Circolare  n.  263  del  27  dicembre  2006   (Fascicolo   «Nuove
disposizioni  di  vigilanza  prudenziale  per  le  banche»)   -   12°
aggiornamento dell'8 maggio 2012. (1) 
1. Premessa 
    Con il presente aggiornamento si  introduce  nella  Circolare  un
nuovo capitolo riguardante la disciplina  di  vigilanza  della  banca
depositaria di OICR e fondi pensione (Titolo V, Capitolo 6). 
    Il nuovo capitolo rivisita e aggiorna le disposizioni in  materia
di banca depositaria. Esso  tiene  conto  delle  modifiche  apportate
all'art. 38 del TUF daldecreto legislativo16 aprile 2012, n. 47,  che
subordina l'esercizio delle  funzioni  di  banca  depositaria  a  una
autorizzazione della Banca d'Italia. 
    La Consob, secondo quanto previsto dal citato articolo  del  TUF,
ha espresso il proprio parere favorevole. 
    Le disposizioni sono state sottoposte a  consultazione  pubblica:
sul sito informatico della Banca d'Italia sono disponibili le sintesi
dei commenti ricevuti. 
2. Principali novita' 
    Rispetto alle precedenti disposizioni, la  nuova  disciplina  non
prevede  piu'  l'approvazione  dei   singoli   incarichi   di   banca
depositaria, ma un'autorizzazione generale  in  base  alla  quale  la
banca puo' assumere liberamente tali incarichi per  le  categorie  di
OICR indicate nell'istanza  di  autorizzazione  (fondi  aperti/SICAV,
fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi  speculativi);  la  successiva
estensione ad altre categorie di OICR e'  comunicata  preventivamente
alla Banca d'Italia. 
    Inoltre,  e'  stata  introdotta  una  specifica   autorizzazione,
anch'essa generale, per assumere l'incarico di  calcolare  il  valore
delle parti di OICR. 
    Per  quanto  riguarda  le  condizioni  per  l'autorizzazione,  le
disposizioni: 
      razionalizzano  i  requisiti  organizzativi  (es.:  adeguatezza
delle procedure di acquisizione ed elaborazione  dei  dati  necessari
alla verifica del calcolo della  quota;  livello  d'integrazione  tra
archivi e sistemi della  banca  e  quelli  della  SGR;  esistenza  di
un'unita' operativa dedicata al calcolo del NAV); 
      richiedono  alle  banche   un'autovalutazione   della   propria
idoneita' a svolgere detti compiti e l'approvazione di  un  piano  di
sviluppo delle attivita' relative alla funzione di depositaria. 
    La nuova disciplina si applica anche alle banche  depositarie  di
fondi  pensione,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7  deldecreto
legislativon. 252/05. 
    I nuovi procedimenti autorizzativi vanno  ad  integrare  l'elenco
dei procedimenti  elencati  nel  provvedimento  del  25  giugno  2008
(Regolamento recante l'individuazione  dei  termini  e  delle  unita'
organizzative  responsabili  dei   procedimenti   amministrativi   di
competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni
di vigilanza in  materia  bancaria  e  finanziaria,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 4 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni). 
    Si prevede, infine, la pubblicazione sul sito  informatico  della
Banca d'Italia di un elenco  delle  banche  autorizzate  ad  assumere
l'incarico di depositaria o di calcolo del valore delle quote. 
3. Disposizioni finali 
    Le banche che svolgono  l'incarico  di  banca  depositaria  o  di
calcolo del valore delle quote dei fondi  alla  data  di  entrata  in
vigore delle presenti disposizioni sono autorizzate  a  continuare  a
svolgere le funzioni di depositaria o di  calcolo  del  valore  delle
quote dei fondi per le categorie  di  OICR  per  le  quali  espletano
effettivamente tali incarichi. Tale previsione si applica anche  alle
banche che svolgono l'incarico di depositaria di fondi pensione  alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. 
    Le banche in parola comunicano  alla  Banca  d'Italia,  entro  60
giorni  dall'entrata   in   vigore   delle   presenti   disposizioni,
l'intenzione di continuare a svolgere l'incarico di banca depositaria
o di calcolo del valore della quota e le categorie di OICR e di fondi
pensione per le quali espletano effettivamente tali  incarichi.  Esse
sono iscritte nell'elenco delle banche autorizzate. 
4. Abrogazioni 
    Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Capitolo 5
(Assunzione dell'incarico di banca depositaria) del  Titolo  V  delle
Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile
1999) e' abrogato. 
5. Entrata in vigore 
    Le presenti disposizioni si applicano dal giorno  di  entrata  in
vigore del citato decreto legislativon. 47/2012 (13 maggio 2012). 
    Le stesse verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
(1) Il testo dell'aggiornamento e' disponibile sul  sito  informatico
    della           Banca           d'Italia            all'indirizzo
    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizion
    i/vigprud.