IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda presentata in data  29  dicembre  2011  dall'impresa
Nufarm Italia con sede legale in  Milano,  viele  Luigi  Majno,  17/A
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato ARES 430 SC contenente la  sostanza
attiva tebuconazolo, uguale al  prodotto  di  riferimento  denominato
Mystic 430 SC registrato al n. 13120 con D.D. in data 26 agosto 2009,
dell'Impresa medesima; 
CONSIDERATO che la verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
- il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Mystic  430
SC registrato al n. 13120; 
VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della
direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della  sostanza  attiva
tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
CONSIDERATO  che  per  il   prodotto   fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva tebuconazolo; 
CONSIDERATO altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo
i  principi  uniformi  di  cui  al  regolamento  (UE)  1107/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III
del decreto legislativo 194/95; 
RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione  al  26  agosto
2014, data di scadenza assegnata al prodotto  di  riferimento,  fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento  Europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011  della
Commissione; 
CONSIDERATO altresi' che per il prodotto fitosanitario di riferimento
e' stato gia' presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi  dell'articolo  3  del
citato decreto ministeriale del  31  agosto  2009,  entro  i  termini
prescritti da quest'ultimo; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 

 
                               DECRETA 

 
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 agosto 2014,
l'Impresa Nufarm Italia con sede legale in Milano, viale Luigi Majno,
17/A,  e'  autorizzata  ad  immettere  in   commercio   il   prodotto
fitosanitario denominato ARES 430  SC  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100 - 250 - 500; L  1-
2,5 - 5 - 10 - 20. 
Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte   all'uso   dagli
stabilimenti delle Imprese estere: 
Nufarm SAS - Gaillon - Francia; 
Safapac - Peterborough - UK; 
Il prodotto e' preparato presso  lo  stabilimento  dell'Impresa:  Sti
Solfotecnica - Cotignola - Italia. 
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15349. 
E' approvata quale parte integrante del presente decreto  l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 

 
      Roma, 15 marzo 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello