IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio   2000,   recante   la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio  del  6  aprile
2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del
15 aprile 2009, concernente un piano  pluriennale  di  ricostituzione
del tonno rosso  nell'Atlantico  orientale  e  nel  Mediterraneo  che
modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga  il  regolamento
(CE) n. 1559/2007; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2011, con il  quale  sono
stati  definiti  i  criteri  per  l'individuazione  delle  unita'  da
autorizzare alla pesca del tonno rosso con  il  sistema  «circuizione
(PS)», per la campagna di pesca 2012; 
  Considerato che, al termine dei lavori della 22ͣ sessione ordinaria
dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno deciso di confermare, anche per
la campagna di pesca 2012, la  piena  vigenza  della  raccomandazione
ICCAT n. 10-04, con particolare riguardo alla definizione del  totale
ammissibile di cattura (TAC); 
  Visto il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del  17  gennaio
2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  L  25
del 27 gennaio 2012 con il quale e' stato ripartito,  tra  le  flotte
degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso  assegnato   all'Unione   europea,   per   l'annualita'   2012,
attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91  tonnellate
ed un numero di 12 imbarcazioni  autorizzate  per  la  pesca  con  il
sistema «circuizione (PS)»; 
  Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale  minima  di
cui devono disporre le unita' da autorizzare  alla  pesca  del  tonno
rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualita'  2012,  non
puo' essere  inferiore  ai  parametri  di  sostenibilita'  economica,
ambientale e sociale, cosi' come individuati dal Comitato scientifico
dell'ICCAT; 
  Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate  secondo
le modalita' e nei termini fissati dal predetto decreto  ministeriale
22 dicembre 2011, i predetti parametri di  sostenibilita'  economica,
ambientale e sociale sono  stati  raggiunti  da  n.  12  imbarcazioni
armate con il sistema «circuizione (PS)»; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione
del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con  il
predetto regolamento (UE) n. 44/2012, tra i diversi sistemi di  pesca
autorizzati, tenendo conto  del  numero  di  unita'  autorizzate  per
ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere  adeguati  livelli
di sostenibilita' economica e di redditivita'; 
  Ritenuta necessaria la costituzione di una riserva  a  disposizione
dell'amministrazione per far  fronte  agli  andamenti  delle  catture
effettive rispetto ai massimali attribuiti ai diversi sistemi; 
  Ritenuto necessario suddividere, per la campagna di pesca 2012,  il
contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote
individuali di cattura, onde scongiurare l'eventuale ripetersi di  un
eccesso  di  pesca  come  verificatosi  nel  corso  della  precedente
annualita' 2011; 
  Ritenuto necessario determinare, anche per  la  campagna  di  pesca
2012, il numero delle tonnare fisse  autorizzate  in  conformita'  ai
medesimi criteri adottati,  nel  corso  della  precedente  annualita'
2011, con decreto direttoriale n. 19044 del 10 maggio 2011; 
  Vista la nota  n.  402,  in  data  22  marzo  2012,  con  la  quale
l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione
autonoma Sardegna ha  proposto,  incicandone  anche  la  consistenza,
l'attribuzione di quote individuali di  cattura  alle  tonnare  fisse
operanti nel proprio ambito territoriale; 
  Considerata la necessita'  di  incrementare  il  numero  dei  porti
designati ai sensi dell'art. 17  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della
navigazione negli spostamenti tra le aree  abituali  di  pesca  ed  i
medesimi punti di sbarco; 
  Considerata   l'opportunita'   di   valorizzare   la    continuita'
dell'esercizio dell'attivita' di pesca del  tonno  rosso,  in  quanto
strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla  base  del
sistema di contingentamento; 
  Considerata  l'urgenza  di   provvedere   alla   ripartizione   del
contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi  sistemi  di
pesca stanti le scadenze fissate dalla  normativa  comunitaria  e  la
necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2012; 
  Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
l'acquacoltura che, nella riunione del 21  marzo  2012,  ha  espresso
parere favorevole; 


				 
                              Decreta: 

 

				 
                           Articolo unico 

 
  1.  Il  contingente  complessivo,  pari  a   1.787,91   tonnellate,
assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la  campagna  di  pesca
2012, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue: 

 
    

       SISTEMA             %       Tonnellate
 
Circuizione (PS)         77,051    1.377,60
Palangaro (LL)           11,000      196,67
Tonnara fissa (TRAP)      6,712      120,00
Pesca sportiva/
ricreativa (SPOR)         1,957       35,00
Quota non divisa (UNCL)   0,280        5,00
Riserva (*)               3,000       53,64

    

 
  (*) Con priorita' di assegnazione in ordine cronologico a fronte di
superamenti di quota relativi ai diversi sistemi di pesca 

				 
  2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema  «circuizione  (PS)»,  sono  indicate  nell'allegato  A   del
presente  decreto  e  sono  state  calcolate  sulla  base  di  quelle
inizialmente  attribuite  nel  2011,  modificate  a   seguito   delle
ulteriori procedure di concentrazione ed in ragione  del  contingente
assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1. 
  3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema "palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del  presente
decreto e sono state calcolate sulla base di  quelle  attribuite  nel
2009, modificate in ragione del contingente assegnato al  sistema  in
questione di cui al precedente comma 1. 
  4. Sono ammesse a partecipare alla campagna  di  pesca  2012  le  3
(tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in  allegato  C,  le  cui
percentuali di  cattura,  maturate  nel  corso  dell'ultimo  triennio
(2009-2011), hanno evidenziato valori significativi,  in  termini  di
esercizio effettivo dell'attivita'. 
  Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto  della
predetta graduatoria,  qualora  i  rispettivi  titolari  ne  facciano
espressa richiesta alla Direzione Generale della  Pesca  Marittima  e
dell'Acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate  ad
operare  per  finalita'  di  natura  esclusivamente  turistica,   con
l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla  presenza  di  personale
della  locale  Autorita'  Marittima   (che,   quindi,   deve   essere
tempestivamente  informata),  gli  esemplari  di  tonno   rosso   che
dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai quali,
pertanto, e' vietata qualsiasi attivita' di sfruttamento commerciale. 
  Le quote individuali assegnate, per la campagna di  pesca  2012,  a
ciascuna delle tonnare fisse autorizzate sono indicate  nel  predetto
allegato C e sono state determinate in conformita'  alle  indicazioni
fornite dalla Regione autonoma Sardegna,  con  la  nota  in  premessa
citata. 
  5.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui   ai
precedenti paragrafi 2, 3  e  4  e'  subordinato  al  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in
materia di pesca del tonno rosso. 
  6. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in  porti
diversi da quelli designati, indicati nell'allegato  D  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2012 


				 
                                                 Il Ministro: Catania