IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 

 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli  articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Considerato che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15  marzo  2012  ha
espresso parere  favorevole  all'iscrizione  nel  relativo  registro,
delle varieta' di specie foraggere e da tappeto erboso  indicate  nel
presente dispositivo; 
  Ritenuto  concluso  positivamente  il  procedimento  relativo  alle
richieste di  iscrizione  avanzate  dai  costitutori  delle  varieta'
suddette; 


				 
                              Decreta: 

 

				 
                           Articolo unico 

 
  Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065,  sono
iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le sotto  elencate  varieta'  di  specie  agrarie,  le  cui
descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso
questo Ministero: 


			 

              Parte di provvedimento in formato grafico


 
  
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 

                 
    Roma, 11 aprile 2012 

				 
                                         Il direttore generale: Blasi 

				 
 
          Avvertenza: 
 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
          da parte dell'Ufficio centrale del bilancio  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998.