IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 

 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198,  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  10
maggio 2011, effettuate dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  La cooperativa «Consorzio di garanzia collettiva fidi  Euro  Italia
Societa' cooperativa di garanzia e fidi per azioni» in breve  «Italia
Confidi Soc. coop. per azioni», con sede in Roma, costituita in  data
1° febbraio 1996, n. REA RM-834595, codice  fiscale  95011790581,  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile e l'avv. Francesco Trotta nato a Roma il 21  giugno
1968 con studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54,  ne  e'  nominato
commissario liquidatore.