  loro
contabilizzazione), puo' avere effetti elusivi dei limiti del patto. 
  Sempre  a  fini  esemplificativi,  sono   da   ritenersi   elusive,
nell'ambito delle  valorizzazioni  dei  beni  immobiliari,  anche  le
operazioni  poste  in  essere  dagli  enti  locali  con  le  societa'
partecipate  con  la  finalita'   esclusiva   di   reperire   risorse
finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio. 
  
I.5. L'attivita' di controllo della Corte dei conti. 
  Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione sui  commi  166  e
successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come
integrati dall'art. 11 della legge n. 15 del 2009, che affidano  alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: 
  l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi  posti  con  il
patto di stabilita' interno; 
  la  vigilanza  sull'adozione  da  parte  dell'ente   locale   delle
necessarie misure correttive; 
  la vigilanza sull'autoapplicazione  delle  sanzioni  e,  cioe',  la
verifica che l'ente inadempiente rispetti il limite agli  impegni  di
parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto  di
assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle  indennita'
di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. 
  L'autoapplicazione   delle   sanzioni   opera   anche   nel   corso
dell'esercizio  in  cui  vi  sia  chiara  evidenza  che,  alla   fine
dell'esercizio  stesso,  il  patto   non   sara'   rispettato.   Piu'
precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della  sanzione
in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di
contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare
il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato
dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi  in  cui  la
gestione finanziaria presenti un  andamento  non  conforme  al  saldo
programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi  e
contenitivi  finalizzati  a  non  aggravare  la  propria   situazione
finanziaria. 
  Al riguardo, la sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come  ribadito  con
deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l'osservanza dei  vincoli
di spesa o finanziari imposti dal patto di  stabilita'  interno  deve
avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio  preventivo.  Il
rispetto del patto,  quindi,  costituisce  per  gli  enti  locali  un
obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel  corso
dell'esercizio, costituisce  una  grave  irregolarita'  gestionale  e
contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o  meno  in
sede di bilancio consuntivo.  Nonostante  la  formulazione  letterale
dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149  del
2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo  personale
operi anche  nei  confronti  dell'ente  locale  che  si  trovi  nella
condizione attuale di non rispettare il patto di stabilita'  interno,
in  quanto  diversamente  si  determinerebbe  un  aggravamento  della
situazione finanziaria dell'ente medesimo. 
  
L. Allegati alla circolare esplicativa del patto 2012-2014. 
  Anche quest'anno sono riportati  -  quali  allegati  alla  presente
circolare - gli schemi esemplificativi  che  saranno  pubblicati  sul
sito web. 
  allegati OB/12/P e OB/12/C  per  l'individuazione  degli  obiettivi
2012-2014 per le province e per i comuni; 
  allegato ACCESSO WEB/12  fornisce  istruzioni  sulle  modalita'  di
accesso al sistema web. 
  
M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente
  circolare. 
  Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia  di  patto  di
stabilita' interno potrebbero generare da  parte  degli  enti  locali
richieste  di  chiarimenti  che,  per  esigenze  organizzative  e  di
razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano: 
  a) per gli aspetti generali e applicativi del patto  di  stabilita'
interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it; 
  b) per  i  quesiti  di  natura  tecnica  ed  informatica  correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti  attraverso  il
web (si veda in proposito l'allegato  ACCESSO  WEB/12  alla  presente
circolare), all'indirizzo  assistenza.cp@tesoro.it.  Per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00; 
  c) per gli aspetti riguardanti la materia  di  personale  correlata
alla normativa del patto di stabilita'  interno,  esclusivamente  via
e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it; 
  d) per i chiarimenti  in  merito  alle  opere,  alla  tipologia  di
finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati  a  seguito
di  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei      Ministri      ai      seguenti       indirizzi       e-mail:
protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. 
  Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto  i  quesiti
inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica. 
  
Annotazioni finali. 
  Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in  applicazione
delle precedenti normative relative al patto di  stabilita'  interno,
sono         consultabili         sul         sito          internet:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/. 
    Roma, 14 febbraio 2012 
  
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio 

(1) Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e' stato convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

(2) Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' stato  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

(3) Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e' stato convertito, con
    modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

(4) Il comma 2, dell'art. 20 del decreto-legge  n.  98  del  2011  e'
    stato inizialmente modificato dal comma 9, lettera a),  dell'art.
    1, del decreto-legge n.  138  del  2011,  che  ha  anticipato  la
    decorrenza  dell'applicazione  dei   parametri   di   virtuosita'
    dall'anno  2013  all'anno  2012.  Successivamente,  il  comma  3,
    dell'art. 30,  della  legge  n.  183  del  2011,  nel  modificare
    ulteriormente il richiamato comma 2 dell'art. 20, ha  posticipato
    al 2013 alcuni parametri di virtuosita' e ha, altresi', soppresso
    il comma 2-ter del citato art. 20 che prevedeva  un  coefficiente
    di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito
    dalle  singole  amministrazioni  con  riguardo  ai  parametri  di
    virtuosita'. 

(5) Il comma 5-bis dell'art. 114 del decreto legislativo n.  267  del
    2000 e' stato aggiunto dalla lettera a), comma  2,  dell'art.  25
    del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  come  modificato  dalla
    legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. 

(6) Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della  Corte  dei
    conti della Lombardia con la  deliberazione  n.  233/2008  ed  il
    parere n. 421/2010. 

(7) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte  dei  conti
    della Lombardia n. 547/2009. 

(8) Il decreto-legge  n.  78  del  2009,  e'  stato  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

(9) Oneri   per:   mutui    precedentemente    contratti,    prestiti
    obbligazionari  precedentemente  emessi,  aperture   di   credito
    stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL, al
    netto dei contributi statali e regionali in conto interessi. 

(10) Introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d)  del  decreto-legge
     29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con  modificazioni,  dalla
     legge 26 febbraio 2011, n. 10. 

(11) Preme sottolineare che,  al  di  la'  dello  specifico  richiamo
     normativo, la continuazione dei procedimenti di  stabilizzazione
     deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo  l'entrata  in
     vigore  della  norma  recata  dall'art.  17,   comma   10,   del
     decreto-legge n. 78/2009, convertito, con  modificazioni,  nella
     legge n. 102/2009. 

(12) Si rinvia sul punto - in ordine alle modalita' applicative della
     disposizione - alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei
     conti, sezione delle autonomie.