LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; VISTA la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari; VISTE le direttive 2010/42/UE e 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recanti modalita' di esecuzione della predetta direttiva 2009/65/CE rispettivamente per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master -feeder e alla procedura di notifica e per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione; CONSIDERATO che le citate direttive hanno sostituito, abrogandola espressamente, la disciplina contenuta nella direttiva 85/611/CEE recante disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati; VISTI i regolamenti (UE) n. 583/2010 e n. 584/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recanti modalita' di esecuzione della richiamata direttiva 2009/65/CE rispettivamente per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web e per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorita' competenti ai fini della notifica nonche' le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti; CONSIDERATO quanto previsto dalle linee-guida interpretative elaborate dal Committee of European Securities Regulators (CESR) in materia; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, che ha modificato e integrato alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti; VISTO l'articolo 33, comma 2, lettera e-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in base al quale la Consob stabilisce le regole di condotta per la commercializzazione di quote o azioni di Oicr di terzi da parte delle SGR; VISTO l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal suddetto decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in virtu' del quale la Consob ha ampliato la propria competenza regolamentare con riferimento alla notifica per l'offerta in Italia di OICR comunitari armonizzati e alle modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori; VISTO l'articolo 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituito dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in base al quale la Consob, in armonia con le disposizioni comunitarie, detta con regolamento disposizioni di attuazione in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti; VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni; VISTA la delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta ai documenti di consultazione pubblicati in data 6 e 11 maggio 2011, recanti rispettivamente l'illustrazione delle modifiche ai sopra citati regolamenti in materia di emittenti e intermediari; VISTA la lettera del 5 maggio 2012, con la quale la Banca d'Italia ha espresso parere favorevole ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal richiamato decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, in merito alle modifiche apportate alla disciplina regolamentare relativa agli obblighi dei soggetti abilitati nonche' in ordine alle disposizioni di attuazione relative all'offerta in Italia di quote di OICR armonizzati e relativamente alla adozione delle disposizioni riguardanti le modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori; CONSIDERATA la necessita' di adeguare alle citate direttive comunitarie nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 16 aprile 2012, n. 47, i predetti regolamenti emittenti e intermediari; DELIBERA: Art. 1 (Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti) 1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e' modificato come segue: a) nella Parte I, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: • dopo l'espressione "Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 42," le parole "comma 3," sono sostituite dalle parole "commi 1 e 3,"; • dopo le parole "dell'articolo 98-ter," le parole "comma 3," sono sostituite dalle parole "commi 1 e 3"; • dopo le parole "dell'articolo 98-quater," le parole "commi 1 e 3" sono sostituite dalle parole "comma 1"; b) nella Parte II, Titolo I, Capo I, il comma 2 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria."; c) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Definizioni) 1. Nel presente Capo si intendono per: a) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico; b) "OICR chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie": gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 18 del regolamento n. 809/2004/CE; c) "regolamento ministeriale": il regolamento previsto dall'articolo 37 del Testo unico; d) "KIID": il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni sulle caratteristiche essenziali dell'OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformita' al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.". d) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: • il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel proprio sito internet una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione contabile nonche', ove non contenuti nel prospetto, del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR, consentendone l'acquisizione su supporto durevole."; • il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per le offerte di quote di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui e' possibile pubblicare il prospetto. Per le offerte di quote o azioni di OICR di cui alla Sezione V, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia."; e) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, prima dell'articolo 16 e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (KIID) 1. Gli offerenti di quote o azioni di OICR armonizzati rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID. 2. Il KIID aggiornato e' consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICR. 3. Gli offerenti di quote o di azioni di OICR, per ciascuno degli OICR da essi gestito, forniscono il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione. 4. Il KIID puo' essere consegnato su supporto durevole diverso dalla carta o fornito tramite un sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010. 5. Il comma 1 si applica, ove compatibile, anche agli OICR non armonizzati."; f) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione della documentazione d'offerta) 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 4, l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto e del KIID ai sensi del comma 2, lettera a). 2. Il prospetto e il KIID sono pubblicati almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante: a) deposito presso la Consob secondo le modalita' specificate dalla stessa con istruzioni operative; b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o piu' giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o, con modalita' che consentano di acquisirne copia su supporto durevole, nel sito internet degli offerenti. 3. Dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalita' prescelta, ai sensi del comma 2, lettera b), per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti puo' essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione. 4. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-quater, comma 2, del Testo unico, in cui le caratteristiche degli OICR richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione prevista dal comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non puo' riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICR inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICR, prevista dallo Schema 1 dell'Allegato 1B e dal KIID. 5. Il modulo di sottoscrizione e' depositato presso la Consob, unitamente al prospetto e al KIID, secondo le modalita' indicate nel comma 2, lettera a). Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione; b) casi in cui e' applicabile il diritto di recesso."; g) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Prospetto) 1. Il prospetto relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione e' costituito da: a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalita' di partecipazione; b) Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti. 2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR possono formare parte integrante del prospetto, al quale sono allegati. Ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR possono essere inviati all'investitore, previa richiesta, o reperiti nel luogo indicato nel prospetto medesimo. 3. Il prospetto e' redatto secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B ed e' coerente con il KIID. 4. Il prospetto e' gratuitamente consegnato all'investitore previa richiesta."; h) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente articolo: "Art. 17-bis (Aggiornamento del KIID) 1. Il KIID e' sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalita' previste dal regolamento (UE) n. 583/2010. 2. Il KIID aggiornato e' contestualmente pubblicato con la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 583/2010 e secondo le modalita' indicate dall'articolo 16, comma 2. 3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID."; i) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Aggiornamento del prospetto) 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione comporta il suo tempestivo aggiornamento. 2. Ai fini indicati dal comma 1, gli offerenti aggiornano il prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalita': a) sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato; b) integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. 3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2. 4. Fatte salve le disposizioni previste dai commi 1 e 2, l'aggiornamento dei dati periodici e della Parte II del prospetto e' effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto e' aggiornato con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera b). 5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera a), e risulti pubblicato un supplemento in corso di validita' che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall'aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalita' di cui al comma 2, al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni. 6. Nel caso in cui il prospetto sia stato aggiornato ai sensi del comma 2, lettera b), gli offerenti possono ricorrere alla medesima modalita' di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere piu' di un supplemento in corso di validita'. 7. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' contestualmente pubblicato secondo le modalita' indicate all'articolo 16, comma 2. 8. Il modulo di sottoscrizione e' soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione e' depositata presso la Consob secondo le modalita' previste dall'articolo 16, comma 2, lettera a)."; l) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Obblighi informativi) 1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno. 2. Le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d'Italia, delle informazioni contenute nel KIID sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1. 3. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. 4. La Consob puo', di volta in volta, stabilire particolari modalita' di comunicazione ai partecipanti."; m) nella Parte II, Titolo I, il titolo della Sezione III e' sostituito dal seguente: "OICR comunitari armonizzati"; n) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, prima dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 19-bis (Procedura di notifica e documentazione da produrre) 1. L'offerta in Italia di quote o azioni degli OICR previsti dalla presente sezione e' preceduta dall'invio alla Consob, da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine, della lettera di notifica redatta in conformita' a quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 584/2010. 2. Nella lettera di notifica l'offerente indica se l'offerta in Italia delle quote o azioni dell'OICR e' rivolta al pubblico o riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b). 3. Alla lettera di notifica sono allegati: a) la versione piu' recente del regolamento o dell'atto costitutivo dell'OICR, del prospetto e, ove presente, della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, redatta in lingua italiana o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale; b) la versione piu' recente del KIID tradotto in lingua italiana. 4. La traduzione dei documenti previsti dal comma 3 viene effettuata sotto la responsabilita' dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale. 5. Unitamente alla lettera di notifica, l'autorita' dello Stato membro d'origine trasmette alla Consob l'attestato, redatto secondo il modello previsto nel citato Regolamento (UE) n. 584/2010, di conformita' dell'OICR alle condizioni stabilite dalla disciplina comunitaria. 6. Le quote o azioni dell'OICR possono essere offerte in Italia una volta che l'offerente abbia ricevuto notizia dall'autorita' dello Stato membro di origine dell'avvenuta trasmissione della lettera di notifica alla Consob. Laddove l'offerta dell'OICR sia rivolta al pubblico l'offerente provvede comunque alla pubblicazione della relativa documentazione d'offerta in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 20. 7. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 19-ter si applicano anche agli OICR le cui quote o azioni sono offerte in Italia esclusivamente a investitori qualificati. Art. 19-ter (Procedura di aggiornamento) 1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, gli offerenti comunicano tempestivamente alla Consob, secondo le modalita' specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli aggiornamenti dei documenti previsti dall'articolo 19-bis, comma 3, lettere a) e b) descrivendo la modifica o gli aggiornamenti effettuati ovvero allegando la nuova versione del documento aggiornato o modificato. Si applica l'articolo 19-bis, comma 4. 2. Con la stessa modalita' prevista dal comma 1 gli offerenti comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni sugli accordi di commercializzazione contenute nella lettera di notifica o l'offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni gia' commercializzate. 3. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti della documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell'offerente. 4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche previste dai commi 1 e 2 che comportino l'aggiornamento del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intendono assolte con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'articolo 20. Art. 19-quater (Modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori) 1. L'offerente e il depositario definiscono le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICR indicati alla presente sezione, quali sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi, utilizzando intermediari a cio' abilitati aventi sede nell'Unione europea. 2. I rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero sono intrattenuti: a) da una succursale dell'offerente insediata in Italia; b) dalla SGR, insediata in Italia, promotrice o gestore dell'OICR; c) da banche, insediate in Italia, abilitate alla funzione di intermediazione nei pagamenti; d) da intermediari, insediati in Italia, incaricati del collocamento o della commercializzazione delle quote o azioni dell'OICR. 3. Le attivita' di cui al comma 2, ove non espletate da una succursale dell'offerente in Italia, sono disciplinate in apposite convenzioni stipulate con gli intermediari incaricati. 4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dagli articoli 49 e 53 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190/2007 e successive modifiche. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di un OICR siano commercializzate esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, i rapporti con gli investitori possono essere intrattenuti avvalendosi di tali tecniche, a condizione che le stesse assicurino agli investitori stabiliti in Italia i medesimi servizi prestati dagli intermediari di cui al comma 3. 6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICR la cui offerta in Italia e' rivolta esclusivamente a investitori qualificati. 7. Nel caso di OICR ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, gli offerenti assicurano agli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario la possibilita' di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio degli stessi OICR."; o) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta) 1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, il prospetto e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-bis. 2. Il KIID e il prospetto sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante: a) deposito presso la Consob secondo le modalita' specificate dalla stessa con istruzioni operative; b) messa a disposizione mediante inserimento in uno o piu' giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti, con modalita' che consentano di acquisirne copia su supporto durevole. 3. Si applica l'articolo 16, comma 3. 4. Il KIID e' pubblicato in lingua italiana. Il prospetto e' pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilita' dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale. 5. Il modulo di sottoscrizione e' depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validita', secondo le modalita' specificate dalla stessa con istruzioni operative. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione; b) gli specifici costi applicati in Italia; c) la denominazione del soggetto che cura l'offerta in Italia; d) l'indicazione dei comparti dell'OICR offerti in Italia e delle relative classi; e) i casi in cui e' applicabile il diritto di recesso. 6. Il KIID in lingua italiana e' consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione. 7. Si applica l'articolo 15-bis, comma 4."; p) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Aggiornamento della documentazione d'offerta) 1. La versione aggiornata del KIID e del prospetto e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICR offerti in Italia. 2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo e' depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validita'."; q) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Obblighi informativi) 1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalita' in tale Stato previste, salve le disposizioni dei commi 3 e 4. 2. Le relazioni annuali e semestrali nonche', ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, presso la succursale italiana dell'offerente ove esistente. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. 3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicita' richiesta dal regolamento o dallo statuto, e' pubblicato con la medesima frequenza secondo modalita' appropriate e idonee a garantire un'agevole consultabilita' della fonte e la pubblicita' dell'informazione. L'obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell'OICR resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi previsti dall'articolo 34-ter. 4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati secondo le stesse modalita' scelte per la pubblicazione ai sensi del comma 3. Tale disposizione non si applica nel caso in cui gli offerenti siano tenuti, ai sensi della normativa vigente nello Stato membro d'origine, dello statuto o del regolamento dell'OICR, a comunicare ai partecipanti gli avvisi di convocazione delle assemblee e di pagamento dei proventi. 5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identita' del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al 20 per cento;". r) nella Parte II, Titolo I, Capo III, il titolo della Sezione V e' sostituito dal seguente: "OICR comunitari non armonizzati ed extracomunitari"; s) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: • la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta"; • il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed e' corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresi' allegati il KIID e il prospetto. Il KIID e' redatto in conformita' alle disposizioni comunitarie richiamate dall'articolo 15-bis, comma 1, ove compatibili. Il prospetto e' redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile."; • dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "1-bis. Agli OICR aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18."; • al comma 4, dopo le parole "per i quali l'Italia e' Stato membro ospitante," le parole "si applicano gli articoli 11, comma 3," sono sostituite dalle parole "si applicano gli articoli 11, comma 4,"; t) nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione III, all'articolo 34-octies, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o piu' del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master."; u) nella Parte III, Titolo I, Capo III, all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni: • al comma 1, l'espressione "le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III del Titolo I della Parte II," e' sostituita dalla seguente: "le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II,"; nell'ultimo periodo, l'espressione "il prospetto e' pubblicato" e' sostituita dalla seguente: "Il KIID e il prospetto sono pubblicati"; • al comma 2, secondo periodo, l'espressione "le disposizioni contenute nella Sezione IV, del Capo III del Titolo I della Parte II" e' sostituita dalla seguente: "le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV,"; v) nella Parte III, Titolo I, Capo III, l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: "Art. 60 (OICR esteri) 1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob puo' richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui e' richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-quater. 3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti comunitari non armonizzati ed extracomunitari si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui e' richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati nei commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed e' corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento. 5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia e' Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed e' corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento. 6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia e' Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5. 7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56. 8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-octies e 34-novies."; z) nella Parte III, Titolo I, Capo IV, l'articolo 103-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti) 1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV, nonche' gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi. 2. Le informazioni previste dall'articolo 19 sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-quater. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento. 3. Gli emittenti esteri, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresi' disponibili, in forma costantemente aggiornata, nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, il prospetto di quotazione e il documento per la quotazione. 4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato regolamentato e i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-quater. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento."; aa) nell'Allegato 1B, gli Schemi 1 e 4 sono sostituiti dai nuovi Schemi 1 e 4 (Allegato n. 1 alla presente delibera); bb) l'Allegato 1H e' abrogato. Art. 2 (Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari) 1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, e' modificato come segue: a) nel Libro III, Parte I, all'articolo 26, comma 1, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "le societa' di gestione del risparmio" sono inserite le parole "autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti,"; dopo le parole "le societa' di gestione armonizzate", le parole "nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti," sono sostituite dalle parole "che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti,"; b) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo I, all'articolo 33, comma 1, primo periodo, l'espressione "Un prospetto semplificato relativo a parti" e' sostituita dalla seguente: "Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all'offerta di quote o azioni"; c) nel Libro IV, Parte I, all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni: • nel comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), nn. 1), 2) e 3) del Testo unico;"; • la lettera e) e' soppressa. d) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'articolo 65 e' sostituito dal seguente: "Art. 65 (Regole generali di comportamento) 1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrita' dei mercati; b) assicurano che l'attivita' di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformita' degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nella documentazione d'offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR; c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio gestito e delle condizioni di liquidabilita' dei medesimi, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati; d) assicurano parita' di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente; e) operano al fine di evitare che agli OICR e ai rispettivi investitori vengano addebitati costi ingiustificati."; e) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: "Art. 66 (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio) 1. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV assicurano un elevato grado di diligenza nell'adozione e nel monitoraggio delle scelte di investimento effettuate per conto degli OICR gestiti. A tal fine, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV, per ciascun OICR gestito: a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi; b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento; c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidita' dell'OICR gestito; d) assicurano che le decisioni di investimento siano attuate conformemente agli obiettivi, alle strategie di investimento e ai limiti di rischio dell'OICR gestito. 2. