IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
  Vista la legge 24  dicembre  2007,  n.  244  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2008), art.  2,  comma  416,  che  ha  previsto  che  con
regolamento  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano  disciplinati  i
requisiti e le modalita' della formazione iniziale  e  dell'attivita'
procedurale per il reclutamento  del  personale  docente,  attraverso
concorsi ordinari; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010,  n.  249  «Regolamento  concernente:
definizione della disciplina dei requisiti e  delle  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scola primaria e della scuola secondaria  di  primo  e  secondo
grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244», in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e  3,
l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli
insegnanti"»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»,  in  particolare,
l'art. 9, commi 2 e 3; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286,   recante
disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e  finanziaria,  e,  in
particolare, l'art. 2, commi 138-142; 
  Considerato che l'art. 15,  comma  27,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  n.  249  del  2010
prevede che «le  universita'  adeguino  i  regolamenti  didattici  di
ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo  da  assicurare
che i relativi corsi siano attivati a  partire  dall'anno  accademico
2011/2012» e che sono  in  corso  le  procedure  per  la  definizione
dell'offerta formativa annuale degli atenei in modo da consentire  il
corretto avvio dell'anno accademico; 
 
 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
 
 
Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali  che
                comportano esonero dall'insegnamento 
 
 
  1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base  dei  contingenti
di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi  di  laurea  in
scienze della formazione primaria e  dei  posti  disponibili  per  la
frequenza del tirocinio formativo  attivo  di  cui  all'art.  10  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'art. 15,
comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti  con  apposito  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti
del personale della scuola da collocare in esonero parziale o  totale
per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi  2
e 4 e all'art. 9, comma  4  del  succitato  decreto.  Con  lo  stesso
decreto e' stabilita: 
  a) la ripartizione dei tutor tra le classi di  abilitazione,  cosi'
come risultano definite alla data del provvedimento; 
  b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni  anno,  entro
la  quale  le  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure
di selezione del personale cui affidare gli  incarichi  tutoriali  di
cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma  4,  del  succitato
decreto. 
  2. L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor  organizzatori
e' strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando
per le lauree di scienze della formazione primaria e  per  l'anno  di
tirocinio formativo attivo. 
  3. Nella determinazione dei contingenti di  tutor  coordinatori  ai
sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  e'
assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni  15  corsisti  o
frazione. 
  4. Nella determinazione dei contingenti di tutor  organizzatori  ai
sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  e'
assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni  centocinquanta
corsisti o frazione. 
  5. L'attivita'  svolta  presso  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  di  seguito
denominate AFAM, per le finalita' di cui al comma 1 e' valida a tutti
gli effetti come servizio di istituto nella scuola.