LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 

 

			 
    VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 

 
    VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni; 

 
    VISTA la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 13  luglio  2009  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari; 

 
    VISTE le direttive 2010/42/UE e 2010/43/UE della Commissione  del
1°  luglio  2010  recanti  modalita'  di  esecuzione  della  predetta
direttiva  2009/65/CE  rispettivamente  per  quanto  riguarda  talune
disposizioni inerenti alle fusioni di fondi,  alle  strutture  master
-feeder e  alla  procedura  di  notifica  e  per  quanto  riguarda  i
requisiti organizzativi, i  conflitti  di  interesse,  le  regole  di
condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra  il
depositario e la societa' di gestione; 

 
    CONSIDERATO che le citate direttive hanno sostituito, abrogandola
espressamente, la disciplina  contenuta  nella  direttiva  85/611/CEE
recante  disposizioni  in  materia  di  organismi   di   investimento
collettivo in valori mobiliari armonizzati; 

 
    VISTI  i  regolamenti  (UE)  n.  583/2010  e  n.  584/2010  della
Commissione del 1° luglio 2010 recanti modalita' di esecuzione  della
richiamata direttiva 2009/65/CE rispettivamente per  quanto  riguarda
le informazioni chiave per gli investitori e  le  condizioni  per  la
presentazione di tali informazioni o del  prospetto  su  un  supporto
durevole diverso dalla carta o tramite  un  sito  web  e  per  quanto
riguarda la forma e il contenuto del modello standard  della  lettera
di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi  elettronici
per le comunicazioni  tra  le  autorita'  competenti  ai  fini  della
notifica nonche' le  procedure  per  le  verifiche  sul  posto  e  le
indagini e lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti; 

 
    CONSIDERATO  quanto  previsto  dalle  linee-guida  interpretative
elaborate dal Committee of European Securities Regulators  (CESR)  in
materia; 

 
    VISTO il decreto legislativo  16  aprile  2012,  n.  47,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il  coordinamento
delle disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  in
materia di  taluni  organismi  d'investimento  collettivo  in  valori
mobiliari, che ha modificato  e  integrato  alcune  disposizioni  del
predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

 
    VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, in base al quale la Consob, sentita la  Banca  d'Italia,
disciplina con regolamento gli obblighi  dei  soggetti  abilitati  in
materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti; 

 
    VISTO  l'articolo  33,  comma  2,  lettera  e-bis,  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 16 aprile 2012,  n.  47,  in  base  al  quale  la  Consob
stabilisce le regole di condotta per la commercializzazione di  quote
o azioni di Oicr di terzi da parte delle SGR; 

 
    VISTO l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato  dal  suddetto  decreto  legislativo  16
aprile 2012, n. 47, in virtu' del quale  la  Consob  ha  ampliato  la
propria competenza regolamentare con riferimento  alla  notifica  per
l'offerta in Italia di OICR comunitari armonizzati e  alle  modalita'
di esercizio in Italia dei diritti degli investitori; 

 
    VISTO l'articolo 98-quater del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sostituito dal decreto legislativo 16  aprile  2012,  n.
47, in base al quale  la  Consob,  in  armonia  con  le  disposizioni
comunitarie, detta con  regolamento  disposizioni  di  attuazione  in
materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti; 

 
    VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio  1999  e  le  successive
modificazioni  con  la  quale  e'  stato  adottato   il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni; 

 
    VISTA la delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007  e  le  successive
modificazioni  con  la  quale  e'  stato  adottato   il   regolamento
concernente  la  disciplina  degli  intermediari  in  attuazione  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

 
    VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi
in risposta ai documenti di consultazione pubblicati in data 6  e  11
maggio 2011, recanti rispettivamente l'illustrazione delle  modifiche
ai sopra citati regolamenti in materia di emittenti e intermediari; 

 
    VISTA la lettera del  5  maggio  2012,  con  la  quale  la  Banca
d'Italia ha espresso parere favorevole ai  sensi  degli  articoli  6,
comma 2, e 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58,  come  modificato  dal  richiamato  decreto  legislativo  recante
attuazione della  direttiva  2009/65/CE,  in  merito  alle  modifiche
apportate alla disciplina regolamentare relativa  agli  obblighi  dei
soggetti abilitati nonche' in ordine alle disposizioni di  attuazione
relative all'offerta  in  Italia  di  quote  di  OICR  armonizzati  e
relativamente  alla  adozione  delle  disposizioni   riguardanti   le
modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori; 

 
    CONSIDERATA la  necessita'  di  adeguare  alle  citate  direttive
comunitarie nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento
contenute nel decreto legislativo  del  16  aprile  2012,  n.  47,  i
predetti regolamenti emittenti e intermediari; 

 
                              DELIBERA: 

 
                               Art. 1 
(Modifiche al regolamento adottato  con  delibera  n.  11971  del  14
       maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti) 

 
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14  maggio  1999  e  successive  modifiche,  e'
modificato come segue: 
   a) nella Parte  I,  all'articolo  1  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      • dopo l'espressione "Il presente regolamento  e'  adottato  ai
sensi dell'articolo 42," le parole "comma 3," sono  sostituite  dalle
parole "commi 1 e 3,"; 
      • dopo le parole "dell'articolo 98-ter," le parole  "comma  3,"
sono sostituite dalle parole "commi 1 e 3"; 
      • dopo le parole "dell'articolo 98-quater," le parole "commi  1
e 3" sono sostituite dalle parole "comma 1"; 
      b) nella Parte II, Titolo I, Capo I, il comma 2 dell'articolo 3
e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente  Titolo  valgono
le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva  2009/65/CE
del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  13  luglio  2009,  nel
regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile  2004  e
nelle  relative  disposizioni  di   attuazione   adottate   in   sede
comunitaria."; 
      c) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, l'articolo 14
e' sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 14 
                            (Definizioni) 

 
1. Nel presente Capo si intendono per: 
   a)  "regolamento  della  Banca  d'Italia":  il  regolamento  sulla
gestione collettiva del risparmio adottato dalla  Banca  d'Italia  ai
sensi del Testo unico; 
   b) "OICR  chiusi  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  delle
disposizioni comunitarie": gli organismi di  investimento  collettivo
di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti  dall'articolo  18
del regolamento n. 809/2004/CE; 
   c)   "regolamento   ministeriale":   il    regolamento    previsto
dall'articolo 37 del Testo unico; 
   d) "KIID": il documento previsto dall'articolo 78 della  direttiva
2009/65/CE recante le informazioni sulle  caratteristiche  essenziali
dell'OICR, da fornire agli  investitori  in  modo  che  essi  possano
ragionevolmente comprendere la natura e  i  rischi  dell'investimento
proposto  e  assumere,  di  conseguenza,  decisioni  di  investimento
informate, e redatto in conformita' al regolamento (UE) n. 583/2010 e
alle  relative  disposizioni   di   attuazione   adottate   in   sede
comunitaria.". 
   d) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all'articolo  15
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      • il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli  offerenti  di
quote o azioni di OICR rendono disponibili nel proprio sito  internet
una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione
contabile nonche', ove non contenuti nel prospetto,  del  regolamento
di gestione o dello statuto degli OICR, consentendone  l'acquisizione
su supporto durevole."; 
      • il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per le offerte  di
quote di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta ha inizio entro  sei
mesi dalla data in cui e' possibile pubblicare il prospetto.  Per  le
offerte di quote o azioni di OICR di cui alla Sezione V, l'offerta ha
inizio entro sei mesi dalla conclusione della procedura prevista  dal
regolamento della Banca d'Italia."; 
   e)  nella  Parte  II,  Titolo  I,  Capo  III,  Sezione  II,  prima
dell'articolo 16 e' inserito il seguente: 

 
                            "Art. 15-bis 
                               (KIID) 

 
1. Gli offerenti di quote o azioni di OICR armonizzati  rappresentano
le informazioni chiave per gli investitori nel KIID. 
2. Il KIID aggiornato  e'  consegnato  gratuitamente  all'investitore
prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICR. 
3. Gli offerenti di quote o di azioni di  OICR,  per  ciascuno  degli
OICR da essi gestito, forniscono il KIID agli intermediari incaricati
del collocamento o della commercializzazione. 
4. Il KIID puo' essere consegnato su supporto durevole diverso  dalla
carta  o  fornito  tramite  un  sito  internet,  nel  rispetto  delle
condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010. 
5. Il comma 1 si  applica,  ove  compatibile,  anche  agli  OICR  non
armonizzati."; 
   f) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II,  l'articolo  16
e' sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 16 
(Comunicazione  alla  Consob  e  pubblicazione  della  documentazione
                             d'offerta) 

 
1. Fatta salva la disposizione  di  cui  al  comma  4,  l'obbligo  di
comunicazione previsto  dall'articolo  98-ter,  comma  1,  del  Testo
unico, si intende assolto con il deposito del prospetto e del KIID ai
sensi del comma 2, lettera a). 
2. Il prospetto e il KIID sono pubblicati almeno il giorno precedente
alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante: 
   a) deposito presso la  Consob  secondo  le  modalita'  specificate
dalla stessa con istruzioni operative; 
   b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o
piu' giornali a diffusione nazionale o  a  larga  diffusione  o,  con
modalita' che consentano di acquisirne copia  su  supporto  durevole,
nel sito internet degli offerenti. 
3. Dell'avvenuto deposito presso la  Consob  dei  documenti  relativi
all'offerta e della  modalita'  prescelta,  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b),  per  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  di  tali
documenti  puo'  essere  data  contestuale   comunicazione   mediante
pubblicazione  di  un  avviso  su  organi  di  stampa   di   adeguata
diffusione. 
4. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-quater, comma 2, del Testo
unico, in cui le caratteristiche degli OICR richiedano  l'inserimento
di informazioni ulteriori o equivalenti,  la  comunicazione  prevista
dal comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali  circostanze
e i motivi tecnici sottesi.  Tale  inserimento  non  puo'  riguardare
l'informativa sulle  caratteristiche  essenziali  dell'OICR  inerenti
alla tipologia dello stesso, al regime dei  costi  e  al  profilo  di
rischio dell'OICR, prevista dallo Schema 1  dell'Allegato  1B  e  dal
KIID. 
5. Il modulo  di  sottoscrizione  e'  depositato  presso  la  Consob,
unitamente al prospetto e al KIID, secondo le modalita' indicate  nel
comma 2, lettera a). Il modulo di sottoscrizione contiene almeno  gli
elementi   di   identificazione   dell'operazione   e   le   seguenti
informazioni riprodotte con  carattere  che  ne  consenta  un'agevole
lettura: 
   a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione; 
   b) casi in cui e' applicabile il diritto di recesso."; 
   g) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II,  l'articolo  17
e' sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 17 
                             (Prospetto) 

 
1. Il prospetto relativo all'offerta al pubblico di  quote  o  azioni
degli OICR di cui alla presente Sezione e' costituito da: 
   a)   Parte   I   -   Caratteristiche   del/dei    fondo/fondi    o
comparto/comparti e modalita' di partecipazione; 
   b)   Parte   II   -   Illustrazione   dei   dati   periodici    di
rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti. 
2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR possono  formare
parte integrante del prospetto,  al  quale  sono  allegati.  Ove  non
contenuti nel prospetto, il regolamento  di  gestione  o  lo  statuto
degli OICR possono essere inviati all'investitore, previa  richiesta,
o reperiti nel luogo indicato nel prospetto medesimo. 
3. Il prospetto e' redatto secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B
ed e' coerente con il KIID. 
4. Il prospetto e' gratuitamente  consegnato  all'investitore  previa
richiesta."; 
   h) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, dopo l'articolo
17 e' inserito il seguente articolo: 

