IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 

 
  Visto l'articolo 31 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
545, recante «Ordinamento  degli  organi  speciali  di  giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione»; 
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546,  recante  «Disposizioni  sul   processo   tributario»,   ed   in
particolare il comma 1-bis, introdotto  dall'articolo  39,  comma  8,
lettera a), punto  2),  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto in  particolare  l'articolo  16,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  introdotto  dall'articolo  39,
comma 8, lettera  a),  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 71 del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni  per  l'utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo  27  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto in particolare l'articolo  14,  comma  13,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  concernente
«Regolamento  recante  disposizioni  per   l'utilizzo   della   posta
elettronica certificata, a norma  dell'articolo  27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie  2
novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione  e  la  validazione,  anche   temporale,   della   posta
elettronica certificata»; 
  Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante «Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per  ridisegnare  in  funzione  anticrisi  il
quadro strategico nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'articolo 39, comma 8,  lettera  b),  del  decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che prevede che con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le regole tecniche per  consentire  l'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  nelle
procedure  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria espresso con delibera n. 398/2012/XII del 13 marzo 2012; 
  Acquisito il  parere  emesso  dal  Comitato  Direttivo  di  DigitPA
espresso con delibera n. 30/2012 nella seduta del 5 aprile 2012; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
                             Definizioni 

 
  Agli effetti del presente decreto si intende per: 
    a) «codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)»: codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti  o  dati  giuridicamente  rilevanti  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c) «gestore di posta elettronica certificata»:  il  soggetto  che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la
posta elettronica certificata di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    d)  «posta  elettronica   certificata   (P.E.C.)»:   sistema   di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di
un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e) «ricevuta di  accettazione»:  e'  la  ricevuta  rilasciata  al
mittente  dal  proprio  gestore  di  posta  elettronica  certificata,
contenente  i  dati  di  certificazione   che   costituiscono   prova
dell'avvenuta  spedizione  di  un  messaggio  di  posta   elettronica
certificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68; 
    f) «ricevuta di avvenuta consegna»: e' la ricevuta  che  fornisce
al  mittente  prova  che  il  suo  messaggio  di  posta   elettronica
certificata e'  effettivamente  pervenuto  all'indirizzo  elettronico
dichiarato dal destinatario e certifica  il  momento  della  consegna
tramite un testo,  leggibile  dal  mittente,  contenente  i  dati  di
certificazione di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68; 
    g) «sistema informativo del contenzioso tributario  (S.I.Co.T.)»:
sistema costituito dall'insieme delle risorse  hardware  e  software,
mediante il quale viene trattato  in  via  informatica  e  telematica
qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e
di   procedura,   relativi   all'amministrazione   della    giustizia
tributaria; 
    h) «sistema documentale» si intende il sistema informatico in uso
presso gli uffici di  segreteria  delle  Commissioni  tributarie  che
consente l'archiviazione e il richiamo dei documenti e delle ricevute
trasmesse; 
    i)  «Societa'  Generale  d'informatica  Spa   (Sogei)»:   partner
tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    j) «Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie»: uffici di
segreteria delle Commissioni tributarie  provinciali  e  regionali  e
delle Commissioni tributarie di I e II grado di Bolzano e Trento,  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.