IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda presentata in data 13 febbraio  2006  dall'  Impresa
Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo,  Via  Falcone
13, diretta ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario
denominato MAGNATE 100 SL, contenente la sostanza attiva imazalil; 
VISTO il parere favorevole espresso in  data  25  maggio  2011  dalla
Commissione Consultiva di cui all'articolo 20  del  D.L.vo  17  marzo
1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al  31  dicembre  2021,
data di scadenza dell'inclusione della sostanza  attiva  imazalil  in
Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione; 
VISTO il decreto del 16 dicembre 1998 di  inclusione  della  sostanza
attiva imazalil, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 e successive modifiche di cui l'ultima del 1 gennaio 2010
relativa alla reiscrizione della sostanza attiva fino al 31  dicembre
2021 in attuazione della direttiva 705/2011/UE della Commissione  del
20 luglio 2011. 
VISTA la nota dell'Ufficio in data 23 giugno 2011 prot. 21153 con  la
quale e' stata richiesta la documentazione aggiuntiva. 
VISTA la nota pervenuta in data 22 luglio 2011  da  cui  risulta  che
l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la  documentazione
richiesta dall'Ufficio. 
RITENUTO di autorizzare  il  prodotto  MAGANTE  100  SL  fino  al  31
dicembre 2021  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva imazalil. 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 

 
                               DECRETA 

 
L'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, Via
Falcone 13 e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato MAGNATE 100 SL con la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva imazalil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 194. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,500 -1-5-10-20. 
Il prodotto in  questione  e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: 
- Makhteshim Chemical Works Ltd.Beer Sheva - Israele. 
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13164. 
E' approvata quale parte integrante del presente decreto  l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

 
      Roma, 21 febbraio 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello