Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

 
                               Art. 1 

 
              Poteri speciali nei settori della difesa 
                     e della sicurezza nazionale 

 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  adottati  su  proposta,  per  i   rispettivi   ambiti   di
competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo  economico  ((  e,
rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della
difesa,   previa   comunicazione   alle   Commissioni    parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, )) sono  individuate
le attivita' di rilevanza strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
relazione alle quali (( con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, )) adottato su conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  ((  da  trasmettere   contestualmente   alle   Commissioni
parlamentari competenti, ))  possono  essere  esercitati  i  seguenti
poteri speciali in caso di minaccia  di  grave  pregiudizio  per  gli
interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: 
    a) imposizione di specifiche condizioni relative  alla  sicurezza
degli  approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle  informazioni,  ai
trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni  nel  caso
di acquisto, a qualsiasi titolo, di  partecipazioni  in  imprese  che
svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale; 
    b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione di un'impresa di  cui  alla  lettera  a),  aventi  ad
oggetto la fusione o la scissione della  societa',  il  trasferimento
dell'azienda o  di  rami  di  essa  o  di  societa'  controllate,  il
trasferimento   all'estero   della   sede   sociale,   il   mutamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', (( la  modifica
di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi  dell'articolo
2351, terzo comma, del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  1994,  n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n. 474,
come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, )) le
cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni  materiali  o
immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; 
    c)   opposizione   all'acquisto,   a   qualsiasi    titolo,    di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da  parte  di  un
soggetto diverso dallo  Stato  italiano,  enti  pubblici  italiani  o
soggetti  da  questi  controllati,  qualora  l'acquirente   venga   a
detenere,   direttamente   o   indirettamente,    anche    attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona  o  tramite  soggetti
altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di  compromettere  nel  caso  specifico  gli
interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A  tale  fine  si
considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di  cui  all'articolo
122 del testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modificazioni,  ovvero  di  quelli  di  cui  all'articolo
2341-bis del codice civile. 
  ((1-bis. I decreti di cui  al  comma  1  volti  ad  individuare  le
attivita' di rilevanza strategica per  il  sistema  di  difesa  e  di
sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di  atti  o  operazioni
all'interno di  un  medesimo  gruppo  ai  quali  non  si  applica  la
disciplina di cui al presente articolo.)) 
  2. Al fine di  valutare  la  minaccia  di  grave  pregiudizio  agli
interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale
derivante dalle delibere di cui alla  lettera  b)  del  comma  1,  il
Governo considera, tenendo  conto  dell'oggetto  della  delibera,  la
rilevanza  strategica  dei  beni   o   delle   imprese   oggetto   di
trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla  delibera  o
dall'operazione a garantire l'integrita'  del  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
difesa  militare,  gli  interessi  internazionali  dello  Stato,   la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche  e
strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui  al  comma
3. 
  3. Al fine di valutare la minaccia di  grave  pregiudizio  per  gli
interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza  nazionale,
derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e
c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel  rispetto   dei   principi   di
proporzionalita'  e  ragionevolezza,  considera,  alla   luce   della
potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione
della entita' della partecipazione acquisita: 
    a)  l'adeguatezza,  tenuto  conto  anche   delle   modalita'   di
finanziamento   dell'acquisizione,   della    capacita'    economica,
finanziaria, tecnica  e  organizzativa  dell'acquirente  nonche'  del
progetto  industriale,  rispetto  alla  regolare  prosecuzione  delle
attivita', al mantenimento  del  patrimonio  tecnologico,  anche  con
riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e  alla
continuita' degli  approvvigionamenti,  oltre  che  alla  corretta  e
puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti
di pubbliche amministrazioni, direttamente  o  indirettamente,  dalla
societa' le cui partecipazioni  sono  oggetto  di  acquisizione,  con
specifico  riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa  nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
    b) l'esistenza, tenuto  conto  anche  delle  posizioni  ufficiali
dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che  facciano  ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello  Stato  di  diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale  o  che  hanno
assunto  comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della   comunita'
internazionale, (( desunti dalla natura delle  loro  alleanze,  o  ))
hanno rapporti con organizzazioni criminali  o  terroristiche  o  con
soggetti ad esse comunque collegati. 
  4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di  cui  al  comma  1,
lettera b), l'impresa notifica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri una informativa  completa  sulla  delibera  o  sull'atto  da
adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere  di
veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 (( del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive  modificazioni)).  Entro  quindici
giorni dalla  notifica  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
comunica l'eventuale veto. Qualora  si  renda  necessario  richiedere
informazioni all'impresa, tale  termine  e'  sospeso,  per  una  sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste  di  informazioni
successive alla prima non sospendono i termini.  Decorsi  i  predetti
termini l'operazione puo' essere effettuata.  Il  potere  di  cui  al
presente comma e' esercitato nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia  sufficiente  ad
assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e  della
sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo  puo'  altresi'  ingiungere
alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare  a  proprie
spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,
chiunque non osservi le disposizioni di  cui  al  presente  comma  e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio  del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del
fatturato cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
  5. (( Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui  al  comma
1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese
che svolgono attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
difesa e sicurezza nazionale )) notifica l'acquisizione  entro  dieci
giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  trasmettendo  nel
contempo  le  informazioni  necessarie,  comprensive  di  descrizione
generale del progetto di  acquisizione,  dell'acquirente  e  del  suo
ambito di operativita', per le valutazioni di cui  al  comma  3.  Nel
caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto  azioni  di  una  societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a  detenere,  a  seguito
dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia  prevista
dall'articolo 120, comma 2, ((del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,))  e
sono successivamente notificate le acquisizioni (( che determinano il
superamento delle soglie )) del 3 per cento,  5  per  cento,  10  per
cento, 15 per cento, 20 per cento  e  25  per  cento.  Il  potere  di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1,  lettera  a),  o  di
opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e'  esercitato
entro quindici giorni dalla data della notifica. (( Qualora si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente,  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.  Eventuali
richieste di informazioni successive  alla  prima  non  sospendono  i
termini, decorsi i quali l'acquisto puo' essere effettuato. Fino alla
notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per
l'imposizione  di  condizioni  o  per  l'esercizio  del   potere   di
opposizione, i diritti di voto e  comunque  quelli  aventi  contenuto
diverso  da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.  Qualora  il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di  condizioni  di
cui al comma 1, lettera a), in  caso  di  eventuale  inadempimento  o
violazione delle condizioni  imposte  all'acquirente,  per  tutto  il
periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti  di
voto, o  comunque  i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da  quello
patrimoniale, connessi alle  azioni  o  quote  che  rappresentano  la
partecipazione rilevante, sono  sospesi.  Le  delibere  eventualmente
adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonche'  le
delibere o gli atti adottati con  violazione  o  inadempimento  delle
condizioni imposte, sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
condizioni  imposte  e'  altresi'  soggetto,  salvo  che   il   fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1  per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio.)) In caso di  esercizio  del  potere  di
opposizione il cessionario non puo' esercitare i diritti  di  voto  e
comunque quelli aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale,
connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e
dovra' cedere le stesse azioni entro un  anno.  In  caso  di  mancata
ottemperanza  il  tribunale,  su  richiesta  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri,  ordina  la  vendita  delle  suddette  azioni
secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice  civile.
Le deliberazioni  assembleari  eventualmente  adottate  con  il  voto
determinante di tali azioni sono nulle. 
  6. Nel caso in cui le attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate  con  i  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  1,  si
riferiscono a societa' partecipate,  direttamente  o  indirettamente,
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Consiglio  dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di  cui
al medesimo comma, su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5  ((  sono  immediatamente
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri )) al Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  7.  I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza  nazionale  ((  di
cui al comma 1 )) sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
  8. (( Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23  agosto  1988,  n. 400,  e  successive  modificazioni,
previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti,))   su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  degli  affari  esteri,  il  Ministro  dell'interno,  il
Ministro della difesa e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, ((anche con
riferimento  alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  delle
modalita'  organizzative   per   lo   svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente
articolo. Il parere di cui al primo  periodo  e'  espresso  entro  il
termine di venti giorni dalla data di trasmissione  dello  schema  di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine,  il  regolamento  puo'
essere comunque  adottato.  ))  Fino  all'adozione  del  medesimo  ((
regolamento)),  le  competenze   ((inerenti   alle   proposte))   per
l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1,  e  le  attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e  5,  sono  attribuite  al  Ministero
dell'economia e delle finanze per le societa'  da  esso  partecipate,
ovvero, per le  altre  societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  2351  del  Codice  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce
          il diritto di  voto.  Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi
          speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di  azioni
          senza diritto di voto,  con  diritto  di  voto  limitato  a
          particolari argomenti, con diritto di voto  subordinato  al
          verificarsi  di  particolari   condizioni   non   meramente
          potestative.  Il   valore   di   tali   azioni   non   puo'
          complessivamente superare la meta' del capitale sociale. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di  rischio  puo'  prevedere  che,  in
          relazione alla quantita' di azioni possedute da uno  stesso
          soggetto, il diritto di voto sia  limitato  ad  una  misura
          massima o disporne scaglionamenti. 
              Non possono emettersi azioni a voto plurimo. 
              Gli strumenti finanziari di  cui  agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.". 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31  maggio
          1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure  di
          dismissione di partecipazioni  dello  Stato  e  degli  enti
          pubblici  in  societa'  per  azioni  ),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126, e convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 30
          luglio 1994, n. 474, come modificato dalla presente  legge,
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Il testo dell'art. 122  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge n. 6  febbraio  1996,  n.  52),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art.  122  (Patti  parasociali).  -  1.  I  patti,  in
          qualunque forma stipulati, aventi per  oggetto  l'esercizio
          del diritto di voto nelle societa'  con  azioni  quotate  e
          nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla
          stipulazione sono: 
                a) comunicati alla Consob; 
                b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; 
                c) depositati presso il registro  delle  imprese  del
          luogo ove la societa' ha la sua sede legale; 
                d) comunicati alle societa' con azioni quotate. 
              2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita'  e
          i contenuti  della  comunicazione,  dell'estratto  e  della
          pubblicazione. 
              3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti  dal
          comma 1 i patti sono nulli. 
              4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate  per
          le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal
          comma  1  non  puo'   essere   esercitato.   In   caso   di
          inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione
          puo' essere proposta anche dalla CONSOB  entro  il  termine
          indicato nell'art. 14, comma 6. 
              5. Il presente articolo si applica anche ai  patti,  in
          qualunque forma stipulati: 
                a)   che   istituiscono   obblighi   di    preventiva
          consultazione per l'esercizio del  diritto  di  voto  nelle
          societa'  con  azioni  quotate  e  nelle  societa'  che  le
          controllano; 
                b) che pongono limiti al trasferimento delle relative
          azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono  diritti
          di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; 
                c) che prevedono  l'acquisto  delle  azioni  o  degli
          strumenti finanziari previsti dalla lettera b); 
                d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche
          congiunto di un'influenza dominante su tali societa'; 
                d-bis)  volti  a  favorire   o   a   contrastare   il
          conseguimento degli obiettivi  di  un'offerta  pubblica  di
          acquisto o di  scambio,  ivi  inclusi  gli  impegni  a  non
          aderire ad un'offerta. 
              5-bis. Ai patti di cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano gli  articoli  2341-bis  e  2341-ter  del  codice
          civile. 
              5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma  1
          del  presente  articolo  non  si  applicano  ai  patti,  in
          qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni
          complessivamente inferiori alla  soglia  indicata  all'art.
          120, comma 2.". 
              - Il testo dell'art. 2341-bis del Codice  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 2341-bis  (Patti  parasociali).  -  I  patti,  in
          qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare  gli
          assetti proprietari o il governo della societa': 
                a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di  voto
          nelle  societa'  per  azioni  o  nelle  societa'   che   le
          controllano; 
                b) pongono limiti  al  trasferimento  delle  relative
          azioni  o  delle  partecipazioni   in   societa'   che   le
          controllano; 
                c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio  anche
          congiunto di un'influenza dominante su tali societa', 
          non possono avere durata  superiore  a  cinque  anni  e  si
          intendono stipulati per questa durata  anche  se  le  parti
          hanno  previsto  un  termine   maggiore;   i   patti   sono
          rinnovabili alla scadenza. 
              Qualora il patto non  preveda  un  termine  di  durata,
          ciascun contraente ha diritto di recedere con un  preavviso
          di centottanta giorni. 
              Le disposizioni di questo articolo non si applicano  ai
          patti  strumentali  ad  accordi  di  collaborazione   nella
          produzione o nello scambio di beni o servizi e  relativi  a
          societa'    interamente    possedute    dai    partecipanti
          all'accordo.". 
              - Il testo degli articoli 114 e 120 del citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, cosi' recita: 
              "Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1.  Fermi  gli
          obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
          di legge,  gli  emittenti  quotati  e  i  soggetti  che  li
          controllano  comunicano  al  pubblico,  senza  indugio,  le
          informazioni  privilegiate  di   cui   all'art.   181   che
          riguardano  direttamente  detti  emittenti  e  le  societa'
          controllate.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento   le
          modalita' e i termini di comunicazione delle  informazioni,
          ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi
          di informazione su  giornali  quotidiani  nazionali,  detta
          disposizioni per coordinare  le  funzioni  attribuite  alla
          societa' di gestione del mercato  con  le  proprie  e  puo'
          individuare  compiti   da   affidarle   per   il   corretto
          svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma  1,
          lettera b). 
              2. Gli emittenti quotati impartiscono  le  disposizioni
          occorrenti affinche'  le  societa'  controllate  forniscano
          tutte le notizie necessarie per adempiere gli  obblighi  di
          comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
          trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  possono,  sotto  la
          propria  responsabilita',  ritardare  la  comunicazione  al
          pubblico delle informazioni privilegiate, nelle  ipotesi  e
          alle condizioni stabilite  dalla  CONSOB  con  regolamento,
          sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico  su
          fatti e circostanze essenziali e che  gli  stessi  soggetti
          siano in grado di garantirne la  riservatezza.  La  CONSOB,
          con regolamento, puo'  stabilire  che  l'emittente  informi
          senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
          ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate e puo'  individuare  le  misure  necessarie  a
          garantire che il pubblico sia correttamente informato. 
              4. Qualora i  soggetti  indicati  al  comma  1,  o  una
          persona  che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro   conto,
          comunichino  nel  normale  esercizio  del   lavoro,   della
          professione, della funzione o dell'ufficio le  informazioni
          indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad  un
          obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
          contrattuale, gli stessi soggetti indicati al  comma  1  ne
          danno integrale comunicazione al pubblico,  simultaneamente
          nel caso di divulgazione intenzionale e  senza  indugio  in
          caso di divulgazione non intenzionale. 
              5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
          soggetti indicati  nel  comma  1,  agli  emittenti  quotati
          aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai  componenti
          degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti,
          nonche'  ai  soggetti  che  detengono  una   partecipazione
          rilevante ai sensi dell'art. 120 o  che  partecipano  a  un
          patto previsto dall'art. 122 che siano resi  pubblici,  con
          le  modalita'  da  essa  stabilite,  notizie  e   documenti
          necessari per  l'informazione  del  pubblico.  In  caso  di
          inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del
          soggetto inadempiente. 
              6. Qualora i  soggetti  indicati  nel  comma  1  e  gli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine  oppongano,  con  reclamo  motivato,  che   dalla
          comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta  ai
          sensi del comma 5, possa derivare  loro  grave  danno,  gli
          obblighi di comunicazione sono sospesi.  La  CONSOB,  entro
          sette  giorni,  puo'   escludere   anche   parzialmente   o
          temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
          che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
          circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il  reclamo
          si intende accolto. 
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          di controllo o di direzione in un  emittente  quotato  e  i
          dirigenti  che  abbiano  regolare  accesso  a  informazioni
          privilegiate indicate al comma 1 e detengano il  potere  di
          adottare  decisioni  di  gestione  che   possono   incidere
          sull'evoluzione e sulle prospettive  future  dell'emittente
          quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno  pari  al
          10 per cento  del  capitale  sociale,  nonche'  ogni  altro
          soggetto  che   controlla   l'emittente   quotato,   devono
          comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni,  aventi
          ad oggetto azioni emesse dall'emittente o  altri  strumenti
          finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
          interposta  persona.   Tale   comunicazione   deve   essere
          effettuata anche dal coniuge non separato  legalmente,  dai
          figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
          parenti  e  gli  affini  conviventi  dei   soggetti   sopra
          indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
          con regolamento, in attuazione della  direttiva  2004/72/CE
          del 29 aprile 2004 della Commissione. La  CONSOB  individua
          con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita'  e  i
          termini delle comunicazioni, le modalita' e  i  termini  di
          diffusione al pubblico delle informazioni, nonche'  i  casi
          in cui detti obblighi si applicano  anche  con  riferimento
          alle societa' in  rapporto  di  controllo  con  l'emittente
          nonche' ad ogni altro  ente  nel  quale  i  soggetti  sopra
          indicati svolgono le funzioni previste  dal  primo  periodo
          del presente comma. 