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati."; f) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, all'articolo 67, comma 1, lettera a), la parola "revisionale" e' sostituita dalla parola "previsionale"; g) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni: • al comma 2, lettera a), dopo le parole "come indicati nel prospetto" la parola "informativo" e' soppressa; • dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: "3-bis. Nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una societa' di gestione del risparmio, quest'ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo."; • il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 3 e su ogni modifica rilevante della stessa."; h) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, all'articolo 69, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformita' alla strategia di esecuzione adottata."; i) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo II, all'articolo 70 sono apportate le seguenti modificazioni: • nel comma 2 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo "Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV non possono concludere accordi per l'esecuzione di ordini che non siano conformi alla strategia di trasmissione adottata ai sensi del presente comma."; • il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo e su ogni modifica rilevante della stessa."; • dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver trasmesso gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformita' alla strategia di cui al comma 2."; l) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, all'articolo 71, comma 1, dopo l'espressione "allorche' eseguono o trasmettono ordini per conto di un OICR gestito," sono inserite le parole "adottano e"; m) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, all'articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni: • la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi degli OICR o dei clienti i cui ordini vengono aggregati;"; • al comma 1, lettera b), le parole "con efficacia" sono soppresse; • dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Le societa' di gestione del risparmio che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o piu' ordini disposti per conto degli OICR gestiti non possono assegnare le relative operazioni in modo che sia dannoso per gli OICR stessi. 2-ter. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di un OICR con un'operazione per conto proprio, le societa' di gestione del risparmio assegnano le operazioni eseguite prima all'OICR. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate alla societa' di gestione del risparmio se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui al comma 1, lettera b), senza l'aggregazione, non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto."; n) nel Libro IV, Parte II, Titolo IV, all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: • la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Incentivi riguardanti l'attivita' di gestione del patrimonio di un OICR"; • al comma 1, le parole "alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio," sono sostituite dalle parole "all'attivita' di gestione del patrimonio di un OICR,"; • al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un OICR o una persona che agisca per conto dello stesso;"; o) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, all'articolo 74 sono apportate le seguenti modificazioni: • il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV che eseguono un ordine per conto di un investitore forniscono allo stesso, quanto prima e comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un avviso, su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione dell'ordine. Nel caso in cui le societa' di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, l'avviso previsto dal presente comma deve essere fornito all'investitore al piu' tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo."; • nel comma 2, dopo le parole "L'avviso di cui al comma 1" le parole "lettera b)" sono soppresse; alla lettera f) la parola "switch" e' soppressa; la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) il corrispettivo totale, comprensivo delle spese di sottoscrizione, ovvero l'importo al netto delle spese di rimborso;"; alla lettera j) dopo le parole "e delle spese applicate e" sono inserite le parole ", qualora l'investitore lo richieda"; • al comma 3 le parole "La lettera b) del" sono sostituite dalla parola "Il"; • il comma 4 e' abrogato; • al comma 6 dopo le parole "Nel caso di ordini che vengano eseguiti per conto di un investitore" le parole "al dettaglio" sono soppresse; dopo le parole "in alternativa a quanto previsto dal comma 1," le parole "lettera b)"sono soppresse; p) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'articolo 75 e' abrogato; q) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, dopo l'articolo 76 sono inseriti i seguenti: "Art.76-bis (Commercializzazione di OICR propri) 1. Alle societa' di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 3 e 5, e 52 del presente regolamento. 2. Il comma 1 si applica anche alle SICAV che procedono alla commercializzazione di azioni di propria emissione. Art.76-ter (Societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia) 1. Le disposizione della presente parte si applicano anche alle societa' di gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio."; r) nel Libro IV, Parte III, all'articolo 77 sono apportate le seguenti modificazioni: • la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commercializzazione di OICR di terzi"; • al comma 1, dopo le parole "Le societa' di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR" sono aggiunte le parole "di terzi"; • il comma 2, e' sostituito con il seguente: "Alle societa' di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 3 e 5, 52, 53 e 57 del presente regolamento."; • il comma 3 e' abrogato. Art. 3 (Disposizioni transitorie) 1. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, gli offerenti che si sono avvalsi della disciplina transitoria prevista dall'articolo 7 del predetto decreto possono continuare a utilizzare il prospetto completo redatto secondo il previgente schema allegato al regolamento emittenti fino alla data in cui sostituiscono il prospetto semplificato con il KIID e comunque non oltre il 30 giugno 2012. 2. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR non armonizzati in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera, gli offerenti sostituiscono il prospetto semplificato con il KIID e il prospetto completo con il prospetto redatto secondo il nuovo schema allegato alla presente delibera entro il 30 giugno 2012. 3. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, o di OICR non armonizzati in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera, gli offerenti che hanno provveduto a sostituire il prospetto semplificato con il KIID e il prospetto completo con un prospetto coerente con il contenuto del KIID, pubblicano un prospetto conforme al nuovo schema allegato alla presente delibera in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, al piu' tardi, entro il 28 febbraio 2013. 4. Per le negoziazioni in un mercato regolamentato di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera, gli offerenti pubblicano un documento per la quotazione conforme al nuovo schema allegato alla presente delibera entro il 30 giugno 2012. Art. 4 (Disposizioni finali) 1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 maggio 2012 Il Presidente: Vegas