IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90 recante Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.  413,
recante Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato  per
il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti  e  per  il
sistema comunitario di ecogestione e audit; 
  Visti l'articolo  7  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'
l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come
modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140   recante   Regolamento   di   riorganizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  ed  in
particolare l'art. 9; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  in  particolare
l'articolo 61, con il quale e' stabilito che, a  decorrere  dall'anno
2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1  della  legge
30  dicembre  2004,  n.   311,   con   esclusione   delle   Autorita'
indipendenti,  per  organi  collegiali  e  altri   organismi,   anche
monocratici,   comunque   denominati,   operanti    nelle    predette
amministrazioni, e' ridotta  del  30  per  cento  rispetto  a  quella
sostenuta nell'anno 2007; 
  Visto l'articolo 68 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare il comma 1; 
  Ritenuto  che  gli   organismi   operanti   presso   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non  rientrino
nelle ipotesi di  esclusione  dalla  proroga  previste  nel  predetto
articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto altresi' il comma 2 del  medesimo  articolo  68,  secondo  il
quale nei casi in cui, in  attuazione  del  comma  2-bis  del  citato
articolo 29 del decreto-legge  n.  223  del  2006,  sia  riconosciuta
l'utilita' degli organismi collegiali, la proroga e' concessa per  un
periodo non superiore a  due  anni  e  debbono,  inoltre,  prevedersi
ulteriori obiettivi di  contenimento  dei  trattamenti  economici  da
corrispondere ai componenti privilegiando i compensi  collegati  alla
presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo; 
  Viste le relazioni sull'attivita' svolta  nel  triennio  2007/2010,
presentate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ai sensi dell'articolo 12 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 dagli organismi operanti  presso  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ed
a seguito delle  quali  il  Ministro  ha  valutato  positivamente  la
perdurante utilita' di alcuni organismi e ne ha proposto  la  proroga
per un biennio; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli  organismi  sopra
citati; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un biennio, degli organismi di cui all'articolo 1, comma
1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a)  e
b) e agli articoli 3, 4, 5, e 8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio  2007,  n.  90,  operanti  presso  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Ritenuto che non debba in questa sede essere  disposta  la  proroga
degli organismi di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  23  maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, nonche' all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, come modificato  dall'articolo  9-bis  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, posto che essi, ai sensi dell'articolo  9,  comma
4, penultimo periodo del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
agosto  2009,  n.  140,  durano  in  carica   tre   anni   decorrenti
dall'emanazione  dei  rispettivi  decreti   di   nomina   dei   nuovi
componenti, adottati in attuazione delle norme  di  cui  al  medesimo
periodo; 
  Ritenuto  che  l'organismo  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, trovando fondamento in fonti  di
diritto  comunitario  di  immediata   applicazione   nell'ordinamento
interno e, in particolare, nei  regolamenti  880/92/CEE,  1980/00/CE,
66/10/CE, 1836/93/CEE, 761/01/CE  e  1221/09/CE,  non  rientri  nelle
ipotesi di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del
2008; 
  Considerato che gli organismi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 non comportano oneri finanziari  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  a),  b),
c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),e agli  articoli
3, 4, 5 e 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90, sono prorogati per  un  biennio,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  di  quanto  disposto  dall'articolo  12  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  90,  e  dall'articolo
68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2.  Il  contenimento  della  spesa  di  cui  all'articolo  68   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' assicurato con le modalita'  di
cui all'allegato A. 
    Roma, 27 febbraio 2012 


				 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Monti 

 

				 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                                Clini 

 

				 
            p. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                      il Vice Ministro delegato 
                               Grilli