IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie"; VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima; VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; VISTA la domanda dell'8 settembre 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 6 agosto 2011 presentata dall'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano - Via Patroclo 21, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato GF 1362 contenente le sostanze attive aminopiralid e florasulam; VISTI i pareri espressi in data 14 settembre 2011 e 8 marzo 2012 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni; VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 28 ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva aminopyralid nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE; VISTO il decreto 30 dicembre 2010, di attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva florasulam ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; VISTE le note dell'Ufficio in data 26 ottobre 2011 e 28 marzo 2012 con le quali e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; VISTA la nota pervenuta in data 21 novembre 2011 e 29 marzo 2012 con le quali l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in INTENSITY; RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. DECRETA A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano - Via Patroclo 21, e' provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INTENSITY, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,033-0,1-0,165-0,25-0,5-1-2-3-5-10. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle Imprese Dow AgroSciences Italia Srl, in Mozzanica (Bergamo) e Torre Srl, in Torrenieri fraz. Montalcino (Siena); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere Dow AgroSciences, in Midland (USA) e Schirm GmbH, in Lubeck (D); formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Diachem Spa in Caravaggio (Bergamo). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13699. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2012 Il direttore generale: Borrello