IL DIRETTORE GENERALE 
                   per il mercato, la concorrenza, 
                           il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 

 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»  e   in
particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera c); 
  Vista la domanda presentata dalla signora Arianna Felici, cittadina
italiana, che chiede il  riconoscimento  di  qualifica  professionale
estera ai fini dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore; 
  Visti i titoli  di  qualifica  denominati  «VTCT  level  3  NVQ  in
Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in  Barbering»
(codice 100/3233/2) rilasciati  in  data  13  aprile  2011  dall'ente
britannico VTCT con sede a Eastleigh  (UK)  e  conseguiti  presso  il
Centro  Beauty  Stress  School  di  Belli  Tiziana  e  C.  S.n.c.  in
Colleferro (RM); 
  Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore  Nazionale  Britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; 
  Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di  formazione
regolamentata ai sensi dell'allegato III della  direttiva  2005/36/CE
come richiamato dall'art. 21  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
206/2007; 
  Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di  cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'
di acconciatore» rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  19
maggio 2011, che, sentito il conforme parere della confartigianato  e
della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a  quelli  prodotti
dall'istante idonei  ed  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla  legge  n.  174/2005,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato  decreto  legislativo
n. 206/2007 consente che le domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
conferenza di servizi; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1.  Alla  signora  Arianna  Felici,  cittadina  italiana,  nata   a
Colleferro  (RM)  in  data  2  gennaio  1993,  sono  riconosciute  le
qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido  per
lo svolgimento in Italia dell'attivita'  di  acconciatore,  ai  sensi
della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n.  59/2010,  senza
l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa  in   virtu'   della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 20 aprile 2012 


				 
                                       Il direttore generale: Vecchio