IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2004, recante «Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° luglio 2006, recante «Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 18 metri, denominato blue box»; Visto il Reg. (CE) 2371/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto, in particolare, il Titolo III di tale Regolamento rubricato «Condizioni generali di accesso alle acque ed alle risorse» nella parte in cui disciplina sistemi di controllo dei pescherecci; Visto il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Ravvisata l'opportunita', connessa alle peculiari connotazioni della flotta italiana, di avvalersi della facolta' di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 dicembre 2011, che ha espresso parere favorevole; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96», Decreta: Art. 1 Finalita' Il presente decreto e' finalizzato ad avvalersi della facolta' di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09.