IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del  19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica  agricola  comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009  della  Commissione  del  29
ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di  sostegno  a
favore  degli  agricoltori  di  cui  ai  titoli  IV  e  V  di   detto
regolamento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 146 del citato regolamento (CE)
n. 73/2009, i riferimenti  in  altri  atti  al  regolamento  (CE)  n.
1782/2003, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 73/2009, secondo
la tavola di concordanza, di cui all'allegato XVIII  di  quest'ultimo
regolamento; 
  Considerato, altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  96  del  citato
regolamento (CE) n. 1121/2009, i riferimenti al regolamento  (CE)  n.
1973/2004,  si  intendono  fatti  al  medesimo  regolamento  (CE)  n.
1121/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui  all'allegato  IX
di quest'ultimo regolamento; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  289  del  13
dicembre 2007, recante disposizioni per l' attuazione  della  riforma
della politica  agricola  comune  nel  settore  delle  prugne  d'Ente
destinate alla trasformazione, ed in particolare l'art.  1,  comma  2
con il quale si dispone, tra l'altro, che per l'anno e' trattenuto un
importo di 0,850 milioni di euro, pari al 75% massimale nazionale  di
1,133 milioni di euro di cui  all'art.  41  del  regolamento  CE)  n.
1782/2003; 
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo
2008, recante disposizioni nazionali per  l'  attuazione  del  regime
transitorio di cui all'art. 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003,
ed in particolare l'art. 5, comma 1, con il  quale  si  dispone,  tra
l'altro, che venga fissato entro il 15 marzo  l'ammontare  dell'aiuto
indicativo per ettaro coltivato a prugne d'Ente; 
  Considerato  che  per  il  2011  l'importo  indicativo  per  ettaro
coltivato  a  prugne  d'Ente  e'  stato  fissato  nella   misura   di
€ 1.500,00; 
  Considerato che dai dati rilevati dall'AGEA per  la  domanda  unica
del 2011, risulta una superficie dichiarata coltivata a prugne d'Ente
di ha. 336,54, inferiore rispetto alla superficie  di  ettari  383,19
ammessa al sostegno per l'anno 2010, ma che  in  via  cautelativa  e'
opportuno confermare per  il  2012  lo  stesso  livello  previsionale
stabilito per l'auto del 2011; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  fissare  per   l'anno   2012,   l'importo
indicativo per ettaro coltivato a prugne d'Ente in euro 1.500,00; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
Fissazione  dell'importo  indicativo  dell'aiuto  per  le   superfici
                      coltivate a prugne d'Ente 

 
  1. Per l'anno 2012,  l'importo  dell'aiuto  indicativo  per  ettaro
coltivato a prugne d'Ente e' fissato in euro 1.500,00. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 marzo 2012 


				 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 220