IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione»; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario», ed in particolare il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 39, comma 8, lettera a), punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto in particolare l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'articolo 39, comma 8, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto, in particolare, l'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto in particolare l'articolo 14, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»; Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'articolo 39, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nelle procedure di comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria espresso con delibera n. 398/2012/XII del 13 marzo 2012; Acquisito il parere emesso dal Comitato Direttivo di DigitPA espresso con delibera n. 30/2012 nella seduta del 5 aprile 2012; Decreta: Art. 1 Definizioni Agli effetti del presente decreto si intende per: a) «codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)»: codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) «gestore di posta elettronica certificata»: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) «posta elettronica certificata (P.E.C.)»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) «ricevuta di accettazione»: e' la ricevuta rilasciata al mittente dal proprio gestore di posta elettronica certificata, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; f) «ricevuta di avvenuta consegna»: e' la ricevuta che fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; g) «sistema informativo del contenzioso tributario (S.I.Co.T.)»: sistema costituito dall'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativi all'amministrazione della giustizia tributaria; h) «sistema documentale» si intende il sistema informatico in uso presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie che consente l'archiviazione e il richiamo dei documenti e delle ricevute trasmesse; i) «Societa' Generale d'informatica Spa (Sogei)»: partner tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze; j) «Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie»: uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni tributarie di I e II grado di Bolzano e Trento, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.