Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  questa  agenzia
rende noto che, a decorrere dal 3 maggio 2012  e  fino  al  2  luglio
2012, sono  pubblicati,  tramite  affissione  all'Albo  pretorio  dei
comuni   della   provincia   di   Cagliari,   gli    atti    relativi
all'attribuzione della rendita presunta, di cui  all'art.  19,  comma
10, del decreto-legge n. 78 del 2010. 
    Al  presente  comunicato  e'   allegato   l'elenco   dei   comuni
interessati dall'attivita' di attribuzione della rendita presunta. 
    In caso di variazione circoscrizionale da attivare o  attivata  a
partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non  conclusa  alla
data di pubblicazione degli  elenchi  delle  particelle  relative  ai
fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti e'  effettuata
sia nella sede dei comuni in cui sono state pubblicate le  particelle
di catasto terreni, sia presso la sede dei comuni  in  cui  risultano
ubicate le unita' immobiliari oggetto di attribuzione  della  rendita
presunta al momento della produzione dell'atto. 
    Il presente comunicato e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, presso l'Ufficio provinciale  dell'Agenzia
del territorio di Cagliari, presso i comuni interessati, nonche'  sul
sito        internet        dell'Agenzia         alla         pagina:
http://www.agenziaterritorio.gov.it. 
    Sul  sito  internet  dell'Agenzia  del  territorio   e'   inoltre
disponibile per la  consultazione,  a  partire  dal  3  maggio  2012,
l'elenco delle particelle di  catasto  terreni  e  le  corrispondenti
unita' immobiliari urbane del catasto  edilizio  urbano,  oggetto  di
attribuzione di rendita presunta per tutti i comuni interessati. 
    I termini per la proposizione del ricorso  avverso  gli  atti  di
attribuzione  della  rendita  presunta  dinnanzi   alla   Commissione
tributaria provinciale  competente  iniziano  a  decorrere  trascorsi
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  comunicato
nella Gazzetta Ufficiale. 
    Per le unita' immobiliari  alle  quali  e'  stata  attribuita  la
rendita presunta, stante il disposto di cui all'art. 11, comma 7, del
decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  i  soggetti  obbligati  devono
provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento  catastale,
con le modalita' previste dall'art. 1 del decreto del Ministro  delle
finanze 19  aprile  1994,  n.  701,  entro  centoventi  giorni  dalla
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente comunicato.  La
mancata presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale  termine,
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.
2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.