IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 

 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   a   norma
dell'articolo 74  del  decreto-legge  n.  112  del  25  giugno  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  2  ottobre
1968, n. 1639, di  approvazione  del  «Regolamento  per  l'esecuzione
della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la  disciplina  della
pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 10 novembre 2004, recante «Obbligo  di  istituire  un
sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi
lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel
monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante
le battute di pesca»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 1° luglio 2006,  recante  «Obbligo  di  istituire  un
sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi
lunghezza fuori tutta superiore a 18 metri, denominato blue box»; 
  Visto il Reg. (CE) 2371/02  del  Consiglio  del  20  dicembre  2002
relativo alla conservazione e  allo  sfruttamento  sostenibile  delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre  2009  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002,  (CE)  n.  811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto, in particolare, il Titolo III di tale Regolamento  rubricato
«Condizioni generali di accesso alle acque  ed  alle  risorse»  nella
parte in cui disciplina sistemi di controllo dei pescherecci; 
  Visto il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8  aprile  2011
recante  modalita'  di  applicazione  del  Reg.  (CE)  1224/2009  del
Consiglio che istituisce  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Ravvisata  l'opportunita',  connessa  alle  peculiari  connotazioni
della flotta italiana, di avvalersi della facolta'  di  concedere  le
esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore
a 12 metri ed inferiore  a  15  dagli  obblighi  di  cui  all'art.  9
paragrafo 2; art. 15 paragrafo  1;  art.  22  paragrafo  1;  art.  24
paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura nella riunione del 14 dicembre 2011, che  ha  espresso
parere favorevole; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4  recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a
norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96», 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                              Finalita' 

 
  Il presente decreto e' finalizzato ad avvalersi della  facolta'  di
concedere le esenzioni per i pescherecci  di  lunghezza  fuori  tutto
pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi  di  cui
all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1;  art.  22  paragrafo  1;
art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09.