IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 

 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28  giugno  2007
relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti  biologici,
che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a  decorrere  dal  1°
gennaio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 889 della commissione del 5  settembre
2008 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007 relativo alla produzione e  all'etichettatura  dei  prodotti
biologici,   per   quanto   riguarda   la    produzione    biologica,
l'etichettatura e icontrolli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 710 della  commissione  del  5  agosto
2009 che modifica il Regolamento (CE) n.  889  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  per
quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione  relative
alla produzione  di  animali  e  di  alghe  marine  dell'acquacoltura
biologica; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  220  inerente
l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in
materia  di  produzione  agricola  ed   agroalimentare   con   metodo
biologico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,
commi 8-bis e 8-quinques, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  25,
e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica  il
decreto 5  dicembre  2006,  relativo  agli  organismi  di  controllo,
autorizzati ai sensi del decreto  legislativo  n.  220/1995,  cui  e'
imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema; 
  Visto il decreto ministeriale 27  novembre  2009,  n.  18354,  come
modificato  dal  decreto  ministeriale  28   maggio   2010,   recante
disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE)  n.  834/2007,  n.
889/2008  e  n.  1235/2008  e  successive  modifiche  riguardanti  la
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Vista la nota del data 31 gennaio 2012 con  la  quale  Accredia  ha
comunicato  di  aver  disposto  per  «Biozoo  srl»   l'adozione   del
provvedimento di sospensione dell'accreditamento per mesi  quattro  a
decorrere dal 30 gennaio 2012; 
  Considerato che l'art. 27 punto 5 lettera d) delregolamento (CE) n.
834/2007 prevede che l'organismo di controllo deve essere accreditato
alla norma EN 45011 o alla guida iso 65; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  27  punto  9  lettera  d)  del
regolamento  (CE)  n.   834/2007,   l'autorita'   competente   revoca
l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti  di  cui
alle lettere a) e b) o non rispetta piu' i criteri indicati nei punti
5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14  del
medesimo articolo; 
  Visto  il  decreto  di  revoca  dell'autorizzazione  ad  esercitare
l'attivita' di controllo sugli operatori  che  producono,  preparano,
immagazzinano o importano  da  un  Paese  terzo  i  prodotti  di  cui
all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio  del  28  giugno
2007 all'organismo di controllo «Biozoo srl», in Sassari. 
  Vista l'istanza presentata in data 30 marzo 2012 con  la  quale  la
societa' «Biozoo srl» chiede, una volta revocato il provvedimento  di
sospensione dell'accreditamento, di essere autorizzata ad  esercitare
l'attivita' di controllo sugli operatori  che  producono,  preparano,
immagazzinano o importano  da  un  Paese  terzo  i  prodotti  di  cui
all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio  del  28  giugno
2007; 
  Vista la comunicazione del 10 maggio 2012 con la quale Accredia  ha
disposto la revoca del  provvedimento  sanzionatorio  di  sospensione
dell'accreditamento alla norma EN 45011 per «Biozoo srl» a  decorrere
dall'8 maggio 2012 data della riunione  del  Comitato  settoriale  di
accreditamento  per  le  produzioni  agroalimentari  di  qualita'  di
Accredia; 
  Visto il parere favorevoleespresso  in  data  15  maggio  2012  dal
comitato  di   valutazione   degli   organismi   di   controllo   per
l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995, in merito alla richiesta di  autorizzazione  ad  effettuare
attivita' di controllo  sugli  operatori  che  producono,  preparano,
immagazzinano o importano  da  un  Paese  terzo  i  prodotti  di  cui
all'art. 1 comma 2 del reg. (CE) 834/2007. 
  Ritenuto  pertanto  di  dover   procedere   all'   emanazione   del
provvedimento di autorizzazione a favore di «Biozoo  srl»,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1.«Biozoo  srl»,  con  sede  a  Sassari,  via  Chironi  n.  9,   e'
autorizzata ai sensi dell'art.  3,  commi  nn.  2  e  3  del  decreto
legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita'  di  controllo  sul
metodo  di  produzione  biologico  di  prodotti  agricoli   ed   alle
indicazioni  di  tale  metodo  sui  prodotti  agricoli  vivi  o   non
trasformati,   sui   prodotti    agricoli    trasformati    destinati
all'alimentazione,  sui  mangimi  e  sui  materiali  di  propagazione
vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - BIO - 010. 
  2. «Biozoo srl» nell'esercizio dell'attivita' di controllo  di  cui
al  presente  decreto,  deve  limitare  l'esercizio   della   propria
attivita' a quanto previsto  dal  regolamento  (CE)  n.  834/07,  dal
regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche  e  integrazioni  e
dal decreto legislativo n. 220/1995.