IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 14 ottobre 2010, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La cooperativa «Excalibur 2005 Societa' cooperativa», con sede in Roma, costituita in data 30 maggio 2005, n. REA RM-1102493, codice fiscale 08555861007, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Civita Di Russo nata a Formia (Latina) l'11 febbraio 1964 e residente in Roma, via del Corso n. 47, ne e' nominata commissario liquidatore.