IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/113/CE  della  Commissione  dell'8   dicembre   2008,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza
attiva  bacillus  thuringensis  sottospecie  aizaway  (ceppo   GC-91)
componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente
decreto; 
  Considerato che l'impresa tolare delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari  elencati   nell'allegato   al   presente   decreto   ha
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  2  del  citato  decreto  22
aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza  attiva  componente
in  attesa  della  loro  valutazione  secondo  i  principi   di   cui
all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei  tempi
e con le modalita' definite dalla direttiva di iscrizione stessa; 
  Considerato, di conseguenza, che  la  ri-registrazione  provvisoria
dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto
puo' essere concessa fino al 30 aprile  2019,  data  di  scadenza  di
iscrizione della sostanza attiva  bacillus  thuringensis  sottospecie
aizaway (ceppo GC-91), fatta salva la presentazione ai sensi dell'art
3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009  di  un  fascicolo
conforme ai requisiti di cui  all'Allegato  III  del  citato  decreto
legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (CE) n.  545/2011
della Commissione e la conseguente valutazione alla luce dei principi
uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto  legislativo  n.
194/1995  e  che  ora  figurano  nel  Reg.  (CE)  n.  546/2011  della
Commissione; 
  Ritenuto pertanto  di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al  presente  decreto  fino  al  30
aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi  e
con le modalita' definite dall'art. 3 del  sopra  citato  decreto  22
aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 


				 
                              Decreta: 

 
  Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di
scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva    bacillus
thuringensis  sottospecie   aizaway   (ceppo   GC-91),   i   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto,  registrati
al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dall'art. 3 del decreto  ministeriale  22  aprile  2009  di
iscrizione della sostanza attiva  bacillus  thuringensis  sottospecie
aizaway (ceppo GC-91). 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello