IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 17 ottobre 2007 presentata dall'Impresa  Gowan
Italia Spa, con sede legale in Faenza (RA), via Morgagni, 68, diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
Sar PC 20 contenente la sostanza attiva penconazolo; 
  Vista la successiva documentazione con la quale l'Impresa  comunica
di voler variare, in corso  di  registrazione,  la  composizione  del
prodotto fitosanitario in oggetto,  sostituendo  la  sostanza  attiva
penconazolo con la sostanza attiva zoxamide; 
  Viste la convenzione del 14 dicembre 2011, tra il  Ministero  della
salute  e  l'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Piacenza,
Istituto  di  Scienze  degli  Alimenti  e  della  Nutrizione  (ISAN),
Facolta'  di  Agraria,  per  l'esame  delle   istanze   di   prodotti
fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui  al  decreto
legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 9 aprile 2004  di  inclusione  della  sostanza
attiva zoxamide, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31  marzo  2014  in  attuazione  della  direttiva
2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa   Gowan
Italia Spa a sostegno dell'istanza  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici; 
  Considerato che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari
di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n.  194  ha  preso  atto
della conclusione della valutazione della sopracitata  documentazione
tecnica relativa al prodotto fitosanitario in questione, al  fine  di
registrare il prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 29 marzo 2012 prot. 10658 con la
quale   e'   stata   richiesta   la   documentazione   ed   i    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 4, 12 e 24 mesi dalla  sopra  citata  data  del  29
marzo 2012; 
  Vista la nota pervenuta in data 30 marzo 2012 da  cui  risulta  che
l'Impresa Gowan Italia Spa ha presentato la documentazione  richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler cambiare la denominazione  del
prodotto fitosanitario in questione in Zoxium 240 SC; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Zoxium 240 SC fino al 31  marzo
2014  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
zoxamide; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 


				 
                              Decreta: 

 
  L'Impresa Gowan Italia Spa, con sede legale  in  Faenza  (RA),  via
Morgagni, 68, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato ZOXIUM 240 SC con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 marzo 2014, data di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva zoxamide nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,05 - 0,1 -  0,25  -
0,5 - 1-2,5 - 5 - 10 - 25. 
  Il  prodotto  e'   preparato   nonche'   confezionato   presso   lo
stabilimento dell'Impresa: 
  Sipcam Spa - Salerano sul Lambro (Lo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14062. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 maggio 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello