IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 

 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198,  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  14
ottobre 2010, effettuate dal Ministero  dello  sviluppo  economico  e
relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  La cooperativa «Excalibur 2005 Societa' cooperativa», con  sede  in
Roma, costituita in data 30 maggio 2005, n.  REA  RM-1102493,  codice
fiscale  08555861007,  e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile  e  l'avv.  Civita  Di
Russo nata a Formia (Latina) l'11 febbraio 1964 e residente in  Roma,
via del Corso n. 47, ne e' nominata commissario liquidatore.