IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011,  n.  545/2011,  n.  546/2011,  n.
547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di  recepimento  della
direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile  2007,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
glufosinate; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  31
luglio  2007  che  indica  il  30  settembre  2017   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva glufosinate nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare Bayer  Cropscience
S.r.l. intesa ad ottenere  la  ri-registrazione  secondo  i  principi
uniformi del prodotto fitosanitario Basta 200, n.  reg.  8117,  sulla
base del fascicolo 102000012340, conforme all'allegato III del citato
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica  di  composizione  in  adeguamento  alla  composizione   del
prodotto oggetto degli studi costituenti il fascicolo di allegato III
sopra indicato, nonche' l'autorizzazione a variazioni  amministrative
relative ad  officine  di  confezionamento,  presentata  dall'impresa
titolare per il prodotto fitosanitario di cui  trattasi,  e  indicato
nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 31 luglio 2007, nei tempi  e
nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva glufosinate; 
  Considerato  che  la  Commissione   consultiva   per   i   prodotti
fitosanitari, ha espresso parere  favorevole  alle  nuove  condizioni
d'impiego individuate sulla base dell'allegato III valutato secondo i
principi uniformi dall'Istituto superiore di  sanita'  in  merito  al
sopracitato fascicolo  102000012340,  al  fine  di  ri-registrare  il
prodotto fitosanitario di cui trattasi fino  al  30  settembre  2017,
alle suddette condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 13277 in  data  18  aprile
2012 con la quale e' stata richiesta  all'impresa  Bayer  Cropscience
S.r.l.  titolare  del   dossier   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro dodici mesi dalla
data della medesima; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il decreto  dirigenziale  26  aprile  2012  di  revoca  della
sospensione cautelativa dell'autorizzazione  d'impiego  del  prodotto
fitosanitario Basta 200, a base di glufosinate  ammonio  indicato  in
allegato al presente decreto; 
  Ritenuto di ri-registrare  fino  al  30  settembre  2017,  data  di
scadenza dell'approvazione  della  sostanza  attiva  glufosinate,  il
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto  alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194
sulla base del fascicolo 102000012340 conforme all'allegato III; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 


				 
                              Decreta: 

 
  E' ri-registrato fino  al  30  settembre  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione della  sostanza  attiva  glufosinate,  il  prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, registrato al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle etichette allegate al  presente  decreto,  fissate  in
applicazione dei principi uniformi. 
  L'impresa Bayer Cropscience S.r.l. e' tenuta alla presentazione dei
dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui
in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione del  prodotto  fitosanitario
e' tenuta a rietichettare il prodotto non ancora immesso in commercio
e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le
confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi  di  vendita  al
fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore  finale.   E'
altresi' tenuta ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego  dei  prodotti
fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello