IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie"; VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piretrine componente il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto; VISTA in particolare la nuova purezza minima della sostanza attiva in questione, fissata per l'estratto A in 500 g/kg di piretrine, indicata nell'allegato al sopra citato decreto 22 aprile 2009; CONSIDERATO che l'impresa W. Neudorff GmbH KG, titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti, disponendo dell'accesso al dossier relativo alla sostanza attiva piretrine, in virtu' di lettera di accesso del notificante Kenya Pyrethrum Information Centre (KPIC), ed ha provveduto nel contempo all'adeguamento dei prodotti stessi ai nuovi requisiti sopraindicati; VISTO il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalla direttiva di iscrizione stessa; CONSIDERATO che in sede di presentazione del dossier relativo alla sostanza attiva piretrine, l'impresa Copyr srl, co-notificante insieme alla Kenya Pyrethrum Information Centre (KPIC), per la sostanza attiva in questione ha presentato ulteriori dati propri relativi alla quantificazione dei livelli dei residui negli alimenti, per gli impieghi sulle colture pomodoro, patata, melone, fragola, cetriolo, peperone, comprese fra quelle rappresentative approvate dalla commissione UE, in relazione ai quali la medesima non ha concesso alcuna lettera di accesso in favore della ditta W. Neudorff GmbH KG; CONSIDERATO che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine fatta salva la presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, nei tempi e secondo le modalita' fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I della sostanza attiva componente e la conseguente valutazione da parte della Commissione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione; RITENUTO pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019 con revoca delle colture pomodoro, peperone, cetriolo, patata, fragola, melone, ove autorizzate, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; DECRETA Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa W. Neudorff GmbH KG alle nuove condizioni fissate dal decreto 22 aprile 2009. Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate nell'ultima colonna della tabella in allegato al presente decreto. Sono fatti salvi: - gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva piretrine, che fissa tempi e modalita' di presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione. Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto l'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2012 Il direttore generale: Borrello