IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 


			 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di  recepimento  della
direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio  2003,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
propiconazolo; 
VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 26
novembre  2003  che  indica  il  31  maggio   2014   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo  nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
VISTO il decreto di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
VISTA l'istanza presentata dall'impresa titolare  Linfa  S.p.A.  Cura
del Verde intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo  i  principi
uniformi  del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato   al
presente decreto sulla  base  del  fascicolo  PROPYDOR  110  g/l  EW,
conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995; 
VISTI il decreto del 22 novembre 2007 di passaggio di proprieta'  del
prodotto fitosanitario di cui trattasi dall'impresa Linfa S.p.A. Cura
del Verde con sede in Gattatico (RE), via Mattei 6, all'Impresa Natan
S.r.l. con sede in S. Ilario d'Enza (RE) via Roma 35, e il successivo
decreto  del  23  novembre  2011  di  passaggio  di   proprieta'   da
quest'ultima  all'Impresa  Itaca  S.r.l.  con  sede  in  Bergamo  via
Montegrappa 7; 
CONSIDERATO che l'impresa titolare dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 26  novembre  2003,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo; 
CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei  prodotti  fitosanitari
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
PROPYDOR 110 g/l  EW,  ottenuta  dall'  Universita'  degli  studi  di
Milano, al fine di ri-registrare il  prodotto  fitosanitario  di  cui
trattasi fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego; 
VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 0029328 in data 13 settembre
2011 con  la  quale  e'  stata  richiesta  all'Impresa  Itaca  S.r.l.
titolare  del  dossier  la  documentazione  ed  i  dati   tecnico   -
scientifici  aggiuntivi   indicati   dal   sopracitato   Centro,   da
presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; 
VISTA la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del
prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al  presente  decreto,
ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
RITENUTO di ri-registrare fino al 31 maggio 2014,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva  propiconazolo,  il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al   presente   decreto   alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194
sulla base del fascicolo PROPYDOR 110 g/l  EW  conforme  all'allegato
III; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 

 
                               DECRETA 

 
E'  ri-registrato  fino  al  31  maggio  2014,   data   di   scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva  propiconazolo,  il  prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, registrato al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle etichette allegate al  presente  decreto,  fissate  in
applicazione dei principi uniformi. 
La succitata impresa Itaca S.r.l. e' tenuta  alla  presentazione  dei
dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel  termine  di
cui in premessa. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario  e'
tenuta a rietichettare il prodotto non ancora immesso in commercio  e
a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta  per  le
confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi  di  vendita  al
fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore  finale.   E'
altresi' tenuta ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego  dei  prodotti
fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. 
E' approvata quale parte integrante del presente decreto  l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'   notificato   in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 

 
      Roma, 12 aprile 2012 

 
                                      Il direttore generale: Borrello