IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 

 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il  riordino  della
disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Visto il regolamento adottato con D.M.  3  novembre  1999,  n.  509
recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto il D.M. 4 agosto 2000, concernente  la  determinazione  delle
classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3  al
predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in  Scienze
della mediazione linguistica; 
  Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto
D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il D.M. 16 marzo 2007  concernente  la  determinazione  delle
classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22 ottobre 2004,  n.
270; 
  Visto il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la classe  di  laurea  in
«Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'allegato 3 al  D.M.
4 agosto 2000 e' stata dichiarata corrispondente alla classe L12; 
  Visto il D.M. 1°  maggio  1989  con  il  quale  e'  stata  disposta
l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con
sede in  Misano  Adriatico  (Rimini),  via  Massimo  D'Azeglio  8,  a
rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai
sensi della legge n. 697 del 1986; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   del   Servizio   per
l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con  il  quale  e'
stato confermato il riconoscimento  della  predetta  Scuola,  che  ha
assunto  la  denominazione  di   Scuola   superiore   per   mediatori
linguistici;  conseguentemente  la  scuola  e'  stata  abilitata   ad
istituire e ad  attivare  corsi  di  studi  superiori  per  mediatori
linguistici di durata triennale e a  rilasciare  i  relativi  titoli,
equipollenti a tutti gli effetti  ai  diplomi  di  laurea  conseguiti
nelle universita' al termine dei corsi afferenti  alla  classe  delle
lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui
all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto 2000; 
  Visto il D.M.  17  febbraio  2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  commissione
tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in
ordine alle istanze di  riconoscimento  delle  scuole  superiori  per
mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  predetta  Scuola  ha  chiesto
l'autorizzazione  ad  aumentare  il   numero   massimo   di   allievi
ammissibili per ciascun anno da 40 a 50 unita' e per l'intero corso a
150 unita'; 
  Visto   il   parere   favorevole   espresso    dalla    Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2012; 


				 
                              Decreta: 

 
  1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Misano
Adriatico (Rimini),  via  Massimo  D'Azeglio  8,  e'  autorizzata  ad
aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per  ciascun  anno
da 40 a 50 unita' e, per l'intero corso, a 150 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2012 


				 
                                         Il direttore generale: Livon