IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
  
  Visto il decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, in Legge 24 marzo 2012,  n.  27  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', nonche' il Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29  recante
integrazioni al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1; 
  Visto l'art. 35 del citato decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
commi da 8 a 13, recanti disposizioni in materia di tesoreria  unica,
ed in particolare il  comma  9,  che  prevede  l'individuazione,  con
decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  -  Dipartimento
del Tesoro, degli eventuali investimenti finanziari da  smobilizzare,
ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani; 
  Vista  la  circolare  n.  11  del  24  marzo  2012  del   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - Ispettorato Generale per  la  Finanza  delle  Pubbliche
Amministrazioni,  recante  disposizioni  di  attuazione  dell'art.35,
commi 8-13, nella quale e', tra l'altro, allegato l'elenco degli enti
cui si applica la relativa disciplina; 
  Ritenuto necessario procedere all'individuazione degli investimenti
finanziari il cui smobilizzo e' ritenuto indispensabile,  nel  quadro
delle misure riguardanti il regime di  tesoreria  unica  disposte  ai
fini della  tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica  e  del
coordinamento della finanza pubblica; 
  Considerata l'esigenza di escludere dal novero  degli  investimenti
da smobilizzare quelli non aventi  effetti  netti  positivi  ai  fini
degli afflussi di fondi e quelli aventi  possibili  effetti  negativi
per gli enti ed organismi pubblici; 
  
                              Decreta: 
  
  Gli enti ed organismi pubblici di cui ai commi 8 e 11 dell'art.  35
del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1  smobilizzano,  ai  sensi
del comma 9 del medesimo articolo,  gli  investimenti  costituiti  da
impieghi di disponibilita' liquide, effettuati al fine di  aumentarne
la redditivita', in  prodotti  finanziari  cosi'  come  definiti  dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, esclusi i  buoni  postali
fruttiferi e i libretti di risparmio postale. 
  Gli  enti  ed  organismi  pubblici  possono  non  smobilizzare  gli
investimenti in strumenti finanziari, cosi' come definiti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, solo nel  caso  in  cui  il  loro
valore di mercato al 30  aprile  2012  sia  inferiore  al  prezzo  di
acquisto. 
  Tenuto conto delle indicazioni fornite con circolare n. 11  del  24
marzo 2012, citata nelle premesse, sono altresi' esclusi: 
    gli  investimenti  delle   somme   accantonate   per   costituire
meccanismi di ammortamento  graduale  del  debito,  resi  obbligatori
dall'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge 28  dicembre  2001,
n. 448 per l'emissione di buoni obbligazionari con rimborso in  unica
soluzione alla scadenza, compresi  gli  eventuali  reinvestimenti  di
importi nel frattempo divenuti disponibili; 
    gli  investimenti  in  titoli  e   depositi   che   costituiscono
accantonamenti per fondi di  previdenza  a  capitalizzazione  per  la
quiescenza del personale dipendente; 
    gli investimenti in  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di
liberalita' di privati che  hanno  posto  uno  specifico  vincolo  di
destinazione al lascito; 
    gli investimenti, di norma temporanei, di risorse  rivenienti  da
operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
     Roma, 27 aprile 2012 
  
                                                Il direttore: Cannata