IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 

 
  Vista la direttiva del  Consiglio  20  luglio  1998,  n.  98/57/CE,
concernente  la  lotta  contro  la  Ralstonia  solanacearum   (Smith)
Yabuuchi et al.; 
  Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n.  2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le
misure di protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Visti i decreti 20 dicembre 2002, 22 gennaio 2004, 11 gennaio 2005,
2 febbraio 2006, 25 gennaio 2007, 24 gennaio 2008, 11 dicembre  2008,
13 maggio 2010 e 4 marzo 2011 del Ministero delle politiche  agricole
e forestali,  recanti  misure  fitosanitarie  d'emergenza  contro  la
propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas  solanacearum  (Smith)
Smith per quanto riguarda l'Egitto; 
  Visto il decreto decreto ministeriale 30 ottobre 2007 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  «Lotta  obbligatoria
contro Ralstonia solanacearum (Smith)  Yabuuchi  et  al.  recepimento
della direttiva della Commissione 2006/63/CE»; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2011/787/UE  del
29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli  Stati  membri  a
prendere  misure  urgenti   contro   la   diffusione   di   Ralstonia
Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, espresso nella seduta del 20 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di  Bolzano,
espresso nella seduta del 22 febbraio 2012; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
                  Zone indenni da organismi nocivi 

 
  1. L'introduzione di  tuberi  di  Solanum  tuberosum  L.  originari
dell'Egitto nel territorio della Repubblica italiana,  e'  consentita
se questi sono coltivati nelle aree incluse  nell'elenco  delle  aree
indenni da organismi nocivi  comunicato  dalla  Commissione  europea,
prima   di   ciascuna   campagna   di   importazione   e   successivi
aggiornamenti. 
  2.  Le  aree  indenni  da  organismi  nocivi  di  cui  al  comma  1
comprendono  un  «settore»  (unita'  amministrativa  gia'  costituita
comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unita' irrigua)  e
sono identificate da un proprio numero di codice.