IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
n.  1065,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 44 del 17 febbraio  1973,  relativo  all'istituzione  dei
«Registri obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,  in  particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art.  19-bis  della  citata  legge  n.
1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del   Registro
nazionale della varieta' da conservazione, cosi'  come  definite  dal
medesimo art. 2-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  ottobre  2009,  n.   149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
ottobre  2009,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2008/62/CE
concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate
di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e
di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.» 
  Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  17  febbraio  2011
recante disposizioni  applicative  del  decreto  legislativo  del  29
ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro
Nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante  individuazione  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il parere favorevole della Regione Campania espresso con nota
del 14 luglio 2011; 
  Vista la nota aggiuntiva della Regione Campania del 17 ottobre 2011
con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alla  zona  di
origine, alle  zone  di  moltiplicazione,  all'area  tradizionale  di
coltivazione, agli investimenti unitari e alle superfici  interessate
alla produzione di tuberi-seme  della  varieta'  di  patata  indicata
all'art. 1 del presente decreto; 
  Considerato che, al fine di garantire i requisiti fitosanitari  dei
tuberi-seme della varieta' di patata indicata all'art. 1 del presente
decreto, le zone per il mantenimento in purezza e per  la  produzione
dei tuberi-seme della varieta' di patata sono  situate  al  di  fuori
della zona di origine della varieta'; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo  del
29 ottobre 2009, n. 149, il Comitato Permanente sementi  e  materiale
di propagazione vegetale nella riunione del 2 febbraio  2012  non  ha
sollevato obiezioni in  merito  alla  localizzazione  delle  suddette
zone; 
  Considerato che la Commissione Sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo  2012  ha  preso
atto delle conclusioni cui e' pervenuta la regione Campania per  cio'
che concerne l'esame della varieta' di patata indicata all'art. 1 del
presente decreto; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la sotto  riportata  varieta'  la
cui descrizione e' depositata presso questo Ministero: 
 
    

                             PATATA

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|Codice| Denominazione |    Sinonimi    |    Responsabile della    |
|      |               |                | conservazione in purezza |
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|14455 |  Ricciona di  |    Riccia di   |O.P. Campania Patate      |
|      |    Napoli     |     Napoli     |S.C.A. a r.l. - Angri (SA)|
|      |               |                |CRA - Centro di Ricerca   |
|      |               |                |per le Colture Industriali|
|      |               |                |- Bologna                 |
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