IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTO il decreto ministeriale 22 aprile  2009  di  recepimento  della
direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
piretrine componente il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato
al presente decreto; 
CONSIDERATO che l'impresa Vebi Istituto Biochimico  S.r.l.,  titolare
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato
al presente decreto, ha ottemperato a quanto  previsto  dall'articolo
2, comma 2, del citato decreto 22 aprile  2009,  nei  tempi  e  nelle
forme da esso stabiliti disponendo dell'accesso al  dossier  relativo
alla sostanza attiva piretrine, in virtu' di lettera di  accesso  del
notificante Kenya Pyrethrum Information Centre (KPIC); 
VISTO  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per   i   prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi  e  con  le  modalita'  definite
dalla direttiva di iscrizione stessa; 
CONSIDERATO che in sede di presentazione del  dossier  relativo  alla
sostanza  attiva  piretrine,  l'impresa  Copyr  srl,   co-notificante
insieme alla  Kenya  Pyrethrum  Information  Centre  (KPIC),  per  la
sostanza attiva in questione  ha  presentato  ulteriori  dati  propri
relativi alla quantificazione dei livelli dei residui negli alimenti,
per gli impieghi sulle colture  pomodoro,  patata,  melone,  fragola,
cetriolo, peperone, comprese  fra  quelle  rappresentative  approvate
dalla commissione UE, in  relazione  ai  quali  la  medesima  non  ha
concesso alcuna  lettera  di  accesso  in  favore  della  ditta  Vebi
Istituto Biochimico S.r.l.; 
CONSIDERATO che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria  del
prodotto fitosanitario riportato nell'allegato  al  presente  decreto
puo' essere concessa  fino  al  31  agosto  2019,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  piretrine  fatta  salva  la
presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 di un  fascicolo  conforme
ai requisiti di cui all'Allegato III del citato  decreto  legislativo
194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione,
nei  tempi  e  secondo  le  modalita'  fissate  dalla  direttiva   di
iscrizione in allegato  I  della  sostanza  attiva  componente  e  la
conseguente valutazione da parte  della  Commissione  alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  medesimo  decreto
legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011  della
Commissione; 
RITENUTO  pertanto  di  ri-registrare  provvisoriamente  il  prodotto
fitosanitario riportato in allegato al presente decreto  fino  al  31
agosto  2019  con  revoca  degli  impieghi  sulle  colture  pomodoro,
peperone, cetriolo, patata,  fragola,  fatti  salvi  gli  adempimenti
stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto  22  aprile
2009, pena la revoca dell'autorizzazione; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 

 
                               DECRETA 

 
E' ri-registrato provvisoriamente fino al 31  agosto  2019,  data  di
scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva   piretrine   il
prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al  presente  decreto,
registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa  VEBI  ISTITUTO
BIOCHIMICO S.r.l.. 
Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate  nell'ultima  colonna
della tabella in allegato al presente decreto. 
Sono fatti salvi: 
- gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3,  commi
2 e 3, del citato decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza
attiva piretrine, che fissa tempi e modalita' di presentazione di  un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III  del  decreto
legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011  della
Commissione, ai fini della valutazione del prodotto stesso secondo  i
principi uniformi di cui  all'Allegato  VI  del  decreto  legislativo
194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione. 
Entro  30  giorni  dalla  notifica  del  presente  decreto  l'impresa
titolare dell'autorizzazione e' tenuta a  rietichettare  il  prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
Il  presente  decreto  sara'   notificato   in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 

 
      Roma, 21 marzo 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello