IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del  30  settembre  2010  presentata  dall'Impresa
Certis Europe B.V. - filiale Italiana, con  sede  legale  in  Saronno
(VA), Via Josemaria Escriba' de Balaguer 6, diretta  ad  ottenere  la
registrazione  del  prodotto   fitosanitario   denominato   Quickdown
contenente la sostanza attiva pyraflufen-etile; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero   della   salute   e   Centro   Internazionale   per    gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva pyraflufen-etile, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194  fino  al  31  ottobre  2011  in  attuazione  della
direttiva 2001/87/CE della Commissione del 12 ottobre 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva pyraflufen-etile, nell'Allegato I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa   Nihon
Nohyaku Co Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del  proprio
prodotto fitosanitario OS-169, per cui ha concesso specifico  accesso
all'Impresa in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 2 febbraio 2012 prot.  2996  con
le  quali  e'  stata  richiesta   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2012 da cui risulta che
l'Impresa Certis Europe B.V. -  Filiale  Italiana  ha  presentato  la
documentazione richiesta dall'Ufficio e contestualmente alla quale ha
comunicato  di  voler  cambiare   la   denominazione   del   prodotto
fitosanitario in questione in PIRAMAX EC; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto PIRAMAX EC fino al 31  dicembre
2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
pyraflufen-etile; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 


				 
                              Decreta: 

 
  L'Impresa Certis Europe B.V. - filiale Italiana, con sede legale in
Saronno (VA), Via Josemaria Escriba' de Balaguer 6, e' autorizzata ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario  denominato  PIRAMAX
EC con la composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto, fino  al  31  dicembre  2015,  data  di
scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva   pyraflufen-etile
nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 30- 50-300 - 500;  L
1-2-5-10-20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Nichino Service Co.,  LTD.,Fukushima  Plant  286,  Hiraishitakata
4-chome,Nihonmatsu-shi, Fukushima, Japan; 
    Safapac Ltd, Peterborough,United Kingdom, PE2 6TB. 
  Il prodotto e' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
    Althaller Italia  Srl,  Strada  Comunale  per  Campagna,  5,  San
Colombano al Lambro (MI); 
    Scam - Strada Bellaria 164, 44126 Modena; 
    Diachem - S.S. 11 Padana Superiore Km 185,800,  24043  Caravaggio
(BG); 
    Solfotecnica - via Pian d'Asso - 53028 Torrentieri (SI); 
    Sipcam - Salerano sul Lambro (LO). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15062. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 maggio 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello