IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

				 
                           di concerto con 

				 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
norme  di  attuazione  della  direttiva  2005/60/CE,  concernente  la
prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a   scopo   di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca  misure
di attuazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra
l'altro,  che  i  dottori  commercialisti  e  gli  esperti  contabili
"trasmettono le segnalazioni di cui all'art. 41 direttamente alla UIF
ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2"; 
  Visto l'art.  43,  comma  2,  il  quale  prevede  che  "gli  ordini
professionali  che  possono  ricevere,  ai  sensi  del  comma  1,  la
segnalazione  di  operazione  sospetta  dai  propri   iscritti   sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia"; 
  Visto l'articolo 45, comma 3, il  quale  stabilisce  che,  ai  fini
dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta  prevista  dal
successivo articolo 47, le ulteriori informazioni al soggetto che  ha
effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini  professionali
individuati  ai  sensi  dell'art.  43,  comma   2,   sono   richieste
dall'ordine competente; 
  Visto,  altresi',  l'art.  48,  comma  1,  il  quale  prevede   che
"l'inoltro  della  segnalazione  agli  organi  investigativi  di  cui
all'art. 8, comma 3, ovvero  l'avvenuta  archiviazione  della  stessa
sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle
indagini, dalla UIF direttamente al  segnalante  ovvero  tramite  gli
ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2"; 
  Vista  la  nota  del  16  maggio  2011  del   Consiglio   Nazionale
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  con
la quale lo stesso Consiglio ha  dato  la  propria  disponibilita'  a
svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2; 


				 
                               Decreta 

 
                               Art. 1 

 
  1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti  e
degli  esperti  contabili  puo'  ricevere  dai  propri  iscritti   le
segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti  e
degli esperti  contabili  trasmette  la  segnalazione  di  operazione
sospetta alla Unita' di informazione finanziaria con la  modalita'  e
secondo i principi  previsti  dall'art.  45,  comma  4,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti  e
degli  esperti  contabili  e  l'Unita'  di  informazione  finanziaria
stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto, un protocollo d'intesa  ove  sono  stabilite  le  specifiche
tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni  di
operazioni sospette nonche' per gli adempimenti di cui agli  articoli
45, comma 3 e 48, comma 1.