IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  
  Visto l'art. 63-bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che
reca disposizioni concernenti la destinazione, per l'anno finanziario
2009, di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul  reddito
delle persone fisiche; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  giugno  2009,  n.  133,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  5  per  mille   per   l'anno
finanziario 2009», che, in forza del comma 4 del citato  art.  63-bis
del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  ha   definito,   per
l'esercizio finanziario 2009, le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' del  riparto  delle  somme
nonche' le modalita'  e  i  termini  del  recupero  delle  somme  non
rendicontate; 
  Visto l'art. 2, comma 4-novies e  seguenti,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2010,  n.  73,   che   reca   disposizioni   concernenti   la
destinazione, per l'anno finanziario  2010,  di  una  quota  pari  al
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  giugno  2010,  n.
131, recante «Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato  il
5 per mille per l'anno finanziario 2010», che,  in  forza  del  comma
4-duodecies del citato art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
ha  definito  per  l'esercizio  finanziario  2010,  le  modalita'  di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto  e  le  modalita'
del riparto delle somme nonche' le modalita' e i termini del recupero
delle somme non spettanti; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225, convertito con modificazioni dalla legge 26  febbraio  2011,  n.
10, che prevede che per l'esercizio finanziario  2011,  relativamente
al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul  reddito
delle persone fisiche, si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25  marzo  2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
73, nonche' le disposizioni contenute nel decreto del Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  23  aprile  2010,  con  l'aggiornamento  dei
termini ivi stabiliti; 
  Visto l'art. 7, comma 2, lettera l), del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, che prevede che gli adempimenti ed i versamenti  previsti  da
disposizioni relative a materie  amministrate  da  articolazioni  del
Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali,
i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,  sono  prorogati
al primo giorno lavorativo successivo; 
  Considerata la necessita' di prorogare i termini per l'integrazione
documentale delle domande di iscrizione regolarmente  presentate  dai
soggetti  indicati  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009 e dall'art. 2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23  aprile  2010,  al  fine  di
consentire agli enti in possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini
dell'ammissione  al  beneficio,  esclusi   per   un'inadempienza   di
carattere formale o una non  corretta  esecuzione  degli  adempimenti
procedurali, di poter  partecipare  al  riparto  del  contributo  del
cinque per mille; 
  Considerato  che  per  gli  esercizi  finanziari  2010  e  2011  e'
possibile procedere all'integrazione dell'elenco degli enti  iscritti
al riparto, senza ulteriori  oneri  a  carico  dello  Stato,  e  che,
pertanto, relativamente agli stessi  esercizi  la  partecipazione  al
riparto del contributo del cinque per mille  puo'  essere  consentita
anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di iscrizione
tardivamente,  ma  non  oltre  il  30  giugno  di  ciascun  esercizio
interessato, siano in possesso dei requisiti richiesti per  l'accesso
al beneficio alla data dell'originaria scadenza; 
  Rilevata la necessita' di  conformarsi  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 7, comma 2, lettera l), del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,
relativamente alle domande di iscrizione al contributo del cinque per
mille e delle dichiarazioni  sostitutive  la  cui  data  di  scadenza
coincide con il sabato o un giorno festivo; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  
                              Decreta: 
  
                               Art. 1 
  
Proroga dei termini per l'integrazione documentale delle  domande  di
  iscrizione per la partecipazione  al  riparto  del  contributo  del
  cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011. 
  
  1. Ai fini del riparto delle somme relative  al  cinque  per  mille
inerenti gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, sono prorogati al
31 maggio 2012 i termini per l'integrazione documentale delle domande
di iscrizione regolarmente presentate dai soggetti di cui all'art.  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133  dell'11  giugno  2009,  e
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno
2010.