IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 

 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198,  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 3 novembre
2010,  effettuate  dal  revisore  incaricato  dalla  Lega   nazionale
cooperative e  mutue  e  relative  alla  societa'  cooperativa  sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  La societa' «Marinetta Societa' cooperativa», con sede in  Chioggia
(Venezia),  costituita  in  data  22  gennaio  2003,  codice  fiscale
03434210278, e' sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Mauro Damiani,  nato  a
Foligno (Perugia) il 2 maggio 1954, con studio in piazza Fratti n.  1
- 06034 Foligno (Perugia), ne e' nominato commissario liquidatore.