IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; 
  Vista la domanda del sig. Popp Marcel, cittadino rumeno, diretta ad
ottenere,  ai  fini  dell'art.  16   del   sopra   indicato   decreto
legislativo, il riconoscimento  del  titolo  quadriennale  denominato
"Diploma de Bacalaureat profilul electrotehnic" (Diploma di maturita'
profilo  elettrotecnico)  conseguito  nel  1980   presso   il   Liceo
Industriale Minerario con sede a Baia Mare  (Romania)  e  del  titolo
della durata di un  anno  denominato  "Certificat  de  calificare  in
meseria electrician" (Certificato di qualifica nella  professione  di
elettricista) conseguito nel 1983 presso il Liceo  Industriale  Borsa
(Romania),  per   l'assunzione   in   Italia   della   qualifica   di
"Responsabile  tecnico"  in  imprese  che  svolgono  l'attivita'   di
installazione e manutenzione di impianti elettrici, di  cui  all'art.
1, comma 2, lettera a)  del  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art.  16  del  citato
decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011,
sentito il parere conforme dei rappresentanti delle  associazioni  di
categoria Confartigianato e CNA  -  Installazione  impianti,  non  ha
ritenuto il titolo  di  studio  posseduto  dall'interessato,  seppure
specifico  ed  attinente,  sufficiente  all'esercizio  dell'attivita'
richiesta,  rilevando  che,  trattandosi  di  una   professione   non
regolamentata in Romania, il richiedente  non  aveva  prodotto  -  ai
sensi  dell'art.  21,  comma  2  del  decreto  citato  -   esperienza
lavorativa  specifica  risalente  agli  ultimi   dieci   anni   dalla
presentazione dell'istanza;  e  che,  in  aggiunta,  il  percorso  di
formazione di cui alla normativa italiana prevede, dopo un titolo  di
scuola superiore, un  periodo  di  inserimento  professionale  presso
un'impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 253004 del 21 dicembre 2011 ha comunicato al richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato che il richiedente  si  e'  avvalso  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 obiettando (comunicazione prot. 0014669 del  23  gennaio
2012) che i  titoli  posseduti  ricadevano  nella  fattispecie  della
"formazione regolamentata" ai sensi dell'art. 21, comma 3 del decreto
legislativo, per i quali si prescinde dal requisito dei due  anni  di
esercizio effettivo dell'attivita' professionale; 
  Vista la conferma  sul  punto,  fornita  dall'Autorita'  competente
rumena tramite il sistema IMI  in  merito  al  titolo  "Bacalaureat",
costituente un titolo di formazione regolamentata  corrispondente  al
livello di cui all'art. 11(b)(i) della direttiva 2005/36/CE; 
  Considerata la necessita' di riproporre l'istanza, sulla base degli
elementi  di  istruttoria  supplementare,  al  parere   della   prima
Conferenza di servizi utile; 
  Visto che la Conferenza di servizi riunita in data 20  marzo  2012,
preso     atto     degli     ulteriori     elementi     rappresentati
dall'Amministrazione, sentito il rappresentante dell'associazione  di
categoria  Confartigianato,  ha  ritenuto  i  titoli   di   qualifica
dell'interessato  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  in  premessa
previo  superamento  di  una  misura   consistente   in   una   prova
attitudinale teorico pratica comprensiva di un colloquio orale, o  in
un tirocinio di adattamento di durata non  inferiore  a  12  mesi,  a
scelta dell'interessato,  entrambi  volti  a  compensare  l'inferiore
durata della formazione posseduta dal richiedente rispetto  a  quanto
richiesto  dalla  normativa  italiana,  con   specifico   riferimento
all'assenza del  biennio  di  inserimento  pratico  prevista  per  il
titolare di un diploma di scuola superiore; 
  Preso atto della comunicazione pervenuta in  data  3  aprile  2012,
prot. 83643, con cui l'interessato, messo a conoscenza dell'ulteriore
esito della Conferenza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 e
interpellato in merito alla misura compensativa prescelta indicava la
propria preferenza  per  la  prova  teorico  pratica  comprensiva  di
colloquio orale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig.  Popp  Marcel,  cittadino  rumeno,  nato  a  Baia  Borsa
(Romania) il 25 maggio 1962, sono riconosciuti, previo superamento di
misura compensativa teorico-pratica il cui contenuto  e'  specificato
nell'allegato A costituente parte integrante del presente decreto,  i
titoli di formazione e qualificazione di cui  in  premessa,  ai  fini
dello svolgimento in Italia dell'attivita' di responsabile tecnico di
impresa  abilitata  all'installazione  e  manutenzione  di   impianti
elettrici, di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 5 aprile 2012 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio