IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/113/CE  della  Commissione  dell'8   dicembre   2008,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza
attiva bacillus thuringensis sottospecie  kurstaki  (ceppo  EG  2348)
componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente
decreto; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto 22
aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalita'
definite dalla direttiva di iscrizione stessa; 
  Considerato, di conseguenza, che  la  ri-registrazione  provvisoria
dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto
puo' essere concessa fino al 30 aprile  2019,  data  di  scadenza  di
iscrizione della sostanza attiva  bacillus  thuringensis  sottospecie
kurstaki (ceppo EG 2348),  fatta  salva  la  presentazione  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile  2009  di  un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/95; e la conseguente  valutazione  alla  luce
dei principi uniformi di cui all'Allegato  VI  del  medesimo  decreto
legislativo 194/95  e  che  ora  figurano  nel  regolamento  (CE)  n.
546/2011 della Commissione; 
  Ritenuto pertanto  di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al  presente  decreto  fino  al  30
aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi  e
con le modalita' definite dall'art. 3 del  sopra  citato  decreto  22
aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 


				 
                              Decreta: 

 
  Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di
scadenza di iscrizione della sostanza  attiva  bacillus  thuringensis
sottospecie  kurstaki  (ceppo  EG  2348),  i  prodotti   fitosanitari
elencati nell'allegato al presente  decreto,  registrati  al  numero,
alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dall'art. 3 del decreto  ministeriale  22  aprile  2009  di
iscrizione della sostanza attiva  bacillus  thuringensis  sottospecie
kurstaki (ceppo EG 2348). 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 aprile 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello