IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 

 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, concernente la disciplina  della  produzione  e  del  commercio
delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2008, n. 2325, con  il
quale e' stata cancellata, dal registro nazionale delle  varieta'  di
specie  di  piante  ortive,  la  varieta'   indicata   nel   presente
dispositivo  per  mancata  presentazione  della  domanda  di  rinnovo
dell'iscrizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  del
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Considerato che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15  marzo  2012  ha
disposto la  reiscrizione,  nel  relativo  registro  nazionale  delle
varieta' di specie di piante ortive, della varieta' indicata nel  del
presente dispositivo; 
  Ritenuto  concluso  positivamente  il  procedimento  relativo  alla
richiesta di  iscrizione  avanzata  dal  costitutore  della  varieta'
suddetta; 


				 
                              Decreta: 

 

				 
                           Articolo unico 

 
  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  la  sotto  elencata  varieta',
precedentemente cancellata con il decreto ministeriale del 30 gennaio
2008, n. 2325 dal registro delle varieta' di specie di piante  ortive
per mancata presentazione della domanda  di  rinnovo,  e'  nuovamente
iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno  civile
successivo a quello della reiscrizione medesima. 
    

 

              Parte di provvedimento in formato grafico


 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2012 


				 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
              Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.