IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie"; VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva propiconazolo; VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 26 novembre 2003 che indica il 31 maggio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; VISTO il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto; VISTA l'istanza presentata dall'impresa titolare Linfa S.p.A. Cura del Verde intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo PROPYDOR 110 g/l EW, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995; VISTI il decreto del 22 novembre 2007 di passaggio di proprieta' del prodotto fitosanitario di cui trattasi dall'impresa Linfa S.p.A. Cura del Verde con sede in Gattatico (RE), via Mattei 6, all'Impresa Natan S.r.l. con sede in S. Ilario d'Enza (RE) via Roma 35, e il successivo decreto del 23 novembre 2011 di passaggio di proprieta' da quest'ultima all'Impresa Itaca S.r.l. con sede in Bergamo via Montegrappa 7; CONSIDERATO che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo; CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo PROPYDOR 110 g/l EW, ottenuta dall' Universita' degli studi di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego; VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 0029328 in data 13 settembre 2011 con la quale e' stata richiesta all'Impresa Itaca S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro, da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; VISTA la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo PROPYDOR 110 g/l EW conforme all'allegato III; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; DECRETA E' ri-registrato fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. La succitata impresa Itaca S.r.l. e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario e' tenuta a rietichettare il prodotto non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2012 Il direttore generale: Borrello