IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 

 
  Vista l'istanza della sig.ra Eva Mena, nata il 10.6.1977 a  Elbasan
(Albania),  cittadina  albanese,  diretta  ad  ottenere,   ai   sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive integrazioni, in  combinato  disposto  con
l'art.  16  del  d.  lgs.  206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di "avvocato"; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma
dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che e' in possesso del titolo accademico  di  "Jurist",
conseguito nel luglio 1999 presso  la  Universita'  "A.  Xhuvani"  di
Elbasan; 
  Considerato che la sig.ra Mena ha  documentato  di  esser  iscritta
alla "Dhoma Kombetare e Avokateve" di Tirana da maggio 2001; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di  avvocato  il
riconoscimento  e'  subordinato   al   superamento   di   una   prova
attitudinale; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 17 novembre
2011; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di "avvocato" e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
  Considerato che la richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per lavoro subordinato rilasciato dalla  Questura  di  Genova  valido
fino al 20.6.2012; 


				 
                              Decreta: 

 
  Alla sig.ra Eva  Mena,  nata  il  10.6.1977  a  Elbasan  (Albania),
cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"Avokat"  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo
o subordinato, ai sensi dell'art. 3  co.  4  del  d.lgs.  286/1998  e
successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni  di
esenzione del richiedente rispetto alle quote. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato . 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . 
  La  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 

                 
      Roma, 9 maggio 2012 

				 
                                     Il direttore generale: Saragnano