LA BANCA D'ITALIA e LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, che ha sostituito abrogandola la direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della predetta direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione; Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante «Attuazione della direttiva 2009/65/CE, relativa concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari», che ha modificato e integrato alcune disposizioni del TUF; Viste in particolare le seguenti disposizioni del TUF: art. 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; art. 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuita' dell'attivita'; l'organizzazione amministrativa e contabile; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformita' alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'audit interno; la responsabilita' dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni essenziali; la gestione dei conflitti di interessi, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi; art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana; d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza; Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del citato art. 6, comma 2-bis, del TUF, in data 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto»); Considerata la necessita' di adeguare alle citate direttive comunitarie nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 16 aprile 2012, n. 47, il predetto Regolamento congiunto adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007; Valutate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa; Emanano l'unito atto recante le modifiche al Regolamento congiunto. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2012 p. La Banca d'Italia Saccomanni p. La CONSOB Vegas