              8. I soggetti che producono  o  diffondono  ricerche  o
          valutazioni, con l'esclusione  delle  societa'  di  rating,
          riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
          comma 1, lettera a), o gli  emittenti  di  tali  strumenti,
          nonche'  i  soggetti  che  producono  o  diffondono   altre
          informazioni che raccomandano  o  propongono  strategie  di
          investimento destinate  ai  canali  di  divulgazione  o  al
          pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
          e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
          di  interessi  riguardo  agli  strumenti   finanziari   cui
          l'informazione si riferisce. 
              9. La CONSOB stabilisce con regolamento: 
                a) disposizioni di attuazione del comma 8; 
                b) le modalita' di  pubblicazione  delle  ricerche  e
          delle informazioni indicate al comma 8 prodotte  o  diffuse
          da emittenti quotati o da soggetti  abilitati,  nonche'  da
          soggetti in rapporto di controllo con essi. 
              10.  Fatto  salvo  il  disposto   del   comma   8,   le
          disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a),  non
          si  applicano  ai   giornalisti   soggetti   a   norme   di
          autoregolamentazione   equivalenti    purche'    la    loro
          applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti.  La
          CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
          sussistenza di dette condizioni. 
              11. Le istituzioni che diffondono al  pubblico  dati  o
          statistiche idonei ad influenzare sensibilmente  il  prezzo
          degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma  1,
          lettera a), devono  divulgare  tali  informazioni  in  modo
          corretto e trasparente. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
          finanziari per i quali sia stata presentata  una  richiesta
          di ammissione alle negoziazioni nei  mercati  regolamentati
          italiani." 
              "Art.   120   (Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti). -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione, per capitale di societa'  per  azioni  si  intende
          quello rappresentato da azioni con diritto di voto. 
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al due per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. 
              2-bis. La CONSOB puo', con  provvedimento  motivato  da
          esigenze di tutela degli investitori nonche' di  efficienza
          e trasparenza del mercato del controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa'  ad  elevato  valore  corrente  di  mercato  e  ad
          azionariato particolarmente diffuso. 
              3. Gli emittenti azioni quotate  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine che partecipano in misura  superiore
          al dieci per cento del capitale in una societa' per  azioni
          non quotate o in una societa' a  responsabilita'  limitata,
          anche  estere,  ne  danno   comunicazione   alla   societa'
          partecipata e alla CONSOB. 
              4. La CONSOB, tenuto anche conto delle  caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento: 
                a) le variazioni delle  partecipazioni  indicate  nei
          commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione; 
                b) i criteri per  il  calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio; 
                c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni  e
          dell'informazione  del  pubblico,  nonche'   le   eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
                d)   i   termini   per   la   comunicazione   e   per
          l'informazione del pubblico,  che  nel  caso  previsto  dal
          comma 3 possono avere carattere periodico; 
                d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; 
                d-ter) i casi  in  cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
                d-quater) le ipotesi di  esenzione  dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
              5. Il diritto di voto inerente alle azioni  quotate  od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni  previste  dal  comma  2  non   puo'   essere
          esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art.  14,
          comma 5. L'impugnazione puo' essere  proposta  anche  dalla
          Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6 
              6. Il  comma  2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate.". 
              - Il testo dell'art. 2359-ter del Codice  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni
          o quote della societa' controllante). - Le azioni  o  quote
          acquistate in violazione dell'art. 2359-bis  devono  essere
          alienate secondo modalita' da  determinarsi  dall'assemblea
          entro un anno dal loro acquisto. 
              In mancanza, la societa'  controllante  deve  procedere
          senza indugio al loro annullamento  e  alla  corrispondente
          riduzione del capitale,  con  rimborso  secondo  i  criteri
          indicati dagli articoli  2437-ter  e  2437-quater.  Qualora
          l'assemblea non provveda, gli amministratori  e  i  sindaci
          devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
          secondo il procedimento previsto  dall'art.  2446,  secondo
          comma.". 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete".