LA BANCA D'ITALIA 
 
 
                                  e 
 
 
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF»); 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2009/65/CE del 13 luglio  2009,  che  ha  sostituito  abrogandola  la
direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative  in  materia  di  taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); 
  Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio  2010
recante modalita' di esecuzione della predetta  direttiva  2009/65/CE
per  quanto  riguarda  i  requisiti  organizzativi,  i  conflitti  di
interesse, le regole di  condotta,  la  gestione  del  rischio  e  il
contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  aprile  2012,  n.  47,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2009/65/CE,  relativa  concernente  il
coordinamento  delle  disposizioni   legislative,   regolamentari   e
amministrative  in  materia  di   taluni   organismi   d'investimento
collettivo in valori mobiliari», che ha modificato e integrato alcune
disposizioni del TUF; 
  Viste in particolare le seguenti disposizioni del TUF: 
    art. 33,  comma  1,  che  individua  i  soggetti  abilitati  alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; 
    art. 6, comma 2-bis, che prevede  che  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob disciplinano congiuntamente con regolamento gli  obblighi  dei
soggetti   abilitati   concernenti:   i   requisiti    generali    di
organizzazione;  la  continuita'   dell'attivita';   l'organizzazione
amministrativa e contabile; le procedure, anche di controllo interno,
per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento
e delle attivita' di investimento nonche' della  gestione  collettiva
del risparmio; il controllo della conformita' alle norme; la gestione
del  rischio  dell'impresa;  l'audit  interno;   la   responsabilita'
dell'alta  dirigenza;  il  trattamento  dei  reclami;  le  operazioni
personali; la esternalizzazione di funzioni essenziali;  la  gestione
dei conflitti di  interessi,  potenzialmente  pregiudizievoli  per  i
clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche  di
controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi; 
    art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e  la  Consob
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i
seguenti principi: 
      a)  valorizzazione  dell'autonomia  decisionale  dei   soggetti
abilitati; 
      b) proporzionalita', intesa  come  criterio  di  esercizio  del
potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore  sacrificio
degli interessi dei destinatari; 
      c) riconoscimento  del  carattere  internazionale  del  mercato
finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria
italiana; 
      d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza; 
  Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e
dalla Consob ai sensi del citato art. 6, comma  2-bis,  del  TUF,  in
data 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto»); 
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  alle  citate   direttive
comunitarie nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento
contenute nel decreto legislativo del  16  aprile  2012,  n.  47,  il
predetto Regolamento congiunto  adottato  con  provvedimento  del  29
ottobre 2007; 
  Valutate le  osservazioni  ricevute  nella  consultazione  pubblica
effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa; 
 
 
 
                               Emanano 
 
 
l'unito atto recante le modifiche al Regolamento congiunto. 
  Le nuove disposizioni entrano in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 maggio 2012 
 
 
 
                                                 p. La Banca d'Italia 
                                                      Saccomanni 
 
 
p. La CONSOB 
    Vegas