IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre  1998  che  definisce  le
modalita' per l'importazione parallela di prodotti  fitosanitari  sul
mercato italiano da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato  dai
decreti ministeriali 21 luglio 2004, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto altresi' che  il  citato  regolamento  (CE)  n.  790/2009  ha
attuato la  direttiva  2009/2/CE  del  15  gennaio  2009  recante  il
trentunesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico   della   direttiva
67/548/CEE del  Consiglio  secondo  la  quale  alla  sostanza  attiva
glufosinate ammonio e' attribuita la categoria 2 di tossicita' per la
riproduzione con la frase di rischio R60; 
  Visto il regolamento  (CE)  178/2002  del  Parlamento  europeo  del
Consiglio ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio  di
precauzione; 
  Visto il decreto 20 gennaio  2009  successivamente  modificato  con
decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010 con il quale l'impresa
Verde Bio S.r.l., con sede legale in Montebelluna  (Treviso)  -  V.le
della Vittoria, 14/B e' stata autorizzata ad immettere  in  commercio
il  prodotto  fitosanitario  GLUFOS  20,  registrato  con   procedura
d'importazione parallela, al numero 14539/IP identico al prodotto  di
riferimento registrato in Italia al numero 8117 con la  denominazione
BASTA 200 a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl; 
  Visto il decreto 21  dicembre  2011  relativo  alla  proroga  della
sospensione, fino alla  data  del  29  febbraio  2012,  del  prodotto
fitosanitario BASTA 200 registrato al numero 8117 a nome dell'impresa
Bayer  Cropscience  Srl,  a  base  della  medesima  sostanza   attiva
glufosinate ammonio; 
  Considerato che un prodotto fitosanitario registrato con  procedura
d'importazione  parallela  puo'  sussistere  sul  mercato,  solo   se
identico ad un corrispondente prodotto fitosanitario gia' autorizzato
in Italia e, quindi, classificato come il prodotto  fitosanitario  di
riferimento; 
  Considerato che, pertanto,  anche  per  il  prodotto  fitosanitario
GLUFOS 20, autorizzato con procedura  di  importazione  parallela  in
quanto identico al prodotto fitosanitario BASTA 200, si configura  la
medesima categoria 2 di tossicita' per la riproduzione con  frase  di
rischio R 60; 
  Ritenuto di dover  sospendere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio ed all'impiego del prodotto  fitosanitaro  GLUFOS  20  fino
alla medesima data del 29 febbraio 2012, prevista per la  sospensione
dell'autorizzazione del succitato prodotto di riferimento BASTA 200; 


				 
                              Decreta: 

 
  E' sospesa fino al 29 febbraio 2012 l'autorizzazione all'immissione
in commercio e all'impiego  del  prodotto  fitosanitario  GLUFOS  20,
contenente la sostanza attiva  glufosinate  ammonio,  registrato  con
procedura d'importazione parallela, al numero 14539/IP,  con  decreto
20  gennaio  2009  successivamente  modificato  con  decreto  di  cui
l'ultimo in data 6 ottobre 2010, a nome dell'impresa Verde  Bio  Srl,
con sede legale in Montebelluna  (Treviso)  -  V.le  della  Vittoria,
14/B. 
  L'Impresa e' tenuta ad adottare nei  confronti  dei  rivenditori  e
utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta
informazione in merito al presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. 
    Roma, 16 gennaio 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello