IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 

 
  Vista  l'istanza  del  sig.  Ivan  Gruber,  nato  il  19.2.1983   a
Bressanone (Italia), cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai
sensi dell'art. 16 del d.lgs.  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del
titolo professionale di ingegnere  conseguito  in  Svizzera  ai  fini
dell'accesso  all'albo  degli   ingegneri   sezione   A   -   settore
industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; 
  Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364
contenente la  ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  Comunita'
Europea ed i suoi Stati membri, da una  parte,  e  la  Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,  fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999; 
  Vista la decisione n. 2/2011  del  Comitato  Misto  UE  -  Svizzera
istituito dall'art. 14 dell'Accordo,  come  sopra  indicato,  che  ha
sostituito il precedente allegato III; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato che ha conseguito un  titolo  accademico  triennale  in
"Ingegneria industriale e Management" presso il  "Management  Center"
di Innsbruck nell'anno 2008; 
  Considerato che ha inoltre conseguito  un  "Master  of  Science  in
Mechanical Engineering" presso il "Technische Hochschule Zurich"  nel
marzo 2011; 
  Considerato che secondo la attestazione della Autorita'  competente
svizzera, detto titolo configura  una  formazione  regolamentata,  ai
sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  Servizi  nella  seduta
del 15.3.2012; 
  Visto il conforme parere  del  rappresentante  di  categoria  nella
seduta sopra indicata; 
  Considerata la formazione seguita dal richiedente nella quale  sono
state  riscontrate   sostanziali   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella  di
cui e' in possesso l'istante, per  cui  e'  necessario  applicare  le
misure compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 


				 
                              Decreta: 

 
  Al sig. Ivan Gruber,  nato  il  19.2.1983  a  Bressanone  (Italia),
cittadino  italiano,  e'   riconosciuto   il   titolo   professionale
conseguito in Svizzera, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della
medesima professione in Italia. 
  Il riconoscimento e' subordinato,  a  scelta  del  richiedente,  al
superamento di una prova attitudinale  oppure  al  compimento  di  un
tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 mesi. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie: 1)  Impianti  elettrici  (scritto  e
orale), 2) Costruzioni di macchine (orale), 3)  Impianti  industriali
(orale). 
  Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario. 
  Della convocazione della commissione e del calendario  fissato  per
le prove e' data immediata notizia all'interessato,  al  recapito  da
questi indicato nella domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 
  L'esame scritto consiste  nella  redazione  di  progetti  integrati
assistiti da relazioni tecniche concernenti  le  materie  come  sopra
individuate. 
  L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi   questioni
tecniche  vertenti  sulle  materie  individuate,  ed  altresi'  sulle
conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.
All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia  superato,
con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri. 
  Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad  ampliare  ed  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra. 
  Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale  degli  ingegneri
domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del  presente
provvedimento,   nonche'   la   dichiarazione    di    disponibilita'
dell'ingegnere  tutor.  Detto  tirocinio  si  svolgera'   presso   un
ingegnere, scelto dall'istante tra i  professionisti  che  esercitino
nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di
iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio
nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo
del presidente dell'ordine provinciale. 

                 
    Roma, 10 maggio 2012 

				 
                                    Il direttore generale: Saragnano