 
                            "Art. 17-bis 
                      (Aggiornamento del KIID) 

 
1. Il  KIID  e'  sottoposto  a  revisione  e  aggiornato  secondo  le
modalita' previste dal regolamento (UE) n. 583/2010. 
2. Il KIID aggiornato e' contestualmente pubblicato con la tempistica
prevista dal regolamento (UE) n.  583/2010  e  secondo  le  modalita'
indicate dall'articolo 16, comma 2. 
3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio  sito  internet
degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID."; 
   i) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II,  l'articolo  18
e' sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 18 
                    (Aggiornamento del prospetto) 

 
1. Ogni variazione delle  informazioni  contenute  nel  prospetto  di
quote o azioni degli OICR di cui alla presente  Sezione  comporta  il
suo tempestivo aggiornamento. 
2. Ai  fini  indicati  dal  comma  1,  gli  offerenti  aggiornano  il
prospetto  ricorrendo,  alternativamente,  ad  una   delle   seguenti
modalita': 
   a) sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da
ultimo pubblicato; 
   b)  integrazione  del  prospetto  da  ultimo  pubblicato  con   un
supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare  una  agevole
comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. 
3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio  sito  internet
degli aggiornamenti di cui al comma 2. 
4.  Fatte  salve  le  disposizioni  previste  dai  commi   1   e   2,
l'aggiornamento dei dati periodici e della Parte II del prospetto  e'
effettuato entro il mese  di  febbraio  di  ciascun  anno.  Entro  il
medesimo termine il  prospetto  e'  aggiornato  con  le  informazioni
contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera b). 
5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto ai sensi  del  comma
2, lettera a), e  risulti  pubblicato  un  supplemento  in  corso  di
validita' che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di
aggiornamento, la  parte  del  prospetto  aggiornata  sostituisce  il
supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento
contenga  anche  variazioni  inerenti  a  parti  del  prospetto   non
interessate  dall'aggiornamento,  gli  offerenti  procedono   ad   un
contestuale aggiornamento del prospetto secondo una  delle  modalita'
di cui al  comma  2,  al  fine  di  tener  conto  di  tali  ulteriori
variazioni. 
6. Nel caso in cui il prospetto sia stato  aggiornato  ai  sensi  del
comma 2, lettera b), gli offerenti possono  ricorrere  alla  medesima
modalita' di aggiornamento in relazione ad ulteriori  variazioni  del
prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento  sostituisce  quello  da
ultimo pubblicato, non potendo sussistere piu' di un  supplemento  in
corso di validita'. 
7. Il  prospetto  aggiornato  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3,  e'
contestualmente pubblicato secondo le modalita' indicate all'articolo
16, comma 2. 
8. Il modulo di sottoscrizione e' soggetto ad autonomo  e  tempestivo
aggiornamento nel caso  di  variazione  delle  informazioni  in  esso
contenute. La versione aggiornata del  modulo  di  sottoscrizione  e'
depositata  presso  la   Consob   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 16, comma 2, lettera a)."; 
   l) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II,  l'articolo  19
e' sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 19 
                       (Obblighi informativi) 

 
1.  I  dati  periodici  aggiornati,  contenuti  nella  Parte  II  del
prospetto, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di  febbraio
di ciascun anno. 
2. Le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del  regolamento
della Banca d'Italia, delle informazioni contenute nel KIID sono rese
note ai partecipanti  contestualmente  alla  comunicazione  dei  dati
periodici aggiornati di cui al comma 1. 
3. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti
possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza,
qualora il partecipante  vi  abbia  espressamente  e  preventivamente
acconsentito. 
4. La Consob puo', di volta in volta, stabilire particolari modalita'
di comunicazione ai partecipanti."; 
   m) nella Parte II, Titolo  I,  il  titolo  della  Sezione  III  e'
sostituito dal seguente: "OICR comunitari armonizzati"; 
   n) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, prima  dell'articolo  20
sono inseriti i seguenti articoli: 

 
                            "Art. 19-bis 
        (Procedura di notifica e documentazione da produrre) 

 
1. L'offerta in Italia di quote o azioni degli  OICR  previsti  dalla
presente sezione  e'  preceduta  dall'invio  alla  Consob,  da  parte
dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine, della lettera
di  notifica  redatta  in  conformita'  a   quanto   prescritto   dal
Regolamento (UE) n. 584/2010. 
2. Nella lettera di  notifica  l'offerente  indica  se  l'offerta  in
Italia delle quote o  azioni  dell'OICR  e'  rivolta  al  pubblico  o
riservata a investitori qualificati ai  sensi  dell'articolo  34-ter,
comma 1, lettera b). 
3. Alla lettera di notifica sono allegati: 
   a)  la  versione  piu'  recente  del   regolamento   o   dell'atto
costitutivo dell'OICR, del prospetto e, ove presente, della relazione
annuale e di eventuali relazioni semestrali  successive,  redatta  in
lingua italiana o in una lingua di uso comune  negli  ambienti  della
finanza internazionale; 
   b) la versione piu' recente del KIID tradotto in lingua italiana. 
4. La traduzione dei documenti previsti dal comma 3 viene  effettuata
sotto la responsabilita' dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto
della versione in lingua originale. 
5. Unitamente alla  lettera  di  notifica,  l'autorita'  dello  Stato
membro d'origine trasmette alla Consob l'attestato,  redatto  secondo
il modello previsto nel  citato  Regolamento  (UE)  n.  584/2010,  di
conformita' dell'OICR  alle  condizioni  stabilite  dalla  disciplina
comunitaria. 
6. Le quote o azioni dell'OICR possono essere offerte in  Italia  una
volta che l'offerente abbia  ricevuto  notizia  dall'autorita'  dello
Stato membro di origine dell'avvenuta trasmissione della  lettera  di
notifica alla Consob. Laddove  l'offerta  dell'OICR  sia  rivolta  al
pubblico  l'offerente  provvede  comunque  alla  pubblicazione  della
relativa documentazione d'offerta in conformita' a  quanto  stabilito
dall'articolo 20. 
7. Le disposizioni del presente articolo e  dell'articolo  19-ter  si
applicano anche agli OICR le cui  quote  o  azioni  sono  offerte  in
Italia esclusivamente a investitori qualificati. 

 
                             Art. 19-ter 
                    (Procedura di aggiornamento) 

 
1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, gli offerenti
comunicano  tempestivamente  alla  Consob,   secondo   le   modalita'
specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli
aggiornamenti dei documenti previsti dall'articolo 19-bis,  comma  3,
lettere  a)  e  b)  descrivendo  la  modifica  o  gli   aggiornamenti
effettuati  ovvero  allegando  la  nuova   versione   del   documento
aggiornato o modificato. Si applica l'articolo 19-bis, comma 4. 
2. Con la  stessa  modalita'  prevista  dal  comma  1  gli  offerenti
comunicano   preventivamente   alla   Consob   le   modifiche   delle
informazioni sugli accordi  di  commercializzazione  contenute  nella
lettera di notifica o l'offerta in Italia di nuove classi di quote  o
azioni gia' commercializzate. 
3.  La  comunicazione   alla   Consob   degli   aggiornamenti   della
documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa  a
disposizione sul sito internet dell'offerente. 
4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche
previste dai commi 1 e 2 che comportino l'aggiornamento del KIID, del
prospetto o del modulo di sottoscrizione si intendono assolte con  il
deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'articolo 20. 

 
                           Art. 19-quater 
  (Modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori) 

 
1. L'offerente e il  depositario  definiscono  le  modalita'  per  lo
svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti  connessi
con la partecipazione agli OICR indicati alla presente sezione, quali
sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di  dividendi,  utilizzando
intermediari a cio' abilitati aventi sede nell'Unione europea. 
2. I rapporti tra gli investitori  stabiliti  in  Italia  e  la  sede
statutaria e amministrativa degli OICR all'estero sono intrattenuti: 
   a) da una succursale dell'offerente insediata in Italia; 
   b) dalla SGR, insediata in Italia, promotrice o gestore dell'OICR; 
   c) da banche, insediate in  Italia,  abilitate  alla  funzione  di
intermediazione nei pagamenti; 
   d)  da  intermediari,  insediati   in   Italia,   incaricati   del
collocamento  o  della  commercializzazione  delle  quote  o   azioni
dell'OICR. 
3. Le attivita'  di  cui  al  comma  2,  ove  non  espletate  da  una
succursale dell'offerente in Italia, sono  disciplinate  in  apposite
convenzioni stipulate con gli intermediari incaricati. 
4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli
investitori stabiliti in Italia, all'adempimento  degli  obblighi  di
gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dagli  articoli
49 e 53  del  regolamento  adottato  dalla  Consob  con  delibera  n.
16190/2007 e successive modifiche. 
5.  Nel  caso  in  cui  le  quote  o  azioni   di   un   OICR   siano
commercializzate esclusivamente mediante tecniche di comunicazione  a
distanza, i rapporti con gli investitori possono essere  intrattenuti
avvalendosi di tali tecniche, a condizione che le  stesse  assicurino
agli investitori stabiliti in  Italia  i  medesimi  servizi  prestati
dagli intermediari di cui al comma 3. 
6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli  OICR
la cui offerta in Italia  e'  rivolta  esclusivamente  a  investitori
qualificati. 
7.  Nel  caso  di  OICR  ammessi  alla  quotazione  in   un   mercato
regolamentato,  gli  offerenti  assicurano   agli   investitori   che
acquistano le quote o azioni sul mercato secondario  la  possibilita'
di  rimborso,  tramite  gli  intermediari  abilitati,  a  valere  sul
patrimonio degli stessi OICR."; 
   o) nella Parte  II,  Titolo  I,  Sezione  III,  l'articolo  20  e'
sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 20 
      (Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta) 

 
1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICR di  cui  alla  presente
Sezione, il prospetto e il KIID sono pubblicati in Italia al  termine
della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-bis. 
2.  Il  KIID  e  il  prospetto  sono  pubblicati,  almeno  il  giorno
precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante: 
   a) deposito presso la  Consob  secondo  le  modalita'  specificate
dalla stessa con istruzioni operative; 
   b) messa  a  disposizione  mediante  inserimento  in  uno  o  piu'
giornali a diffusione nazionale o  a  larga  diffusione  o  nel  sito
internet degli offerenti, con modalita' che consentano di  acquisirne
copia su supporto durevole. 
3. Si applica l'articolo 16, comma 3. 
4. Il  KIID  e'  pubblicato  in  lingua  italiana.  Il  prospetto  e'
pubblicato in italiano o in una  lingua  comunemente  utilizzata  nel
mondo della finanza internazionale. La traduzione di  tali  documenti
viene  effettuata  sotto  la  responsabilita'  dell'OICR  e  riflette
fedelmente il contenuto della versione in lingua originale. 
5. Il modulo di sottoscrizione e' depositato presso la Consob  almeno
il giorno precedente alla sua data di validita', secondo le modalita'
specificate dalla stessa  con  istruzioni  operative.  Il  modulo  di
sottoscrizione  contiene  almeno  gli  elementi  di   identificazione
dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte  con  carattere
che ne consenta un'agevole lettura: 
   a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione; 
   b) gli specifici costi applicati in Italia; 
   c) la denominazione del soggetto che cura l'offerta in Italia; 
   d) l'indicazione dei comparti dell'OICR offerti in Italia e  delle
relative classi; 
   e) i casi in cui e' applicabile il diritto di recesso. 
6.  Il  KIID  in  lingua   italiana   e'   consegnato   gratuitamente
all'investitore prima della sottoscrizione. 
7. Si applica l'articolo 15-bis, comma 4."; 
   p) nella Parte  II,  Titolo  I,  Sezione  III,  l'articolo  21  e'
sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 21 
           (Aggiornamento della documentazione d'offerta) 

 
1. La versione aggiornata del KIID e del prospetto  e  gli  eventuali
supplementi, ricevuti o  approvati  dall'autorita'  competente  dello
Stato membro d'origine, sono tempestivamente pubblicati in Italia  ai
sensi  dell'articolo  20.  Tale   obbligo   non   si   applica   agli
aggiornamenti del prospetto o  agli  eventuali  supplementi  che  non
riguardino gli OICR offerti in Italia. 
2.  Ogni  variazione  delle  informazioni  contenute  nel  modulo  di
sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La  versione
aggiornata del modulo e' depositata presso la Consob almeno il giorno
precedente alla sua data di validita'."; 
   q) nella Parte  II,  Titolo  I,  Sezione  III,  l'articolo  22  e'
sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 22 
                       (Obblighi informativi) 

 
1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e  le  informazioni
resi pubblici nello  Stato  di  provenienza  nei  termini  e  con  le
modalita' in tale Stato previste, salve le disposizioni dei commi 3 e
4. 
2. Le relazioni annuali e semestrali nonche', ove non  contenuti  nel
prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto  degli  OICR  sono
messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua  italiana
o in una  lingua  comunemente  utilizzata  nel  mondo  della  finanza
internazionale, presso  la  succursale  italiana  dell'offerente  ove
esistente.  I  partecipanti  hanno  diritto  di  ottenere,  anche   a
domicilio, copia dei predetti documenti. 
3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR,  calcolato  con
la  periodicita'  richiesta  dal  regolamento  o  dallo  statuto,  e'
pubblicato con la medesima frequenza secondo modalita' appropriate  e
idonee a  garantire  un'agevole  consultabilita'  della  fonte  e  la
pubblicita' dell'informazione. L'obbligo di pubblicazione del  valore
della quota o azione dell'OICR  resta  fermo  anche  per  le  offerte
rientranti in uno dei casi previsti dall'articolo 34-ter. 
4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti  e  di
pagamento dei proventi in distribuzione sono  pubblicati  secondo  le
stesse modalita' scelte per la pubblicazione ai sensi  del  comma  3.
Tale disposizione non si applica nel caso in cui gli offerenti  siano
tenuti,  ai  sensi  della  normativa  vigente  nello   Stato   membro
d'origine, dello statuto o del regolamento dell'OICR, a comunicare ai
partecipanti  gli  avvisi  di  convocazione  delle  assemblee  e   di
pagamento dei proventi. 
5.  Gli  offerenti  comunicano  tempestivamente  ai  partecipanti  le
variazioni delle informazioni concernenti l'identita' del gestore, le
caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a  carico
degli investitori e degli OICR in misura  complessivamente  superiore
al 20 per cento;". 
   r) nella Parte II, Titolo I, Capo III, il titolo della  Sezione  V
e' sostituito dal  seguente:  "OICR  comunitari  non  armonizzati  ed
extracomunitari"; 
   s) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, all'articolo  27
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      • la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comunicazione  alla
Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta"; 
      •  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Ai   fini
dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione,
la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma  1,  del  Testo
unico,   sottoscritta   dall'offerente,   contiene   una    sintetica
descrizione dell'offerta e l'attestazione dei  presupposti  necessari
per l'avvio della stessa  ed  e'  corredata  dei  documenti  indicati
nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresi' allegati il KIID e
il prospetto. Il KIID e' redatto  in  conformita'  alle  disposizioni
comunitarie   richiamate   dall'articolo   15-bis,   comma   1,   ove
compatibili. Il prospetto  e'  redatto  secondo  lo  schema  previsto
dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile."; 
      • dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:  "1-bis.  Agli
OICR aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis,
commi 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi  2  e  4,  17-bis  e
18."; 
      • al comma 4, dopo le parole "per i  quali  l'Italia  e'  Stato
membro ospitante," le parole "si applicano gli articoli 11, comma 3,"
sono sostituite dalle parole "si applicano  gli  articoli  11,  comma
4,"; 
   t) nella Parte II, Titolo I, Capo  V,  Sezione  III,  all'articolo
34-octies, dopo il comma 4  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  Gli
annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder  recano  l'indicazione
che esso investe a titolo  permanente  l'85  per  cento  o  piu'  del
proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master."; 
   u) nella Parte III, Titolo  I,  Capo  III,  all'articolo  59  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      • al comma 1, l'espressione "le  disposizioni  contenute  nella
Sezione II del Capo III del Titolo I della Parte II,"  e'  sostituita
dalla seguente: "le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo  I,
Capo  III,  Sezione  II,";  nell'ultimo  periodo,  l'espressione  "il
prospetto e' pubblicato" e' sostituita dalla seguente: "Il KIID e  il
prospetto sono pubblicati"; 
      • al comma 2, secondo periodo, l'espressione  "le  disposizioni
contenute nella Sezione IV, del Capo III del Titolo I della Parte II"
e' sostituita dalla seguente: "le disposizioni contenute nella  Parte
II, Titolo I, Capo III, Sezione IV,"; 
   v)  nella  Parte  III,  Titolo  I,  Capo  III,  l'articolo  60  e'
sostituito dal seguente: 

 
                              "Art. 60 
                            (OICR esteri) 

 
1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di  quote  o  azioni  di
OICR comunitari  armonizzati,  gli  offerenti  pubblicano,  ai  sensi
dell'articolo 20, il  KIID,  il  prospetto  e  un  documento  per  la
quotazione redatto secondo lo schema 4 di  cui  all'Allegato  1B.  Il
KIID, il prospetto e il documento per la quotazione  sono  pubblicati
decorsi dieci giorni lavorativi  dalla  data  di  ricezione  di  tali
documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la  Consob  puo'
richiedere all'offerente di apportare  modifiche  e  integrazioni  al
documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per
la quotazione sono pubblicati anche nel  sito  internet  del  mercato
regolamentato in cui e' richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 
2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione  sono  messi  a
disposizione anche presso la sede dei soggetti che  curano  l'offerta
in Italia previsti dall'articolo 19-quater. 
3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di  quote  o  azioni  di
OICR  aperti  comunitari  non  armonizzati  ed   extracomunitari   si
applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da  trasmettere
alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il KIID  e  il  prospetto
sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato  in
cui e' richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 
4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di  quote  o  azioni  di
OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati nei commi  successivi,
la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico,
sottoscritta  dall'offerente,  contiene  la   sintetica   descrizione
dell'operazione,  l'attestazione   dell'esistenza   dei   presupposti
necessari per  l'effettuazione  della  stessa  ed  e'  corredata  dei
documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano  gli  articoli  27,
commi 2 e 5, 28, e, in quanto compatibili, le disposizioni  contenute
nella  Parte  II,  Titolo  I,  Capo  III,  Sezione  IV  del  presente
regolamento. 
5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di  quote  o  azioni  di
OICR esteri  chiusi  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  delle
disposizioni comunitarie,  per  i  quali  l'Italia  e'  Stato  membro
d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma  1,  del
Testo  unico,  sottoscritta  dall'offerente,  contiene  la  sintetica
descrizione  dell'operazione,   l'attestazione   dell'esistenza   dei
presupposti  necessari  per  l'effettuazione  della  stessa   ed   e'
corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I.  Si  applicano  le
disposizioni della Parte II, Titolo  I,  Capo  III,  Sezione  IV  del
presente regolamento. 
6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di  quote  o  azioni  di
OICR esteri  chiusi  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  delle
disposizioni comunitarie,  per  i  quali  l'Italia  e'  Stato  membro
ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5. 
7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5  e  6,  e  gli
eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56. 
8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR  esteri
si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-octies e 34-novies."; 
   z) nella Parte III, Titolo  I,  Capo  IV,  l'articolo  103-bis  e'
sostituito dal seguente: 

 
                            "Art. 103-bis 
              (Informazioni relative agli OICR aperti) 

 
1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in
un mercato regolamentato in  Italia,  le  societa'  di  gestione  del
risparmio  e  le  SICAV,  nonche'  gli  emittenti  esteri   osservano
l'articolo 15, comma 2, e rendono altresi'  disponibili  nel  proprio
sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto  durevole,  e
mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e  gli
eventuali supplementi. 
2. Le informazioni previste dall'articolo 19 sono comunicate mediante
la loro tempestiva  pubblicazione  nel  sito  internet  dei  soggetti
indicati nel comma  1  e  rese  disponibili  presso  la  societa'  di
gestione del mercato regolamentato e la banca  depositaria  ovvero  i
soggetti  che  curano  l'offerta  in  Italia  previsti  dall'articolo
19-quater. Gli stessi soggetti pubblicano  su  almeno  un  quotidiano
avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese  di  febbraio  di
ciascun anno, un  avviso  concernente  l'avvenuto  aggiornamento  del
prospetto  pubblicato,  con  indicazione  della  relativa   data   di
riferimento. 
3. Gli emittenti esteri, con riferimento a ciascun OICR ammesso  alla
negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  in  Italia,   osservano
l'articolo 15, comma 2, e  rendono  altresi'  disponibili,  in  forma
costantemente aggiornata, nel proprio  sito  internet,  consentendone
l'acquisizione su supporto durevole, il prospetto di quotazione e  il
documento per la quotazione. 
4.  Le  informazioni  previste  dall'articolo  22,  comma   5,   sono
comunicate  mediante  la  loro  tempestiva  pubblicazione  nel   sito
internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili  presso
la societa' di gestione del mercato regolamentato e  i  soggetti  che
curano l'offerta in  Italia  previsti  dall'articolo  19-quater.  Gli
stessi soggetti pubblicano su almeno un  quotidiano  avente  adeguata
diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun  anno,  un
avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato,
con indicazione della relativa data di riferimento."; 
   aa) nell'Allegato 1B, gli Schemi 1 e 4 sono sostituiti  dai  nuovi
Schemi 1 e 4 (Allegato n. 1 alla presente delibera); 
   bb) l'Allegato 1H e' abrogato. 

 
                               Art. 2 
      (Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 
 del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari) 

 
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli  intermediari,  adottato
con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche,  e'
modificato come segue: 
   a) nel Libro III, Parte I, all'articolo 26, comma 1, alla  lettera
b) sono apportate le  seguenti  modificazioni:  dopo  le  parole  "le
societa'  di  gestione  del  risparmio"  sono  inserite   le   parole
"autorizzate anche alla  prestazione  del  servizio  di  gestione  di
portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti,";
dopo le parole "le  societa'  di  gestione  armonizzate",  le  parole
"nella prestazione del servizio  di  gestione  di  portafogli  e  del
servizio di consulenza in materia di investimenti,"  sono  sostituite
dalle parole  "che  prestano  in  Italia,  mediante  stabilimento  di
succursale, il servizio di gestione di portafogli e  il  servizio  di
consulenza in materia di investimenti,"; 
   b) nel Libro III, Parte II, Titolo I,  Capo  I,  all'articolo  33,
comma 1, primo  periodo,  l'espressione  "Un  prospetto  semplificato
relativo  a  parti"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Il  documento
contenente  le  informazioni  chiave  per  gli  investitori  relativo
all'offerta di quote o azioni"; 
   c) nel Libro IV,  Parte  I,  all'articolo  64  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      • nel comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)
«servizio di gestione collettiva del  risparmio»:  il  servizio  come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), nn. 1), 2)  e  3)  del
Testo unico;"; 
      • la lettera e) e' soppressa. 
   d) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'articolo 65  e'  sostituito
dal seguente: 

