IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda presentata in data  23  dicembre  2011  dall'impresa
Basf Italia  Srl,  con  sede  legale  in  Cesano  Maderno  (MB),  via
Marconato 8, intesa ad ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario denominato CANTUS BIS, contenete
la sostanza  attiva  boscalid,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato Cantus registrato al n. 12862 con D.D. in data  12  luglio
2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in  data
12 luglio 2011, dell'Impresa medesima; 
RILEVATO  che  la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
- il prodotto e' uguale al  citato  prodotto  di  riferimento  Cantus
registrato al n. 12862; 
VISTO il decreto ministeriale del 1 agosto 2008 di recepimento  della
direttiva 2008/44/CE relativa all'iscrizione  della  sostanza  attiva
boscalid nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
CONSIDERATO  che  per  il   prodotto   fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva boscalid; 
CONSIDERATO altresi' che il prodotto di riferimento e' stato valutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III; 
RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione  al  30  giugno
2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 

 
                               DECRETA 

 
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012,
l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in  Cesano  Maderno  (MB),
via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato  CANTUS  BIS  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
Sono  fatti  salvi   eventuali   adeguamenti   alle   condizioni   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e di quello di
riferimento, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del
1° agosto 2008 concernete l'iscrizione della sostanza attiva boscalid
nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,1 - 0,2 - 1 - 1,2  -
5. 
Il prodotto e' importato  in  confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: 
Basf SE, Ludwigshafen, Germania; 
Basf S/A, Av. Brasil, 791 - Guarantigueta' - Sao Paulo. 
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15344. 
E' approvata quale parte integrante del presente decreto  l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 

 
      Roma, 5 marzo 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello