IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 

 
  Visto l'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.); 
  Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ai  sensi  del  quale   sono   stati   individuati   i
concessionari della rete telematica degli apparecchi  e  congegni  di
cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto  l'articolo  17,  comma  2,  lettera  h-ter),   del   decreto
legislativo  9  luglio  1997  n.  241,  concernente  il  sistema  dei
versamenti unitari e delle compensazioni; 
  Visto l'articolo 22  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
luglio 2003 concernente la riscossione delle  entrate  di  competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 
  Visto l'articolo 39,  commi  13  e  13-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326, relativi  al  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi  e  congegni  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,   del
T.U.L.P.S.; 
  Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006  n.  296
che demanda all'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato  di
stabilire, con appositi decreti, le modalita' di effettuazione  della
liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo
110, comma 6, del T.U.L.P.S; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,  recante
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6  luglio  2002,
n. 137; 
  Visto l'articolo 30-bis, comma 1,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009  n.  2,  che  ha
disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il  prelievo  erariale
unico  di  cui  all'articolo  39,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in
capo ai singoli soggetti passivi d'imposta,  applicando  le  seguenti
aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate: 
    a) 12,6 per cento, fino a concorrenza  di  una  raccolta  pari  a
quella dell'anno 2008; 
    b) 11,6 per cento, sull'incremento  della  raccolta,  rispetto  a
quella del 2008, pari ad un importo non superiore  al  15  per  cento
della raccolta del 2008; 
    c) 10,6 per cento, sull'incremento  della  raccolta,  rispetto  a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008; 
    d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008; 
    e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008»; 
  Visto l'articolo 30-bis, comma 2,  del  decreto-legge  29  novembre
2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio  2009  n.  2,  che  ha
disposto che «fermo quanto disposto dall'articolo 39,  comma  13-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali  di  applicazione,
gli importi dei versamenti  periodici  del  prelievo  erariale  unico
dovuti dai soggetti  passivi  di  imposta  in  relazione  ai  singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella  massima  prevista  dal  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
marzo 2004, n. 86, concernente la definizione  delle  funzioni  della
rete dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per  la
gestione telematica degli apparecchi di  gioco  di  cui  all'articolo
110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente
le modalita' di assolvimento del Prelievo erariale unico (PREU) sugli
apparecchi con vincita in denaro; 
  Considerato che la raccolta conseguita nell'anno 2011  nel  settore
degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di  cui  all'articolo
110 comma 6a) del T.U.L.P.S. in base alle comunicazioni acquisite dai
Concessionari per il tramite del  partner  tecnologico  Sogei  e'  di
€ 29.729.195.804,33              (euro              ventinovemiliardi
settecentoventinovemilioni                     centonovantacinquemila
ottocentoquattro/33); 
  Considerato che i dati sopra riportati  sono  stati  trasmessi  dal
partner tecnologico Sogei con nota n. 2012/2952 del 9 marzo 2012  che
ne ha curato l'elaborazione ai sensi del gia' citato articolo 30-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, come riassunto nella  tabella
allegata; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1.  Sull'incremento  della  raccolta  rilevata  per   l'anno   2011
(€ 29.729.195.804,33)  rispetto  a  quella   per   l'anno   2008   (€
21.465.761.265,97), pari ad € 8.253.434.538,36,  sono  applicati  gli
scaglioni di cui al citato decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185. 
  2. Per effetto di quanto previsto al  comma  1,  e  ferma  restando
l'aliquota del 12,60% sulla  parte  di  raccolta  fino  all'ammontare
rilevato nel 2008, l'importo su cui applicare le percentuali relative
ai singoli scaglioni e' evidenziato nella tabella allegata.