 
                              "Art. 65 
                 (Regole generali di comportamento) 

 
1.  Nello  svolgimento  del  servizio  di  gestione  collettiva   del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV: 
   a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse
dei partecipanti agli OICR e dell'integrita' dei mercati; 
   b) assicurano che l'attivita'  di  gestione  sia  svolta  in  modo
indipendente, in  conformita'  degli  obiettivi,  della  politica  di
investimento e dei rischi specifici dell'OICR,  come  indicati  nella
documentazione d'offerta ovvero,  in  mancanza,  nel  regolamento  di
gestione o nello statuto dell'OICR; 
   c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione  adeguata  degli
strumenti finanziari, dei  beni  e  degli  altri  valori  in  cui  e'
possibile investire il  patrimonio  gestito  e  delle  condizioni  di
liquidabilita'  dei  medesimi,  anche  sulla  base  di   sistemi   di
valutazione corretti, trasparenti e adeguati; 
   d) assicurano parita' di trattamento a tutti  gli  investitori  di
uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti  che  possano
pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR  o
di un cliente; 
   e) operano al fine di  evitare  che  agli  OICR  e  ai  rispettivi
investitori vengano addebitati costi ingiustificati."; 
   e) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'articolo 66  e'  sostituito
dal seguente: 

 
                              "Art. 66 
   (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio) 

 
1. Le societa' di gestione del risparmio e  le  SICAV  assicurano  un
elevato grado di diligenza nell'adozione  e  nel  monitoraggio  delle
scelte di investimento effettuate per conto degli OICR gestiti. A tal
fine, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV,  per  ciascun
OICR gestito: 
   a)  acquisiscono  le  informazioni,   affidabili   e   aggiornate,
necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi; 
   b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento; 
   c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni,  effettuano  -
tenendo conto delle caratteristiche  del  potenziale  investimento  -
analisi di tipo  qualitativo  e  quantitativo  sul  contributo  dello
stesso ai profili di rischio-rendimento e alla  liquidita'  dell'OICR
gestito; 
   d) assicurano che  le  decisioni  di  investimento  siano  attuate
conformemente agli obiettivi, alle strategie  di  investimento  e  ai
limiti di rischio dell'OICR gestito. 
2. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV  conservano,  per
ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del
servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare  le  analisi
realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati."; 
   f) nel Libro IV, Parte II, Titolo I,  all'articolo  67,  comma  1,
lettera a),  la  parola  "revisionale"  e'  sostituita  dalla  parola
"previsionale"; 
   g) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, all'articolo 68 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      • al comma 2, lettera a), dopo le  parole  "come  indicati  nel
prospetto" la parola "informativo" e' soppressa; 
      • dopo il comma 3 e' inserito il seguente  comma:  "3-bis.  Nel
caso in cui una SICAV abbia designato per  la  gestione  del  proprio
patrimonio una societa' di gestione del risparmio, quest'ultima  deve
ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla  strategia  di
esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo."; 
      • il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  societa'  di
gestione  del  risparmio  e  le  SICAV   rendono   disponibili   agli
investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione
degli ordini adottata ai  sensi  del  comma  3  e  su  ogni  modifica
rilevante della stessa."; 
   h) nel Libro IV, Parte II, Titolo II,  Capo  I,  all'articolo  69,
dopo il comma 2 e' aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Le  societa'  di
gestione  del  risparmio  e  le  SICAV  devono  essere  in  grado  di
dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto degli  OICR  gestiti
in conformita' alla strategia di esecuzione adottata."; 
   i) nel Libro IV, Parte II, Titolo II,  Capo  II,  all'articolo  70
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      • nel comma 2 dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente
periodo "Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV non possono
concludere accordi per l'esecuzione di ordini che non siano  conformi
alla  strategia  di  trasmissione  adottata  ai  sensi  del  presente
comma."; 
      • il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  Le  societa'  di
gestione  del  risparmio  e  le  SICAV   rendono   disponibili   agli
investitori  informazioni  appropriate  sulla  propria  strategia  di
trasmissione stabilita ai sensi  del  presente  articolo  e  su  ogni
modifica rilevante della stessa."; 
      • dopo il comma 5 e' aggiunto il  seguente  comma:  "5-bis.  Le
societa' di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in  grado
di dimostrare di aver trasmesso  gli  ordini  per  conto  degli  OICR
gestiti in conformita' alla strategia di cui al comma 2."; 
   l) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, all'articolo 71,  comma  1,
dopo l'espressione "allorche' eseguono o trasmettono ordini per conto
di un OICR gestito," sono inserite le parole "adottano e"; 
   m) nel Libro IV,  Parte  II,  Titolo  III,  all'articolo  72  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      • la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)  deve  essere
improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle  operazioni  vada
nel complesso a discapito di uno qualsiasi degli OICR o dei clienti i
cui ordini vengono aggregati;"; 
      • al comma 1,  lettera  b),  le  parole  "con  efficacia"  sono
soppresse; 
      • dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: 
      "2-bis.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio  che  hanno
aggregato operazioni per conto proprio con uno o piu' ordini disposti
per conto degli  OICR  gestiti  non  possono  assegnare  le  relative
operazioni in modo che sia dannoso per gli OICR stessi. 
      2-ter. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di un
OICR con un'operazione per conto proprio, le societa' di gestione del
risparmio  assegnano  le  operazioni  eseguite  prima  all'OICR.   Le
operazioni eseguite possono essere proporzionalmente  assegnate  alla
societa' di gestione del risparmio se, conformemente  alla  strategia
di assegnazione degli ordini di cui al comma  1,  lettera  b),  senza
l'aggregazione, non  sarebbe  stato  possibile  eseguire  l'ordine  a
condizioni altrettanto vantaggiose  o  non  sarebbe  stato  possibile
eseguirlo affatto."; 
   n) nel Libro  IV,  Parte  II,  Titolo  IV,  all'articolo  73  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      •  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   "Incentivi
riguardanti l'attivita' di gestione del patrimonio di un OICR"; 
      • al comma 1, le  parole  "alla  prestazione  del  servizio  di
gestione collettiva del  risparmio,"  sono  sostituite  dalle  parole
"all'attivita' di gestione del patrimonio di un OICR,"; 
      • al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  "a)
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti  a
o da un OICR o una persona che agisca per conto dello stesso;"; 
   o) nel  Libro  IV,  Parte  II,  Titolo  V,  all'articolo  74  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      • il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.  Le  societa'  di
gestione del risparmio e le SICAV che eseguono un ordine per conto di
un investitore forniscono allo stesso, quanto prima  e  comunque  non
oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un  avviso,
su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione  dell'ordine.  Nel
caso in cui le societa' di gestione e la SICAV ricevano  la  conferma
dell'esecuzione da un terzo, l'avviso  previsto  dal  presente  comma
deve essere fornito all'investitore al piu'  tardi  il  primo  giorno
lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo."; 
      • nel comma 2, dopo le parole "L'avviso di cui al comma  1"  le
parole "lettera  b)"  sono  soppresse;  alla  lettera  f)  la  parola
"switch" e' soppressa; la lettera i) e'  sostituita  dalla  seguente:
"i)   il   corrispettivo   totale,   comprensivo   delle   spese   di
sottoscrizione, ovvero l'importo al netto delle spese di  rimborso;";
alla lettera j) dopo le parole  "e  delle  spese  applicate  e"  sono
inserite le parole ", qualora l'investitore lo richieda"; 
      • al comma 3 le parole "La  lettera  b)  del"  sono  sostituite
dalla parola "Il"; 
      • il comma 4 e' abrogato; 
      • al comma 6 dopo le parole "Nel caso  di  ordini  che  vengano
eseguiti per conto di un investitore" le parole "al  dettaglio"  sono
soppresse; dopo le parole "in alternativa a quanto previsto dal comma
1," le parole "lettera b)"sono soppresse; 
   p) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'articolo 75 e' abrogato; 
   q) nel Libro IV, Parte II,  Titolo  V,  dopo  l'articolo  76  sono
inseriti i seguenti: 

