IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica  i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.  378/2007  e
abroga i regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della  Commissione,  del  29
ottobre  2009  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime   di
pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della  Commissione,  recante
modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione  e
del sistema integrato di gestione e controllo di cui  al  regolamento
(CE) n. 73/2009; 
  Visto l'art. 4, comma 3 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi'  come
modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2004,  n.
157, convertito, con modificazioni, nella legge  3  agosto  2004,  n.
204, con  il  quale  si  dispone  che  il  Ministro  delle  politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per il  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto ministeriale  29  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 220 del 22 settembre
2009,  recante  disposizioni  per  l'attuazione  dell'art.   68   del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009; 
  Considerato che lo scopo  della  misura  prevista  all'art.  7  del
decreto  ministeriale  29  luglio  2009  e'  il  miglioramento  della
qualita' del tabacco e che il termine fissato all'art. 7, comma 9, ha
carattere ordinatorio; 
  Viste  le   richieste   delle   associazioni   di   categoria   che
rappresentano sopraggiunte condizioni particolari che non consentono,
per il corrente anno, di rispettare il termine  per  le  consegne  di
tabacco, fissato l'art. 7, comma 9 del decreto ministeriale 29 luglio
2009, e chiedono nel contempo di differire il termine di scadenza; 
  Ritenuto opportuno, per la domanda 2011,  prorogata  al  23  aprile
2012 il termine ultimo per la consegna di tabacco; 
  Considerata l'urgenza  di  procedere  all'emanazione  del  presente
provvedimento, fatta salva la  ratifica  da  parte  della  Conferenza
permanente per il rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine per la scadenza per le consegne  di  tabacco  fissato
all'art. 7, comma 9 del decreto ministeriale del 29 luglio 2009,  per
la domanda di aiuto 2011, e' prorogata al 23 aprile 2012. 
  Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 221