IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 


			 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo  8,
comma 1; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"Misure transitorie"; 
VISTO il parere espresso dalla Commissione  europea  della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo
8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e articolo  8,  comma  1,  del
decreto  legislativo  194/95,  di  prodotti  fitosanitari  contenenti
sostanze  attive  la  cui  decisione   di   completezza,   ai   sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, della  direttiva  91/414/CE,  e'  stata
adottata prima del 14  giugno  201l,  continuano  ad  applicarsi,  ex
articolo 80 del Regolamento (CE)  1107/2009,  le  disposizioni  della
direttiva medesima; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda dell'8 settembre 2006 e successive  integrazioni  di
cui  l'ultima  del  6  agosto  2011   presentata   dall'Impresa   Dow
AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano - Via Patroclo 21,
diretta  ad   ottenere   l'autorizzazione   provvisoria,   ai   sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  194/95,  del
prodotto fitosanitario denominato  GF  1362  contenente  le  sostanze
attive aminopiralid e florasulam; 
VISTI i pareri espressi in data 14 settembre  2011  e  8  marzo  2012
dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo  20  del  D.L.vo  17
marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione provvisoria  del
prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni; 
VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in  data  28
ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'articolo  6,  paragrafo  3,
della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei  fascicoli  presentati
per un esame particolareggiato  ai  fini  dell'eventuale  inserimento
della sostanza attiva aminopyralid  nell'allegato  I  della  suddetta
direttiva 91/414/CEE; 
VISTO il decreto 30 dicembre  2010,  di  attuazione  della  direttiva
2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che  ha  prorogato
fino al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'iscrizione nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza  attiva
florasulam ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle  medesime
condizioni della citata direttiva; 
VISTE le note dell'Ufficio in data 26 ottobre 2011 e  28  marzo  2012
con le quali e' stata richiesta la  documentazione  di  completamento
dell'iter autorizzativo; 
VISTA la nota pervenuta in data 21 novembre 2011 e 29 marzo 2012  con
le quali  l'Impresa  medesima  ha  presentato  la  documentazione  di
completamento dell'iter  autorizzativo  ed  ha  comunicato  di  voler
modificare la denominazione del prodotto in INTENSITY; 
RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi  dell'articolo  80
del  Regolamento  (CE)  1107/2009,  il  prodotto   fitosanitario   in
questione, per un periodo di tre anni, in  attesa  della  conclusione
dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 

 
                               DECRETA 

 
A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo  di  tre
(3) anni, l'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede  legale  in
Milano - Via Patroclo 21, e' provvisoriamente autorizzata,  ai  sensi
dell'articolo 80 del regolamento  (CE)  1107/2009,  ad  immettere  in
commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  INTENSITY,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie     da     kg
0,033-0,1-0,165-0,25-0,5-1-2-3-5-10. 
Il prodotto  in  questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
Imprese Dow AgroSciences Italia Srl, in Mozzanica (Bergamo)  e  Torre
Srl, in Torrenieri fraz. Montalcino (Siena); importato in  confezioni
pronte per l'impiego dagli  stabilimenti  delle  Imprese  estere  Dow
AgroSciences,  in  Midland  (USA)  e  Schirm  GmbH,  in  Lubeck  (D);
formulato  negli  stabilimenti  sopra  citati  e  confezionato  nello
stabilimento dell'Impresa Diachem Spa in Caravaggio (Bergamo). 
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13699. 
E' approvato quale parte integrante del presente  decreto  l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 12 aprile 2012 

 
                                      Il direttore generale: Borrello