 
                             "Art.76-bis 
                (Commercializzazione di OICR propri) 

 
1. Alle  societa'  di  gestione  del  risparmio  che  procedono  alla
commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli
articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42,
43, 44, 49, commi 1, 3 e 5, e 52 del presente regolamento. 
2. Il comma  1  si  applica  anche  alle  SICAV  che  procedono  alla
commercializzazione di azioni di propria emissione. 

 
                             Art.76-ter 
     (Societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia) 

 
1. Le disposizione della  presente  parte  si  applicano  anche  alle
societa' di gestione armonizzate che  prestano  in  Italia,  mediante
stabilimento di succursale, il servizio di  gestione  collettiva  del
risparmio."; 
   r) nel Libro IV, Parte III,  all'articolo  77  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      • la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commercializzazione
di OICR di terzi"; 
      • al comma 1, dopo le  parole  "Le  societa'  di  gestione  del
risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di
OICR" sono aggiunte le parole "di terzi"; 
      • il comma 2, e' sostituito con il seguente: "Alle societa'  di
gestione del risparmio  che  procedono  alla  commercializzazione  di
quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, 28,
29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  41,  42,  43,  44,  49,
commi 1, 3 e 5, 52, 53 e 57 del presente regolamento."; 
      • il comma 3 e' abrogato. 

 
                               Art. 3 
                     (Disposizioni transitorie) 

 
1. Per le offerte al pubblico di quote  o  azioni  di  OICR  italiani
armonizzati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 16 aprile 2012, n. 47, gli offerenti che si sono  avvalsi
della disciplina transitoria prevista dall'articolo  7  del  predetto
decreto possono continuare a utilizzare il prospetto completo redatto
secondo il previgente schema allegato al regolamento  emittenti  fino
alla data in cui sostituiscono il prospetto semplificato con il  KIID
e comunque non oltre il 30 giugno 2012. 
2. Per le  offerte  al  pubblico  di  quote  o  azioni  di  OICR  non
armonizzati in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente
delibera, gli offerenti sostituiscono il prospetto  semplificato  con
il KIID e il prospetto completo con il prospetto redatto  secondo  il
nuovo schema allegato alla presente delibera entro il 30 giugno 2012. 
3. Per le offerte al pubblico di quote  o  azioni  di  OICR  italiani
armonizzati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 16 aprile 2012, n. 47, o di OICR non armonizzati in corso
alla data di entrata in vigore della presente delibera, gli offerenti
che hanno provveduto a sostituire il prospetto  semplificato  con  il
KIID e il  prospetto  completo  con  un  prospetto  coerente  con  il
contenuto del KIID, pubblicano un prospetto conforme al nuovo  schema
allegato alla presente delibera in occasione del primo  aggiornamento
del prospetto o, al piu' tardi, entro il 28 febbraio 2013. 
4. Per le negoziazioni in un mercato regolamentato di quote o  azioni
di OICR comunitari armonizzati in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente delibera, gli offerenti pubblicano un documento
per la quotazione conforme al nuovo  schema  allegato  alla  presente
delibera entro il 30 giugno 2012. 

 
                               Art. 4 
                        (Disposizioni finali) 

 
1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della  Consob  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.  Essa  entra  in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 

 
    Roma, 9 maggio 2012 


				 
                                                 Il Presidente: Vegas