IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Ahmed Tazi, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine corso di formazione conseguito presso la Scuola «Politecnica d'acconciatura mista» di Khouribga (Marocco), della durata di 1 anno per complessive 1100 ore, piu' ulteriori 3 mesi di tirocinio (20 giugno 1988 al 19 settembre 1988), per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 20 marzo 2012, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale, in quanto la formazione dell'interessato risulta carente essendo il corso di durata molto inferiore rispetto agli analoghi percorsi italiani e l'esperienza professionale prodotta molto risalente nel tempo e pertanto non valutabile, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni; Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 19173 del 27 gennaio 2012 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa; Verificato che il richiedente, non si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1 Al sig. Ahmed Tazi, cittadino marocchino, nato a Smaal (Marocco) in data 29 dicembre 1967, e' riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, consistente in un esame, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 26 aprile 2012 Il direttore generale: Vecchio