LA BANCA D'ITALIA 
 
 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58  (Testo
Unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di seguito "TUF"), come da ultimo modificato dal decreto  legislativo
del 16 aprile 2012, n. 47 di recepimento della direttiva 2009/65/CE; 
  Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6,  comma  1;  8,
commi 1 e 2; 10, commi 1 e 3; 11; 15, comma 5; 33, comma  2,  lettera
c); 34, commi 1, 3 e 4; 35; 36, commi 3 e 8; 38, comma 3; 39, commi 3
e 3-bis; 41, commi 2 e 3; 41-bis, commi 2-bis, 3 e 4; 42, commi 4, 5,
6, 7 e 8; 43, commi 1, 2, 3 e 6; 43-bis, comma 1; 44;  45,  comma  1;
47; 50, commi 1 e 2; 50-bis, commi 1, 2, 3 e 4; 50-ter, commi 1, 2  e
3; 50-quater, commi 1, 2, 3 e 4; 195; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2009/65/CE del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in  materia
di taluni organismi di investimento collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Viste le seguenti misure di esecuzione della direttiva 2009/65/CE: 
    - direttiva della Commissione europea 2010/44/UE  del  1°  luglio
2010, recante misure di attuazione  della  direttiva  2009/65/CE  per
quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni  di  fondi,
alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica; 
    - direttiva della Commissione europea 2010/43/UE  del  1°  luglio
2010, recante misure di attuazione  della  direttiva  2009/65/CE  per
quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di  interesse,
le regole di  condotta,  la  gestione  del  rischio  e  il  contenuto
dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione; 
    - regolamento della Commissione europea 2010/583/UE del 1° luglio
2010, recante misure di attuazione  della  direttiva  2009/65/CE  per
quanto riguarda le informazioni  chiave  per  gli  investitori  e  le
condizioni per la presentazione di tali informazioni o del  prospetto
su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite sito web; 
    - regolamento della Commissione europea 2010/584/UE del 1° luglio
2010, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e  il
contenuto  del  modello  standard  della  lettera   di   notifica   e
dell'attestato  OICVM,  l'utilizzo  dei  mezzi  elettronici  per   le
comunicazioni tra le autorita' competenti  ai  fini  della  notifica,
nonche' le procedure per le verifiche sul posto e le  indagini  e  lo
scambio di informazioni tra le autorita' competenti; 
  Viste le seguenti linee guida del CESR/ESMA: 
    - CESR's Guidelines concerning eligible assets for investments by
UCITS (CESR/07-044 del 19 marzo 2007e  CESR/07-044b  del  1°  ottobre
2008); 
    - CESR's Guidelines concerning eligible assets for investment  by
UCITS - The classification of hedge fund indices as financial indices
(CESR/07-434 del 16 luglio 2007); 
    - CESR's Guidelines on a  common  definition  of  European  money
market funds (CESR/10-049 del 19 maggio 2010); 
    - CESR's Guidelines on Risk Measurement and  the  Calculation  of
Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (CESR/10-788  del  28
luglio 2010); 
    -  Guidelines  to  competent  authorities  and  UCITS  management
companies on risk measurement and the calculation of global  exposure
for certain types of structured  UCITS  (ESMA/11-112  del  14  aprile
2011); 
  Visto il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica del 24 maggio  1999,  n.  228  e  successive
modificazioni e integrazioni, attuativo  dell'articolo  37  del  TUF,
recante norme per la determinazione dei criteri generali  cui  devono
essere uniformati i fondi comuni di investimento; 
  Considerata l'esigenza di uniformare la  vigente  disciplina  della
Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del  risparmio  alla
direttiva del Parlamento e del Consiglio  2009/65/CE  concernente  il
coordinamento  delle  disposizioni  legislative,   regolamentari   ed
amministrative  in  materia  di  taluni  organismi  di   investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonche' alle  relative  misure
attuative e linee guida; 
  Considerata l'opportunita' di consolidare e riordinare per  ragioni
di organicita' e sistematicita' la normativa della Banca d'Italia  in
materia  di  gestione  collettiva  del   risparmio,   contenuta   nel
Provvedimento della Banca d'Italia del 14  aprile  2005  (Regolamento
sulla  gestione  collettiva  del  risparmio),  come   successivamente
modificato e integrato e  nelle  comunicazioni  interpretative  e  di
chiarimento del citato Provvedimento; 
  Sentita la Consob; 
 
 
 
                               Emana: 
 
 
l'unito Regolamento sulla  gestione  collettiva  del  risparmio,  che
abroga e sostituisce il Provvedimento della  Banca  d'Italia  del  14
aprile 2005, come successivamente modificato e integrato. 
  Il regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 maggio 2012 
 
 
 
                                    Il Direttore Generale: Saccomanni