IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda presentata in data  29  novembre  2011  dall'impresa
Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via
Terni, 275, intesa ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  CUPROTEK  20  WG
contenente la sostanza attiva rame metallo  da  poltiglia  bordolese,
uguale al  prodotto  di  riferimento  denominato  Poltiglia  Disperss
registrato al n. 12096 con D.D. in data  21  aprile  2004  modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 8 febbraio  2012,
dell'Impresa medesima; 
CONSIDERATO che la verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
- il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Poltiglia
Disperss registrato al n. 12096; 
VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre  2009  di  recepimento
della  direttiva2009/37/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva rame metallo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
CONSIDERATO  che  per  il   prodotto   fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva rame; 
CONSIDERATO altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo
i  principi  uniformi  di  cui  al  regolamento  (UE)  1107/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III
del decreto legislativo 194/95; 
RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione  al  21  aprile
2014, data di scadenza assegnata al prodotto  di  riferimento,  fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento  Europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011  della
Commissione; 
CONSIDERATO altresi' che per il prodotto fitosanitario  in  questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi  dell'articolo  3  del
citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009 entro il 31  maggio
2012, pena la revoca dell' autorizzazione; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 

 
                               DECRETA 

 
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 aprile 2014,
l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena
(FC), Via Terni, 275, e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato CUPROTEK 20 WG con la  composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,5 - 1 - 5 - 10 -  15
- 20 - 25. 
Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte   all'uso   dallo
stabilimento estero: 
Cerexagri S.A. Mourenx (Francia); 
nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA); 
DiachemS.p.A. - Caravaggio (BG); 
Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO) 
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15326. 
E' approvata quale parte integrante del presente decreto  l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 

 
      Roma, 5 marzo 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello