IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse  dei
cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai  sensi  dell'articolo
1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3731   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della  societa'  FASCOM  S.r.l.  nei  locali  siti  in   Sant'Antimo,
(Napoli), alla Via Raffaello, 23/31; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 288; 
  Visto l'articolo 13, comma 8, delle  citate  convenzioni  il  quale
stabilisce  che  l'Amministrazione  procede  alla   decadenza   della
concessione, «qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse  ridurre,
per effetto di quanto disposto dalla convenzione di  concessione,  il
concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il  termine
di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota  al
concessionario   l'avvenuta   riduzione.   In   caso    di    mancata
reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione  e'  soggetta  a
provvedimento di decadenza»; 
  Vista la nota prot. n. 49059 del 15 settembre  2011  con  la  quale
l'Ufficio regionale Campania ha  proceduto  all'escussione  integrale
della polizza fidejussoria prestata dalla Fascom  S.r.l.  a  garanzia
del tempestivo ed esatto versamento dell'imposta unica, del canone di
concessione e di qualsiasi altro provento stabilito  dalla  normativa
in materia di scommesse; 
  Visto che con nota n. 2012/5285/Giochi/SCO del 7 febbraio  2012  e'
stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e  integrazioni,  l'avvio  del  procedimento   di   decadenza   della
concessione e  la  sospensione  del  collegamento  dal  Totalizzatore
nazionale, a motivo dell'obbligo vigente in capo al concessionario di
reintegrare le garanzie prestate, nei termini stabiliti come previsto
dal citato articolo 13, comma 8, tenuto conto anche della  perdurante
esposizione debitoria; 
  Considerato che il Concessionario  in  questione,  a  fronte  della
medesima comunicazione, non ha presentato la garanzia  richiesta  nei
termini previsti dallo schema di convenzione suindicato; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della convenzione di concessione n. 3731 per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa'  Fascom
S.r.l., con sede legale in Aversa (Caserta), alla Via  Verdi,  39  ed
operante nel comune di Sant'Antimo (Napoli). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 20 aprile 2012 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri